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: Obblighi antinfortunistici trasferiti con clausola contrattuale: una sentenza

Clausola contrattuale che trasferisce tutti gli obblighi antinfortunistici gravanti sul datore di lavoro all'impresa utilizzatrice

Durante le operazioni di carico di attrezzature e materiali di scarto depositati al secondo piano di un centro commerciale, un lavoratore precipitava dalla sommità di un parapetto in muratura mentre tentava di parlare con un collega che si trovava al piano strada.
Gli imputati, due dirigenti della società fornitrice di manodopera della quale era dipendente il lavoratore infortunato, e due soci della società utilizzatrice erano stati condannati per il reato di cui agli artt. 113 e 590, commi 2 e 3, c.p., per aver cagionato per colpa lesioni al dipendente. In particolare, essi avrebbero omesso di fornire al lavoratore scarpe antinfortunistiche (art.4, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 626/1994) e avrebbero consentito prestazioni lavorative giornaliere eccedenti le 13 ore, non seguite da un periodo di riposo di almeno 11 ore (art. 7, d.lgs. n. 66/2003).
 
La Corte di Cassazione afferma che "il giudice del rinvio non dovrà trascurare l'assunto difensivo secondo il quale con una clausola contrattuale erano stati trasferiti all'utilizzatore tutti gli obblighi prevenzionistici gravanti sul datore di lavoro, da esaminare tenendo conto del principio interpretativo affermato da questa Suprema Corte, in base al quale, in tema di delitti colposi derivanti da infortunio sul lavoro, per la configurabilità della circostanza aggravante speciale della violazione delle norme antinfortunistiche non occorre che siano violate norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione dell'art. 2087 cod. civ., che fa carico all'imprenditore di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori (Sez. 4, n. 28780 del 19/05/2011, Tessari e altro, Rv. 250761)."
 

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