Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.
: Nuovo Codice di prevenzione incendi: rinvio di 3 mesi
L’Europa ha emesso un “parere circostanziato” in attesa di chiarimenti/integrazioni che fa scattare automaticamente la proroga dei tempi di ulteriori tre mesi.
Per aspetti legati alla reazione al fuoco dei prodotti, la Commissione europea ha emesso un “parere circostanziato” in attesa di chiarimenti/integrazioni. Tale procedura fa scattare automaticamente la proroga dei tempi di ulteriori tre mesi.
Ricordiamo gli obiettivi del decreto e la struttura del testo di cui sui compone:
Il titolo del decreto è “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”
Il progetto di decreto ha lo scopo di semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l’introduzione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.
Il testo è costituito da cinque articoli ed un allegato; gli articoli della parte dispositiva stabiliscono:
– art. 1: approvazione delle norme tecniche;
– art. 2: il campo di applicazione;
– art. 3: i requisiti e le condizioni per l’impiego dei prodotti antincendio;
– art. 4: lo svolgimento e le modalità del monitoraggio sull’applicazione delle norme tecniche da parte del Dipartimento dei vigili del fuoco;
– art. 5: le disposizioni transitorie e finali;
– art. 1: approvazione delle norme tecniche;
– art. 2: il campo di applicazione;
– art. 3: i requisiti e le condizioni per l’impiego dei prodotti antincendio;
– art. 4: lo svolgimento e le modalità del monitoraggio sull’applicazione delle norme tecniche da parte del Dipartimento dei vigili del fuoco;
– art. 5: le disposizioni transitorie e finali;
L’Allegato, individua “Norme tecniche di prevenzione incendi“, suddivise nelle quattro Sezioni:
– Generalità (termini, definizioni; progettazione antincendio; determinazione profili di rischio);
– Strategia antincendio (da reazione al fuoco fino a sicurezza impianti tecnologici);
– Regole tecniche verticali (Aree a rischio specifico, per atmosfere esplosive; Vani ascensori, attività scolastiche);
– Metodi (sicurezza antincendio, scenari per progettazione prestazionale, salvaguardia della vita).
– Generalità (termini, definizioni; progettazione antincendio; determinazione profili di rischio);
– Strategia antincendio (da reazione al fuoco fino a sicurezza impianti tecnologici);
– Regole tecniche verticali (Aree a rischio specifico, per atmosfere esplosive; Vani ascensori, attività scolastiche);
– Metodi (sicurezza antincendio, scenari per progettazione prestazionale, salvaguardia della vita).
Fonte: Assofire
: Buone Pratiche sugli Infortuni a Bordo delle Navi
: Assicurazione Inail contro gli infortuni domestici: la sottoscrizione entro il 31 gennaio
: Lavori in quota: al via l'obbligo di linee vita anche in Emilia Romagna
: Attività di controllo in campo nucleare: esperti a confronto in un seminario Inail
: FAQ - Medici competenti, trasmissione dei dati sanitari e di rischio dei lavoratori
: Tumori professionali, Inail e Inps rafforzano la loro collaborazione
: Firmato accordo per la sicurezza dei lavori sulle linee elettriche
: Allegato 3b: Prime Statistiche
: Nuovo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche
: Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto: presentazione domanda entro il 31 gennaio
: Quadro strategico 2014/2020: l’impegno di Eu-Osha e Inail per la prevenzione nelle Pmi
: Misura delle vibrazioni: norma UNI 11568
: Chemioterapici: gli effetti di tali farmaci sull'organismo
: Pubblicato il decreto sulle disposizioni in materia di sicurezza nell'amministrazione della giustizia
Pubblicato il decreto per l’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza nell'ambito dell'amministrazione della giustizia