Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

26/05/2015: Medici competenti: quadro normativo e sanzionatorio

Il punto della situazione sulle recenti vicende legate alla cancellazione dal registro nazionale dei medici competenti che non hanno adempiuto all'obbligo di comunicare e/o effettuare la formazione obbligatoria ECM.

Quadro normativo attuale e sanzionatorio in ordine allo svolgimento delle funzioni di medico competente:
1) L’art. 38, primo comma, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli : a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
2) Il comma 3 del medesimo art. 38 identifica precisi “requisiti” per l’esercizio del titolo e dispone che “per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo (triennio 2011-2013). I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
3) I medici che non abbiano conseguito i relativi crediti ECM non posseggono i requisiti per poter svolgere le funzioni di medico competente, salvo ovviamente le relative disposizioni in materia di esoneri e esenzioni previsti dalla determina della CNFC del 17 luglio 2013. E’ stato lasciato tempo a tutto il 2014 per il conseguimento di eventuali crediti ECM mancanti. Pertanto i medici che non abbiano assolto al percorso formativo previsto dalla legge non potranno continuare ad essere inseriti nell’elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria.
4) Tutti gli atti successivi alla data del 1° gennaio 2015 posti in essere da medici competenti che non abbiano il richiesto requisito formativo di cui all’art. 38, comma 3, sono illegittimi.
5) Il datore di lavoro che si avvalga di un medico competente senza titolo è punito ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett. e), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con ammenda da 2.192 a 4.384 euro.
6) ll medico che produca autocertificazione falsa di aver conseguito i crediti incorre ai sensi del DPR 445/2000 in sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75). In particolare l’art. 76 del DPR 445/2000 prevede che “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
7) Interdizione dai pubblici uffici o dalla professione e arte. Il comma 4 dell’art. 76 del DPR 445/2000 sopra richiamato prevede una sanzione accessoria a quelle previste dal codice penale, nell'ipotesi in cui i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte. Il giudice penale, infatti, in questa fattispecie, in presenza di gravi violazioni alle norme sulla falsità in atti può applicare l'interdizione dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
8) Uno dei reati nei quali può incorrere il medico, come dispone il codice penale, è quello di “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”. Detto reato è disciplinato dall'articolo 495 del codice penale, a mente del quale è commesso da chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona che viene punito con la reclusione da uno a sei anni. Ciò detto, ferme restando le sanzioni penali di cui all'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 del DPR 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'amministrazione pubblica procedente accertata la falsità delle dichiarazioni comunica al richiedente la decadenza dai benefici e provvede di conseguenza procedendo alle denuncie per i reati previsti dalla legge. La decadenza non è subordinata alla ricezione della comunicazione ma è una conseguenza automaticamente disposta dalla legge, che opera immediatamente in conseguenza dell'accertamento della falsità della dichiarazione.
9) Il medico che riscontri discrepanza tra i dati attestati di crediti ECM in suo possesso e la rendicontazione presente nell’anagrafica Cogeaps può inviare la documentazione per la registrazione così come per eventuali esoneri ed esenzioni al www.cogeaps.it.
10) Ai medici competenti liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per autoformazione:- Attività di studio di riviste scientifiche- Lettura capitoli di libri e di monografie entro il limite massimo del 10% dell’obbligo formativo individuale triennale (massimo di 15 crediti nel triennio). Esempi:- obbligo triennale individuale di 150 crediti: massimo 15- obbligo triennale individuale di 105 per riduzioni triennio precedente: massimo 10,5. Il libero Professionista comunica tramite autocertificazione l’attività di autoformazione,indicandone le ore, al Presidente del proprio Ordine che rilascia un attestato e provvede alla registrazione dei crediti nell’anagrafica Cogeaps
Nell’attesa delle determinazioni che il Ministero della Salute adotterà si evidenzia l’importanza di riporre particolare attenzione al rispetto delle disposizioni sopra esposte.
 
Luigi Conte / Marcello Fontana
 
Fonte: FNOMCeO 

26/11/2015: Napo: rinnovato il sito web

Un formato più user-friendly, accessibile e con interessanti funzionalità aggiuntive


25/11/2015: Come autocertificare i crediti formativi

La circolare con il modello di autocertificazione e la guida alla compilazione


24/11/2015: Guida non vincolante per l'implementazione della direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici

Un supporto per la valutazione dei rischi da campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro


23/11/2015: ECHA e-news: Edizione speciale sulla scadenza REACH 2018

Nel numero del 17 novembre l'ECHA fornisce informazioni e strumenti ultili alle imprese che devono prepararsi alla registrazione REACH del 2018.


23/11/2015: Applicazione delle norme della serie EN 1090

La Linea Guida CONFORMA


20/11/2015: Incidenti stradali sul lavoro: protocollo d’intesa tra Inail e dipartimento della Ps

L’obiettivo è la promozione della cultura della prevenzione per la riduzione degli infortuni in itinere e riguardanti i conducenti professionali, anche con interventi di formazione e sensibilizzazione


20/11/2015: REACH: pubblicata la bozza del CORAP 2016-2018

Una proposta per aggiornare il piano d' azione a rotazione comunitario per 2016-2018: prevista la valutazione di 138 sostanze tra le quali 53 di nuovo inserimento


19/11/2015: Facciamo il punto ad oggi sulla figura del coordinatore della sicurezza

Si terrà il 25 novembre a Pordenone il convegno gratuito che si propone di fare il punto sulla professione del Coordinatore della Sicurezza nei cantieri


19/11/2015: L'INAIL promuove Responsible Care

Prosegue la collaborazione tra INAIL e Federchimica con l’obiettivo di sviluppare in modo sempre più significativo la cultura della sicurezza sul lavoro


18/11/2015: I RLS di fronte agli infortuni lavorativi alla guida

Si terrà a Rimini il convegno gratuito "“ON THE ROAD”


17/11/2015: La sicurezza in edilizia: volere … non volare

Incontro tecnico-operativo sulla sicurezza del lavoro in edilizia: Trieste, 19 novembre 2015


17/11/2015: Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2015

Il tema di quest'anno è la dematerializzazione, ovvero come “fare più con meno”


16/11/2015: Facebook Safety Check per gli attacchi terroristici di Parigi

Facebook ha attivato il Safety Check per gli attentati di Parigi: un servizio privato che, se coordinato da entità istituzionali, avrebbe maggior valore.


16/11/2015: UNI EN ISO 9001:2015: codici etici sempre più richiesti, ma ancora sconosciuti

La nuova UNI EN ISO 9001:2015 fornisce ulteriori spunti di riflessione, altre indicazioni da seguire e nuovi requisiti da considerare.


13/11/2015: La Cartella Sanitaria e di Rischio del Lavoratore e dell'Azienda

Quello della medicina del lavoro è forse l'unico caso nel nostro ordinamento in cui il contenuto minimo di una cartella sanitaria è stabilito per legge.


12/11/2015: Tempi di lavoro e tempi di vita: Quali rischi per i lavoratori?

Si terrà a Pontedera il 3 Dicembre 2015 il convegno gratuito "Tempi di lavoro e tempi di vita: Quali rischi per i lavoratori?"


12/11/2015: Il binomio sicurezza-appalti alla terza Giornata nazionale del Cni

Importante favorire la partecipazione e la collaborazione per realizzare un sistema efficiente


11/11/2015: Strategie per fornire istruzioni

Parlare ad un’altra persona fissa la memoria.


11/11/2015: UNI 10459: il professionista della Security

Professionista della Security: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza


10/11/2015: La sorveglianza sanitaria dei lavoratori con voucher

Il Voucher Lavoro è sottoposto a sorveglianza sanitaria, se esposto ad un rischio normato: la specifica arriva dall'art. 20 del Decr. Leg.vo 14 settembre 2015, n. 151.


88.5 89.5 90.5 91.5 92.5 93.5 94.5 95.5 96.5 97.5 98.5