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21/12/2020: Le novità normative per prevenire il contagio durante le feste

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto-legge n. 172 del 18 dicembre 2020 con le disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 durante il periodo festivo. Le indicazioni e i contributi per le attività lavorative.

È stato pubblicato il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” che fornisce le indicazioni, con riferimento anche al decreto-legge 158/2020 e al DPCM 3 dicembre 2020, sulle misure di contenimento per il periodo festivo.

 

In materia di emergenza COVID-19 e ferme restando le disposizioni già introdotte dal decreto-legge 158/2020, in materia di spostamenti all’interno o per il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2020 segnala che il nuovo decreto-legge prevede che:

  • nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone rosse”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
  • nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone arancioni”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. Negli stessi giorni, sono tuttavia consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • oltre agli spostamenti già consentiti, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.

 

Ricordiamo che il decreto prevede poi lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute.

 

Il contributo, con i limiti e le modalità indicate nella normativa, è “a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto” (19 dicembre 2020) “hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020”.

 

In conclusione riprendiamo dall’Allegato 1 i codici e le attività segnalate:

  • 561011 - Ristorazione con somministrazione
  • 561012 - Attivita' di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
  • 561030 - Gelaterie e pasticcerie
  • 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
  • 561042 - Ristorazione ambulante
  • 561050 - Ristorazione su treni e navi
  • 562100 - Catering per eventi, banqueting
  • 562910 - Mense
  • 562920 - Catering continuativo su base contrattuale
  • 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

 

 

Rimandiamo, per i dettagli, alla lettura delle norme in Gazzetta Ufficiale.

 

DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172 - Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

 

DECRETO-LEGGE 2 dicembre 2020, n. 158 - Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».

 

 

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