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08/05/2014: La presenza del Rspp non esonera il datore di lavoro dagli obblighi di sicurezza

Con sentenza n. 18296 del 5 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di fornire, ai propri dipendenti, i dispositivi di protezione individuale necessari a prevenire i rischi in relazione alle lavorazioni svolte nell’azienda, la presenza del RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) sul luogo di lavoro.

Con sentenza n. 18296 del 5 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che la presenza del RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) sul luogo di lavoro, non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di fornire, ai propri dipendenti, i dispositivi di protezione individuale necessari a prevenire i rischi in relazione alle lavorazioni svolte nell’azienda.
 



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