Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

13/11/2015: La Cartella Sanitaria e di Rischio del Lavoratore e dell'Azienda

Quello della medicina del lavoro è forse l'unico caso nel nostro ordinamento in cui il contenuto minimo di una cartella sanitaria è stabilito per legge.

Non a caso ho utilizzato, nel titolo, il termine lavoratore e azienda in quanto sicuramente la cartella sanitaria non è del medico o del centro medico ma è, di fatto, proprietà del datore di lavoro che la gestisce, attraverso il medico competente e di cui il lavoratore può averne copia in qualsiasi momento.
Vediamo come è regolamentata.
Quello della medicina del lavoro è forse l'unico caso nel nostro ordinamento in cui il contenuto minimo di una cartella sanitaria è stabilito per legge.
 
I riferimenti normativi
Art. 25, comma 1, lettera c) del D.Lvo 81/08
Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente.
In caso di omissione del sovracitato punto è prevista la sanzione per il medico: arresto fino a due mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro (Art. 58, co. 1, lett. b).
 
Art. 41, comma 5 del D.Lvo 81/08
Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’ALLEGATO 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53.
In caso di omissione del sovracitato punto è prevista la sanzione:sanzione amministrativa pecuniaria per il medico competente da 1.096.00 a 4.384,00 euro (Art. 58, co. 1, lett. e).
 
La cartella, se informatizzata, deve rispettare quanto indicato dall'art. 53 del D.Lvo 81/08 e quindi, nel caso della cartella informatizzata, l'azienda deve verificare e garantire che il medico provveda ad attuare quanto riportato di seguito:
1. È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo. 
2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che: a) l’accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro; b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati; c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi; d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate; e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria; f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali; g) sia redatta, a cura dell’esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.

La tenuta della cartella sanitaria e di rischio
La cartella cartacea quindi può essere conservata in azienda con salvaguardia del segreto professionale (buste sigillate dal medico, archivio dedicato al quale abbia accesso solo il medico) oppure presso lo studio medico. L'importante è stabilire all'atto della nomina del medico il luogo di tenuta della cartella. Meglio ancora inserirlo nella lettera di incarico/contratto (http://medicocompetente.blogspot.it/2015/10/obbligo-di-consultare-lrls-per-la.html )
La cartella informatizzata può essere gestita da un programma aziendale, salvaguardando il segreto professionale oppure da un programma del medico competente. In entrambi i casi occorre garantire le modalità di tenuta previste dall'art. 53 del Testo Unico. 

Il contenuto della cartella sanitaria e di rischio.
Essa deve contenere almeno il contenuto minimo previsto dall'All. 3A del D.Lvo 81/08 e quindi
ANAGRAFICA DEL LAVORATORE: Cognome e Nome Sesso Luogo di nascita Data di nascita Domicilio1 Nazionalità Codice Fiscale 
DATI RELATIVI ALL’AZIENDA: Ragione Sociale o codice conto (nel caso di natanti) Unità Produttiva sede di lavoro / numero certificato unità navale Indirizzo Unità produttiva Attività svolta 
VISITA PREVENTIVA 
REPARTO E MANSIONE SPECIFICA DI DESTINAZIONE 
FATTORI DI RISCHIO 
ANAMNESI LAVORATIVA 
ANAMNESI FAMILIARE 
ANAMNESI FISIOLOGICA 
ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA
ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA
PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA (protocollo sanitario) 
ESAME OBIETTIVO (con particolare riferimento agli organi bersaglio) 
ACCERTAMENTI INTEGRATIVI 
EVENTUALI PROVVEDIMENTI DEL MEDICO COMPETENTE
GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA
SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA
DATA FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE 
VISITE SUCCESSIVE
REPARTO E MANSIONE SPECIFICA 
FATTORI DI RISCHIO (se diversi o variati rispetto ai precedenti controlli1) 
RACCORDO ANAMNESTICO 
VARIAZIONI DEL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA 
ESAME OBIETTIVO (con particolare riferimento agli organi bersaglio) 
ACCERTAMENTI INTEGRATIVI 
EVENTUALI PROVVEDIMENTI DEL MEDICO COMPETENTE
GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA
SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA
DATA FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE
Deve quindi contenere i fattori di rischio lavorativi per i quali è attivata la sorveglianza sanitaria (meglio ancora specificare anche i livelli di rischio) e l'esame obiettivo: ciò significa che occorre visitare il lavoratore. Occorre inoltre elencare gli accertamenti eseguiti riportando in forma sintetica i risultati e allegando alla cartella i relativi referti. 
 
 
Il Lavoratore e la sua cartella sanitaria e di rischio
Il lavoratore ha il diritto di ricevere una copia della cartella sanitaria e di rischio in qualsiasi momento. E' sufficiente inviare una richiesta al medico competente o al centro medico che la gestisce.
Art. 25, comma 1, lettera h) del D.Lvo 81/08
Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.
In caso di mancato rilascio è prevista una sanzione per il medico: sanzione amministrativa pecuniaria da 657,60 a 2.192,00 euro (Art. 58, co. 1, lett. d).
Il medico ha l'obbligo di consegnare copia della cartella sanitaria e di rischio al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore e di consegnare all'azienda l'originale che verrà consegnata per almeno 10 anni. Dopo tale termine la cartella può essere anche distrutta. Inutile dire che la conservazione deve avvenire con salvaguardia del segreto professionale. L'esposizione a cancerogeni comporta la spedizione della cartella all'INAIL e la relativa conservazione per almeno 40 anni, oltre ad informare il lavoratore sulla necessità di sottoporsi ad una sorveglianza sanitaria mirata anche dopo la cessazione dell'esposizione.
Art. 25, comma 1, lettera e) del D.Lvo 81/08
Il medico competente consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto.
Nel caso di mancata consegna della cartella è prevista una sanzione per il medico: arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro (Art. 58, co. 1, lett. a).
 
La cessazione dell'incarico di medico competente.
Quando il medico cessa l'incarico non deve consegnare le cartelle sanitarie e di rischio al collega che subentra ma deve consegnarle al suo proprietario: il datore di lavoro.
Art. 25, comma 1, lettera d) del D.Lvo 81/08
Il medico competente consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale.
In caso di mancata consegna è prevista una sanzione per il medico competente: arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro (Art. 58, co. 1, lett. a).
Appare quindi evidente che il medico competente cessante possa dimostrare di aver consegnato al datore di lavoro tutte le cartelle sanitarie e di rischio attraverso la compilazione di un documento scritto sottoscritto da entrambi.
 
Qualora il medico competente subentrante non dovesse trovare le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori deve avvertire il datore di lavoro,  l'R.L.S. e il Lavoratore interessato. Il Datore di Lavoro dovrà sollecitare il medico cessante affinchè adempia all'obbligo di consegna delle cartelle. Qualora ciò non avvenisse il datore di lavoro provvede a segnalare la violazione dell'art. 25, comma 1, lettera d) del D.Lvo 81/08 al Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro della ASL territorialmente competente. 
 
La perdita di una cartella sanitaria e di rischio del Lavoratore.
La perdita di una cartella è un problema che tocca anche il Codice della Privacy in quanto si tratta di dati sensibili la cui responsabilità cade sul datore di lavoro.
Pertanto quando il medico competente si accorge della perdita di una cartella sanitaria e di rischio ha l'obbligo di informare il Titolare del Trattamento dei Dati Personali (il datore di lavoro), l'R.L.S. ed il lavoratore interessato, i quali effettueranno le loro considerazioni e si muoveranno come meglio credono. A questo punto, informati i soggetti interessati, il medico competente provvede ad istituirne una nuova. La perdita può essere responsabilità del datore di lavoro o del medico nella tenuta materiale, nella sottrazione, nella distruzione, ecc.
 
La tutela dei dati personali
La compilazione della cartella sanitaria e di rischio non comporta il consenso del lavoratore in quanto è un atto previsto dalla legge ed è autorizzato periodicamente, in automatico, dall'Autorità Garante della Privacy.
Tuttavia occorre, almeno per soddisfare un obbligo etico, fornire al lavoratore tutte le informazioni del caso in merito alla tenuta ed alla conservazione della cartella sanitaria (Medico Competente: autorizzazioni per il trattamento dei dati)
 
Dott. Cristiano Ravalli
 
 

 
 
 

12/12/2024: I progressi nella restrizione dei PFAS

Pubblicato un aggiornamento sui progressi relativi al processo di restrizione delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) in Europa.


11/12/2024: Esplosione a Calenzano: primi esiti del sopralluogo

L'intervento dei tecnici ARPA Toscana con gli altri enti e le forze dell’ordine


10/12/2024: Un nuovo gravissimo incidente: l’esplosione a Calenzano

Ritrovati i corpi di due dei tre dispersi nell'esplosione nell'area del sito Eni a Calenzano, in provincia di Firenze. Le prime indicazioni sulla dinamica e l’avvio dell’inchiesta della Procura di Firenze.


10/12/2024: Barometro OSH migliorato

Nuove intuizioni sull'applicazione e sul dialogo sociale


05/12/2024: OiRA: nuovi strumenti per proteggere i macellai

Sei strumenti OiRA sviluppati per proteggere i macellai nell'industria della carne


04/12/2024: Ricerca di soluzioni ai cambiamenti climatici

Intervista sul ruolo fondamentale dell’adattamento


03/12/2024: Pubblicata la nuova norma UNI 11962 per le scale verticali

La nuova norma tecnica introduce standard chiari per le scale verticali permanenti, con o senza gabbia, utilizzate in contesti a rischio di caduta dall’alto


29/11/2024: Rinviata nuovamente l'approvazione del nuovo accordo Stato Regioni sulla formazione

La Conferenza Stato-Regioni convocata il 28 novembre ha nuovamente rinviato l'approvazione del documento.


27/11/2024: A rischio la resilienza idrica in Europa

A causa di inquinamento, sfruttamento e cambiamenti climatici


26/11/2024: Online il Dossier scuola 2024

La rassegna completa delle iniziative formative, informative e di sensibilizzazione promosse dalle strutture centrali e territoriali per diffondere la cultura della salute e della sicurezza.


25/11/2024: Accordo Stato Regioni sulla formazione: nuova convocazione per il 28 novembre

Giovedì 28 novembre 2024 verrà riconvocata la Conferenza Stato-Regioni che prevede l'approvazione dell'accordo Stato Regioni sulla formazione obbligatoria di Salute e Sicurezza.


22/11/2024: Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole

In occasione di questa giornata, al via la seconda edizione del concorso “Salute e sicurezza… insieme!”


21/11/2024: La bella storia di Matteo, il maestro orafo che riplasma la sua vita

È online la testimonianza di un assistito che, grazie al progetto di reinserimento lavorativo dell’Inail, è tornato alla sua attività dopo il grave infortunio subito


19/11/2024: Prime lezioni dall’attuazione della politica climatica

Con l'avvicinarsi del primo decennio dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, si è assistito a un gradito passaggio dalla definizione degli obiettivi alla loro attuazione.


14/11/2024: Scuola, diritti e ricerca per meno vittime del lavoro

Resoconto del Convegno promosso da ANMIL Toscana per la salute sul lavoro e la cura dei tumori professionali


12/11/2024: Il cambiamento climatico rende il lavoro più pericoloso in Europa?

Il cambiamento climatico sta già influenzando le condizioni di lavoro e il mercato del lavoro in Europa: ascolta il podcast


07/11/2024: Rinviata l'approvazione del nuovo accordo Stato Regioni sulla formazione

La Conferenza Stato-Regioni convocata il 7 novembre ha rinviato l'approvazione del documento.


06/11/2024: Promuovere la sicurezza, l’equità e la regolamentazione del lavoro su piattaforme digitali

Tre iniziative chiave che migliorano le condizioni di lavoro su piattaforme digitali.


05/11/2024: Mari sani, pesca fiorente

Transizione verso un settore ambientalmente sostenibile


30/10/2024: Il 7 novembre verrà approvato il nuovo accordo Stato Regioni sulla formazione

Giovedì 7 novembre 2024 verrà convocata la Conferenza Stato-Regioni che prevede l'approvazione dell'accordo Stato Regioni sulla formazione obbligatoria di Salute e Sicurezza.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11