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21/07/2020: Infortunio sul lavoro ai tempi del Covid-19

Si è tenuto venerdì 17 luglio 2020 il webinar “Infortunio sul lavoro ai tempi del Covid-19: responsabilità del DL e i protocolli anti-contagio”

Si è tenuto venerdì 17 luglio 2020 il webinar “Infortunio sul lavoro ai tempi del Covid-19: responsabilità del DL e i protocolli anti-contagio”, organizzato da Ance Umbria con l’obiettivo di fornire chiarimenti sulle responsabilità del datore di lavoro (DL) in occasione dei casi di contagio da Covid-19 sui luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dall’art. 42 del D.L n. 18/20 “Cura Italia”.
 
Gli interventi della giornata. L’evento apertosi con l’introduzione del Presidente Ance Umbria Stefano Pallottaha visto il susseguirsi degli interventi da parte del Direttore regionale Inail Umbria Alessandra Ligi, dell’avvocato Alessandro Ferretti, del Presidente del Cesf di Perugia Bernardetta Radicchi e del manager di Grifo Insurance Broker Rebecca Buscioni.
 
L’infortunio sul lavoro per Covid -19 e le eventuali responsabilità del datore di lavoro. In apertura di intervento, Alessandra Ligi ha fotografato l’andamento del fenomeno infortunistico sul lavoro di questi ultimi anni in termini generali e specifici, con particolare riferimento al settore economico delle costruzioni contraddistinto dalla lettera F del codice Ateco. Ha quindi declinato i presupposti della tutela infortunistica Inail per i casi dovuti a Sars-Cov-2, soffermandosi sui lavoratori assicurati e sulle prestazioni spettanti in caso di contagio. Entrando nel tema dell’iniziativa il Direttore regionale Inail ha inoltre rimarcato come l’infortunio sul lavoro per Covid -19 non sia collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro, il quale non risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale nel momento in cui dimostri di aver assolto le previsioni dell’art. 2087 del c.c. relativamente al rischio biologico da coronavirus, e qualora abbia messo in atto tutte le misure indicate nel Protocollo Governo – Parti sociali del 24 aprile 2020, nonché nei protocolli di prevenzione e protezione di settore eventualmente applicabili (come da circolare Inail n. 22 del 20 maggio 2020). Eventuali responsabilità del DL vanno rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail. Pertanto - ha concluso Ligi - il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, considerato che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso.

Le funzioni del Servizio di prevenzione e protezione e il ruolo degli organismi bilaterali. L’avvocato Alessandro Ferretti, esperto in materia, ha rimarcato l’importanza dell’esercizio attento e puntuale delle funzioni del Spp (Servizio di Prevenzione e Protezione), in particolare relativamente alla verifica costante dei rischi aziendali e all’adeguamento delle conseguenti misure preventive. Bernardetta Radicchi, Presidente del Cesf di Perugia, ha sottolineato il ruolo degli organismi bilaterali nella funzione di supporto e accompagnamento dei datori di lavoro nell’adozione delle idonee misure di prevenzione anche del rischio biologico, attraverso una puntuale attività di formazione e aggiornamento. Il webinar si è concluso con un interessante confronto tra i relatori e i rappresentanti delle numerose imprese del territorio partecipanti all’iniziativa.

 

Fonte: INAIL

 


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