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14/03/2019: Il datore di lavoro è responsabile anche se l’evento deriva da un malore

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 1469 del 14 gennaio 2019

“Il datore di lavoro è responsabile anche se l’evento deriva da un malore”. Questo, in estrema sintesi, il principio affermato da una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 1469 del 14 gennaio 2019, chiamata ad esprimersi sul ricorso presentato da un datore di lavoro condannato per omicidio colposo di un lavoratore dipendente che, mentre in un cantiere stava trasportando del materiale, impegnando anche delle scale, è stato colpito da insufficienza cardiaca acuta.

 

     Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, il lavoratore sarebbe stato colpito da malore mentre movimentava cassette di 22kg con materiali di risulta ed altre di 40 kg contenenti sabbione, percorrendo una scala in muratura di 49 gradini con dislivello di circa 10 metri, e osservando una sola pausa di circa 15 minuti nell’intervallo di tempo in cui era iniziata l’attività di movimentazione dei carichi, tra le 7 e le 9 del mattino.

 

     La Corte di Cassazione ha posto anzitutto in rilievo gli esiti dell’autopsia da cui era emerso che la morte era stata causata da shock da arteriosclerosi occlusiva, essendo state peraltro rilevate lesioni cicatriziali di precedenti infarti e attacchi ischemici, lesioni che in relazione all’età (44 anni) dell’operaio erano indicative di ipertensione cronica e risalente, patologia su cui uno sforzo può dar luogo ad un’ischemia acuta.

 

     Sulla base di ciò ha quindi dedotto, come la sentenza impugnata ha evidenziato, il fatto che non fosse stata operata una specifica valutazione dei rischi sulla salute dell’operaio, sia in relazione a patologie derivanti dall’attività sia per la verifica delle condizioni di attitudine allo svolgimento della specifica mansione. La sentenza richiama, nello specifico, la previsione dell’art. 41 nell’art. 168 D.Lgs. 81/2008 in merito alla necessità di una preventiva verifica delle condizioni di salute, anche in caso di mutamento di mansioni; circostanza che è apparsa da sola sufficiente a porre in relazione l’attività lavorativa affidata al lavoratore, organizzata in violazione dei principi di prevenzione, con il suo decesso. La morte del lavoratore è stata dunque connessa univocamente allo sforzo fisico rilevante e prolungato cui lo stesso era stato sottoposto.

 

    La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso promosso dal datore di lavoro, ha quindi ricordato due orientamenti ormai prevalenti in giurisprudenza, secondo cui “in tema di infortuni sul lavoro, la circostanza che il lavoratore possa trovarsi, in via contingente, in condizioni psico-fisiche tali da renderlo idoneo a svolgere i compiti assegnati è evenienza prevedibile, che come tale non elide il nesso causale fra la condotta antidoverosa del datore di lavoro e l’infortunio”, ed ancora “le misure antinfortunistiche servono anche a salvaguardare i lavoratori distratti o poco attenti per familiarità con il pericolo o poco capaci o, comunque, esposti per un fatto eccezionale ed imprevedibile ad un rischio inerente al tipo di attività cui sono destinati, sicché anche una caduta accidentale, un malore o simili non escludono il nesso causale tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro, per mancata predisposizione di misure di prevenzione e l’evento”.

 

Fonte: ANMIL


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