Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


: Danno biologico: gli indennizzi in capitale per infortunati sul lavoro e tecnopatici aumentano del 40%

Via libera della Corte dei Conti al decreto ministeriale di approvazione della nuova tabella proposta dall’Inail, che migliora significativamente la prestazione economica che spetta ai lavoratori per i quali sia stata accertata una menomazione dell’integrità psicofisica compresa tra il 6% e il 15%

ROMA - La Corte dei Conti ha registrato il decreto n. 45 del 23 aprile 2019 con cui il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, visto il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato su proposta dell’Inail la nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale, che aumenta di circa il 40% gli importi erogati ai lavoratori vittime di un infortunio o di una malattia professionale per i quali sia stata accertata una menomazione dell’integrità psicofisica compresa tra il 6% e il 15%. Gli importi dei nuovi indennizzi, in vigore dal primo gennaio di quest’anno, assorbono le due rivalutazioni straordinarie del danno biologico intervenute a decorrere dal 2008, nella misura dell’8,68%, e dal 2014, nella misura del 7,57%.  

Superate le differenze tra uomini e donne. Oltre a determinare un sensibile miglioramento del livello delle prestazioni economiche rispetto alle tabelle precedenti – risalenti al 2000 ed elaborate tenendo conto della gravità della menomazione, dell’età e del sesso – la nuova tabella di indennizzo in capitale supera le differenze di genere, equiparando le prestazioni che spettano a uomini e donne, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

L’importo è erogato in un’unica soluzione e non è soggetto a tassazione Irpef. Gli indennizzi del danno biologico in capitale sono versati ai lavoratori in un’unica soluzione. Quando la menomazione dell’integrità psicofisica dell’infortunato o tecnopatico è uguale o superiore al 16%, invece, la prestazione economica è erogata in forma di rendita, soggetta a revisione entro 10 anni in caso di rendita da infortunio ed entro 15 in caso di rendita da malattia professionale. Entrambe le tipologie di indennizzo non sono soggette a tassazione Irpef.

 

Fonte: INAIL 


: Edilizia scolastica: la scadenza del 28 febbraio 2015 per l’affidamento dei lavori

Edilizia scolastica: la scadenza del 28 febbraio 2015 per l’affidamento dei lavori


: Internetopoli: imparare giocando


: Piattaforme di Lavoro Elevabili e Drug-Test


: Assosegnaletica/ANIMA: una nuova squadra per il rilancio del settore


: 3 marzo 2015: al via le domande di finanziamento per il bando ISI


: La sicurezza dei pedoni: un manuale sulla sicurezza stradale


: La sicurezza e la tutela sul lavoro delle donne che operano nel campo dell’assistenza sanitaria


: Sentenza Eternit, depositate le motivazioni: il processo già prescritto prima di iniziare


: Al lavoro in bici: è un’avventura?


: Seminario gratuito sulla formazione efficace il 27


: In cinque anni quasi dimezzati gli infortuni sul lavoro nelle costruzioni


: Casa Sicura 2015: salute e sicurezza di colf e badanti


: Linee di indirizzo per valutare l’attività dei medici competenti


: Attività di vigilanza: conformità di formazione e valutazione del rischio


: INAIL: linee di indirizzo per un SGSL per il settore Gomma Plastica


: Firmato accordo contro mobbing e molestie sessuali


: Indagine europea sui rischi nuovi ed emergenti delle imprese: seconda edizione


: UNI: cosa sta facendo la normazione nazionale per la sicurezza?


: Linee di indirizzo per collaborazione alla valutazione dei rischi


: Revisione della Direttiva DPI: cosa cambia, cosa rimane inalterato