Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

08/06/2015: Dal 1 giugno 2015 in vigore l’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE

La nuova Circolare del 15 maggio 2015 relativa alla “Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014”.

 
Riportiamo parzialmente il contenuto della Circolare del 15 maggio 2015 relativa alla “Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014”.
 
Dal 1 giugno 2015 è entrato in vigore nell’intero mercato unico europeo e, pertanto, anche nel mercato domestico, l’articolo 13 (classificazione delle attrezzature a pressione) della direttiva 2014/68/UE che sostituisce l’articolo 9, di pari oggetto, della direttiva 97/23/CE.
 
“Articolo 13 - Classificazione delle attrezzature a pressione
 
1. Le attrezzature a pressione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono classificate per categoria, in base all’allegato II, secondo criteri di pericolo crescente.
 
Ai fini di questa classificazione, i fluidi sono suddivisi in due gruppi, nel modo seguente:
 
a) gruppo 1, che comprende sostanze e miscele, così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificate come pericolose a norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento:
i) esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5;
ii) gas infiammabili, categorie 1 e 2;
iii) gas comburenti, categoria 1;
iv) liquidi infiammabili, categoria 1 e 2;
v) liquidi infiammabili della categoria 3, quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità;
vi) solidi infiammabili, categorie 1 e 2;
vii) sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F;
viii) liquidi piroforici, categoria 1;
ix) solidi piroforici, categoria 1;
x) sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, liberano gas infiammabili, categorie 1, 2 e 3;
xi) liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xii) solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xiii) perossidi organici dei tipi da A a F;
xiv) tossicità acuta orale, categorie 1 e 2;
xv) tossicità acuta per via cutanea, categorie 1 e 2;
xvi) tossicità acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3;
xvii) tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 1.
 
Nel gruppo 1 rientrano anche le sostanze e miscele contenute nelle attrezzature a pressione la cui temperatura massima ammissibile TS è superiore al punto di infiammabilità del fluido;
 
b) gruppo 2, che comprende le sostanze e miscele non elencate alla lettera a).
 
 
2. Allorché un recipiente è costituito da vari scomparti, è classificato nella categoria più elevata di ciascuno dei singoli scomparti. Allorché uno scomparto contiene più fluidi, è classificato in base al fluido che comporta la categoria più elevata.”
 
La necessità di prendere atto dell’entrata in vigore dell’articolo 13, anticipata al 1° giugno 2015, rispetto al resto delle previsioni della direttiva, come già precisato, deriva anche dal fatto che a tale data entra in vigore anche il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (cd Regolamento CLP) sostituendo la direttiva 65/548/CEE sulla base della quale fino alla medesima data è disciplinata la suddivisione dei fluidi pericolosi necessaria per la corretta classificazione delle attrezzature a pressione.
 
In particolare il gruppo 1, che in precedenza comprendeva i fluidi pericolosi, intendendo questi come le sostanze o i preparati definiti dall’art. 2 della direttiva 65/548/CEE, comprende adesso le sostanze e le miscele così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del Regolamento CLP, classificate come pericolose a norma delle classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento.
 
Le classi di pericolo di cui al Regolamento CLP possono comportare, in certi casi, la classificazione nel Gruppo 1 di alcune sostanze precedentemente classificate nel Gruppo 2 (a seguito, ad esempio, della diversa classificazione dei pericoli per la salute di cui al Regolamento stesso).
 
Per effetto di quanto sopra, per alcune situazioni limite, si potrà avere una diversa categorizzazione dell’attrezzatura a pressione con, in certi casi, la necessità di una procedura di valutazione della conformità del prodotto più severa (vedi esempio allegato) in fase di immissione su mercato.
 
Tanto sopra detto, occorre che, per le attrezzature in questione da immettere sul mercato a partire dal 1° giugno 2015, siano attentamente verificate le procedure di certificazione da adottare per quei prodotti che possano contenere fluidi descritti alla lettera a) dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE: nel caso in cui dall’analisi del rischio dovesse presentarsi, per i prodotti presi in considerazione, un aumento del rischio stesso e quindi una diversa categorizzazione, occorre provvedere ad attivare una valutazione della conformità secondo tale nuova classificazione, fermo restando che in tale fase provvisoria la procedura di valutazione e la redazione della dichiarazione di conformità restano disciplinate per tutti gli altri aspetti da quanto riportato nella direttiva 97/23/CE e nel relativo provvedimento di recepimento nazionale in vigore. In allegato alla presente circolare si riporta un esempio degli effetti di tale riclassificazione.
 
Non subiscono invece variazioni le procedure relative dei prodotti di cui alla lettera b) del paragrafo 1 del citato articolo 13 della direttiva, cioè le procedure per le attrezzature che contengono fluidi che restano classificati nel gruppo 2, nonché il criterio di classificazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo 13, secondo cui è classificato nella categoria più elevata attribuibile agli stessi (ovviamente, secondo la nuova classificazione) un recipiente a pressione costituito da vari scomparti riferibili a categorie diverse o in cui uno scomparto contenga più fluidi.
 
Finita tale fase transitoria e con il completo recepimento della direttiva, che si ricorda avverrà entro il 18 luglio 2016 con applicazione a partire dal giorno seguente, oltre ai predetti effetti immediati sui nuovi criteri di classificazione delle attrezzature ai fini dell’individuazione delle procedure da adottare fra quelle oggi vigenti, troveranno piena applicazione anche tutte le altre disposizioni e procedure previste dalla nuova direttiva.
 
La presente lettera circolare sarà inviata, ai fini della sua massima diffusione, alle principali associazioni di categoria interessate; sarà inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico anche ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, per renderla nota a tutti i suoi destinatari, individuati in indirizzo per categorie, e di tale pubblicazione sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
Dell’adozione della presente circolare, indirizzata per opportuna conoscenza alle altre amministrazioni competenti ed interessate, sarà data notizia anche al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche ai fini delle opportune comunicazioni alla Commissione europea.
 
 
 
 

08/03/2023: Giornata internazionale della donna

Gli ambienti di lavoro possono contribuire a individuare e sostenere le vittime di violenza domestica


06/03/2023: Verifiche periodiche: aggiornato l'elenco


02/03/2023: Convegno sul Worklimate

Un evento gratuito di presentazione dei risultati del progetto di ricerca in collaborazione


28/02/2023: Le azioni virtuose per la Prevenzione

Un convegno gratuito a Taranto il 16 marzo 2023.


17/02/2023: Una nuova versione di OSHwiki


13/02/2023: Bando Isi 2022

Dall’Inail più di 333 milioni di euro a fondo perduto per la salute e la sicurezza sul lavoro


07/02/2023: Il 7 febbraio è il Safer Internet Day

Dal cyberbullismo ai social network all'identità digitale, ogni anno Safer Internet Day mira a sensibilizzare sui problemi online emergenti e sulle preoccupazioni attuali.


06/02/2023: Giornata mondiale contro il cancro 2023

Un’opportunità per concentrarsi sui cancri professionali


06/02/2023: Revisionate le patenti di abilitazione per l'impiego di gas tossici

Il Decreto del 20 dicembre 2022 del Ministero della Salute


01/02/2023: Il Metaverso tra utopie e distopie

Disponibile la registrazione del convegno del Garante privacy


31/01/2023: Sport senza barriere: “Allenarmi dà senso alla mia vita”

È online un nuovo episodio del progetto di reportage narrativi dedicato agli infortunati che, attraverso la pratica sportiva e i servizi messi a disposizione dall’Inail, hanno seguito con successo un percorso di riabilitazione e reinserimento sociale


30/01/2023: Verifiche periodiche: aggiornato l'elenco


25/01/2023: Calendario 2023: La sicurezza non è un hobby, è la vita

Disponibile il calendario 2023 sulla salute e sicurezza sul lavoro prodotto dalla Ulss1 Dolomiti Spisal.


23/01/2023: Sostegno psicologico per le vittime del lavoro

Il Protocollo d’Intesa fra ANMIL, Fondazione ANMIL “Sosteniamoli subito” e CNOP per offrire sostegno psicologico alle vittime del lavoro e ai loro familiari.


18/01/2023: Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici

Dalle modalità di iscrizione alle prestazioni previste in caso di incidente, l’opuscolo offre una panoramica completa sulle caratteristiche della polizza che riconosce l’impegno di chi si prende cura della casa e del nucleo familiare in modo abituale esclusivo e gratuito


16/01/2023: AiFOS: venti anni di formazione e cultura alla sicurezza sul lavoro

Giovedì 19 gennaio l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro celebra l’anniversario presso l’auditorium San Barnaba


12/01/2023: Il IV Rapporto annuale sul lavoro domestico

Online le infografiche del IV Rapporto annuale sul lavoro domestico 2022 pubblicato dall’Osservatorio DOMINA


09/01/2023: Zoonosi e focolai infettivi di origine alimentare in aumento

L’ultimo rapporto annuale sulle zoonosi «One Health» dell’UE pubblicato dall’EFSA e dall’ECDC.


09/01/2023: Bando Isi 2021: proroga termini

Prorogato al 10 febbraio 2023 il termine per l'upload della documentazione e al 21 marzo 2023 per la pubblicazione degli elenchi definitivi.


22/12/2022: Buone Feste!

La redazione di PuntoSicuro si ferma dal 27 dicembre al 5 gennaio. A tutti voi i nostri migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo!


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19