Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

14/05/2020: Covid-19, test sierologici sul posto di lavoro

Il datore di lavoro non può effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti. I chiarimenti del Garante privacy.

Il datore di lavoro può effettuare direttamente test sierologici per il Covid-19 ai propri dipendenti?  Quali aspetti bisogna considerare nel promuovere screening sierologici nei confronti di lavoratori appartenenti a categorie a rischio come, ad esempio, gli operatori sanitari e le forze dell’ordine?

 

A queste domande rispondono due Faq appena pubblicate sul sito del Garante www.garanteprivacy.it. Le Faq forniscono indicazioni per un corretto trattamento dei dati personali da parte di pubbliche amministrazioni e imprese private e chiariscono i presupposti per l’effettuazione dei test sierologici per il Covid-19 sul posto di lavoro.

 

Il Garante ha specificato, in particolare, che, nell’ambito del sistema di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro o di protocolli di sicurezza anti-contagio, il datore di lavoro può richiedere ai propri dipendenti di effettuare test sierologici solo se disposto dal medico competente o da altro professionista sanitario in base alle norme relative all'emergenza epidemiologica. Solo il medico del lavoro infatti, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici. E sempre il medico competente può suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, quando li ritenga utili al fine del contenimento della diffusione del virus, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche riguardo alla loro affidabilità e appropriatezza.

 

Nelle Faq l’Autorità precisa anche che le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro (ad esempio, mediante la consultazione dei referti o degli esiti degli esami). Il datore di lavoro deve, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione svolta e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire. Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti.

 

Il Garante ha chiarito infine che la partecipazione agli screening sierologici promossi dai Dipartimenti di prevenzione regionali nei confronti di particolari categorie di lavoratori a rischio di contagio, come operatori sanitari e forze dell’ordine, può avvenire solo su base volontaria. I risultati possono essere utilizzati dalla struttura sanitaria che ha effettuato il test per finalità di diagnosi e cura dell’interessato e per disporre le misure di contenimento epidemiologico previste dalla normativa d’urgenza in vigore (es. isolamento domiciliare).

LE FAQ

7. Il datore di lavoro può richiedere l’effettuazione di test sierologici ai propri dipendenti?

Si, ma solo se disposta dal medico competente e, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche in merito all’affidabilità e all’appropriatezza di tali test.

 

Solo il medico competente, infatti, in quanto professionista sanitario, tenuto conto del rischio generico derivante dal Covid-19 e delle specifiche condizioni di salute dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici  e suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori (cfr. par. 12 del Protocollo condiviso tra il Governo e le Parti sociali aggiornato il 24 aprile 2020).

 

Resta fermo che le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro (ad esempio, mediante la consultazione dei referti o degli esiti degli esami), salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Il datore di lavoro può, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità alla mansione specifica e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire come condizioni di lavoro. 

 

Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti.

 

Resta fermo che i lavoratori possono liberamente aderire alle campagne di screening avviate dalle autorità sanitarie competenti a livello regionale relative ai test sierologici Covid-19, di cui siano venuti a conoscenza anche per il tramite del datore di lavoro, coinvolto dal dipartimento di prevenzione locale per veicolare l’invito di adesione alla campagna tra i propri dipendenti (cfr. FAQ n. 10 - Trattamento dati nel contesto sanitario nell’ambito dell’emergenza sanitaria).

 I datori di lavoro possono offrire ai propri dipendenti, anche sostenendone in tutto o in parte i costi, l’effettuazione di test sierologici presso strutture sanitarie pubbliche e private (es. tramite la stipula o l’integrazione di polizze sanitarie ovvero mediante apposite convenzioni con le stesse), senza poter conoscere l’esito dell’esame.

 

10.  Quali aspetti bisogna considerare nel promuovere screening sierologici per il Covid-19 nei confronti di lavoratori appartenenti a categorie a rischio come, ad esempio, gli operatori sanitari e le forze dell’ordine? (VEDI ANCHE: FAQ - Trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria - in particolare n. 7)

 

Gli screening sierologici per il Covid-19 possono essere promossi dai Dipartimenti di prevenzione della regione nei confronti delle categorie di soggetti considerati a maggior rischio di contagio e diffusione del Covid-19. Tra tali categorie di soggetti vi sono gli operatori sanitarie e le forze dell’ordine. La partecipazione di tali soggetti ai test può avvenire solo su base volontaria.

 

I risultati possono essere utilizzati dalla struttura sanitaria che ha effettuato il test per finalità di diagnosi e cura dell’interessato e per disporre le misure di contenimento epidemiologico previste dalla normativa d’urgenza in vigore (es. isolamento domiciliare), nonché per finalità di sanità pubblica da parte del dipartimento di prevenzione regionale.

 

Tali trattamenti di dati devono essere tenuti distinti da quelli effettuati nell’ambito dell’effettuazione di test sierologici per Covid-19 per finalità di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

 

 

Fonte: Garante Privacy


29/06/2016: INAIL: la relazione annuale 2015

Disponibile la Relazione annuale 2015 con i dati statistici


29/06/2016: Privacy: la prima guida del Garante sul nuovo Regolamento Ue

Quali sono le principali novità contenute nel nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali?


28/06/2016: Un protocollo d’intesa tra Inail e Federchimica

Protocollo per l'attuazione delle attività in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.


27/06/2016: Un incontro sulla tutela di salute e sicurezza negli appalti

A Chiusdino (SI) il 13 luglio 2016 si terrà il seminario tecnico “Verso il nuovo codice degli appalti. La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”.


23/06/2016: Slitta l’approvazione della revisione dell’Accordo sulla formazione RSPP

Slitta probabilmente ai primi di luglio l’incontro in Conferenza Stato-Regioni per l’eventuale approvazione dell’Accordo sulla formazione degli RSPP e ASPP del 26 gennaio 2006.


23/06/2016: Futuro del lavoro: il crowdsourcing

Una rassegna sul futuro del lavoro e le implicazioni per la sicurezza e salute sul lavoro


23/06/2016: Agenzie ambientali: la Camera approva la legge di riforma

Il provvedimento istituisce il Sistema nazionale delle agenzie ambientali


22/06/2016: Relazione annuale Inail: nel 2015 infortuni sul lavoro in calo del 6,6%

In diminuzione anche il numero dei casi mortali, in via di consolidamento. Continuano a crescere, invece, le malattie professionali.


22/06/2016: Incidenti e malattie professionali in Campania

Alcune indicazioni tratte dal documento Inail “Rapporto annuale regionale 2014 – Campania”, pubblicato nel mese di dicembre 2015.


21/06/2016: Vacanze sicure, ma con le gomme in regola!

Un occhio attento della polizia stradale sullo stato delle gomme


20/06/2016: Rinnovata la squadra di AiFOS

I nuovi organismi direttivi per il quadriennio 2016-2020: Rocco Vitale e Francesco Naviglio riconfermati Presidente e Segretario Generale. Efisio Porcedda vice Presidente Vicario. Entra nel Comitato di Presidenza, assieme a Paolo Carminati, Adele De Prisco.


20/06/2016: Convegno INAIL sulla gestione del rischio stress lavoro-correlato

“La gestione del rischio stress lavoro-correlato: esperienze, monitoraggio e prospettive di sviluppo”: Roma, 14 luglio 2016


17/06/2016: Sicurezza a scuola: gli interventi che funzionano

Uno studio innovativo sotto molti punti di vista.


16/06/2016: Adempimenti per la revoca della sospensione

La nota n. 10084 del 18 maggio 2016 del ministero del Lavoro


16/06/2016: #GUIDAeBASTA

social, radio e una app per la campagna di Polizia e Anas


16/06/2016: Roma, 17 giugno: ultima tappa del "Tour per la Sicurezza sul Lavoro"

La straordinaria campagna di sensibilizzazione promossa dall’ANMIL per diffondere il tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro


15/06/2016: Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici, anno 2016


14/06/2016: Sistri: disponibili nuovi documenti

Disponibili il manulae operativo aggiornato e le procedure di iscrizione e gestione fascicolo azienda.


13/06/2016: Testo Unico - Disponibile il testo coordinato nell'edizione giugno 2016

Disponibile il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e con i successivi ulteriori decreti integrativi e correttivi.


13/06/2016: Telecamere “intelligenti” e videosorveglianza “lunga” con adeguate garanzie

Autorizzato per particolari motivi di sicurezza un sistema di riconoscimento basato su modelli comportamentali


79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89