Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

18/09/2020: COVID-19: semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. L'articolo 38-bis prevede semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.

È entrata in vigore il 15 settembre 2020 la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

 

La legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 14 settembre 2020, all'articolo 38-bis prevede alcune semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo “al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell’industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

 

In particolare per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 spettatori, è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La segnalazione deve indicare il numero massimo di spettatori, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi.

 

Riprendiamo integralmente l’articolo 38-bis:

 

Art. 38 – bis Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell’industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonchè da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno.

3. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

4. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonchè di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.

5. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni .

 

 

LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

 


02/05/2023: Decreto Lavoro 2023

Il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 32


02/05/2023: Primo maggio, all’Inail la commemorazione delle vittime del lavoro

Due corazzieri hanno deposto una corona di fiori del presidente della Repubblica davanti al monumento che ricorda i minatori che persero la vita durante la realizzazione del traforo del San Gottardo


02/05/2023: Festeggiamo piangendo ancora più morti

ANMIL sulla Giornata Mondiale della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro del 28 aprile e la Festa dei Lavoratori del 1° Maggio


28/04/2023: Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro

Bettoni: “Consolidare sinergia tra istituzioni e parti sociali”. All’Inail la cerimonia dei sindacati delle costruzioni


27/04/2023: 28 aprile: la giornata per un ambiente di lavoro sicuro e salubre

Il tema scelto nel 2023 per la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro è il riconoscimento dell’ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio e diritto fondamentale del lavoro.


26/04/2023: Adottato dal Parlamento europeo il nuovo regolamento macchine

Il Parlamento europeo approva il nuovo Regolamento macchine che prenderà il posto dell’attuale direttiva macchine 2006/42/CE. Nei prossimi mesi il regolamento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.


21/04/2023: Firmato un nuovo protocollo per migliorare formazione e prevenzione

L’Inail firma un protocollo con la confederazione AEPI che prevede la realizzazione di studi e iniziative congiunte per promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro, attraverso lo sviluppo di linee guida, buone pratiche e strumenti per la riduzione dei rischi.


19/04/2023: La sicurezza e la salute nel settore dell’istruzione in Europa

Registrati gratuitamente per il webinar del 26 aprile "Gestione della SSL nel settore dell’istruzione: la situazione nei luoghi di lavoro europei"


18/04/2023: Salute e sicurezza nelle aree portuali

Firmato un protocollo tra Inail, Mit e Assoporti


14/04/2023: Salute e sicurezza sul lavoro, il Civ Inail approva le Linee di mandato 2022-2026

Il Consiglio di indirizzo e vigilanza, presieduto da Guglielmo Loy, ha dato il via libera all’unanimità al documento strategico della VII Consiliatura, che definisce l’orizzonte verso il quale indirizzare l’azione dell’Istituto nel prossimo quadriennio


11/04/2023: Forum della prevenzione

Gli eventi di "Made in INAIL: innovazione, salute, sicurezza".


11/04/2023: NESSUN DUBBIO: Spettacolo teatrale

A Imola il 28 aprile: nella Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro.


05/04/2023: Il resoconto della 19ª Giornata della Sicurezza

Un'importante occasione di confronto tra tutti gli “attori” che sul territorio si occupano di sicurezza sui luoghi di lavoro.


04/04/2023: La neve di oggi è l’acqua di domani

lo strumento IT-SNOW


31/03/2023: Intelligenza artificiale: il Garante blocca ChatGPT

Raccolta illecita di dati personali. Assenza di sistemi per la verifica dell’età dei minori


30/03/2023: Gli ispettori antincendio svolgono un ruolo fondamentale per la sicurezza sul lavoro

La presenza del vicepresidente dell’Inail alla cerimonia di giuramento testimonia l’importanza della collaborazione tra l’Istituto e il Corpo dei Vigili del fuoco nella formazione degli addetti e nella prevenzione del rischio incendi


30/03/2023: Esposizione derivante da sorgenti 5G in modalità Stand-Alone

Pubblicato uno studio curato da ARPA Lazio, Università di Roma Tor Vergata e Università di Cassino


29/03/2023: Nasce l’Osservatorio Permanente su Ambiente, Lavoro e Sicurezza

Un think tank rivolto agli operatori economici virtuosi, da sempre impegnati per la sicurezza sul lavoro.


27/03/2023: Denuncia/comunicazione di infortunio, malattia professionale

Il 30 marzo 2023 è previsto l’aggiornamento di tabelle tipologiche relative alla comunicazione di infortunio, alle denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi, ai certificati medici di infortunio e ai patronati.


24/03/2023: Piano triennale per la prevenzione 2022-2024

Uno strumento per anticipare i rischi legati ai cambiamenti del mondo del lavoro


4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5