Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

12/03/2020: Coronavirus: il nuovo decreto che sospende molte attività non essenziali

Il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo decreto recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale. Si fermano le attività non considerate essenziali.

Nel giorno che l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che quella portata dal nuovo coronavirus non è più un'epidemia confinata in alcune zone, ma una vera e propria pandemia – relativa ad un virus che si diffonde in tutto il mondo e contro il quale la maggioranza degli uomini non ha difese immunitarie – e di fronte al continuo innalzamento del contagio in Italia – abbiamo superato i 12.000 casi – il Presidente del Consiglio ha firmato un nuovo decreto.

 

Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, risponde a molte richieste, arrivate da alcune Regioni, di una stretta maggiore in ambito lavorativo, e chiude – sull’intero territorio nazionale – molte attività commerciali al dettaglio, servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, …) e attività inerenti i servizi alla persona fino al 25 marzo 2020.

Il decreto riporta poi anche molte raccomandazioni in ordine a tutte le attività professionali e produttive in relazione all’emergenza SARS-CoV-2.

 

Questo il testo dei due articoli e dei due allegati del nuovo decreto (abbiamo evidenziato in grassetto alcuni aspetti rilevanti per le aziende).

 

Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

 

  1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
  4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
  5. Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
  6. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
  7. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
    1. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
    2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
    3. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
    4. assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
    5. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; 
  8. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  9. in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
  10. Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

 

ART. 2  - Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020  e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

 

Allegato 1

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

 

Allegato 2

SERVIZI PER LA PERSONA

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)

 

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2

 

 

 


22/05/2014: Open data Inail: presentato il modello di lettura delle malattie professionali

Il presidente dell’Istituto, Massimo De Felice, ha illustrato al Civ i risultati – di prossima pubblicazione in un “Quaderno di ricerca dell’Inail” – della seconda fase del progetto avviato nel 2012 per mettere a disposizione del pubblico l’insieme dei dati, per singolo caso, relativi agli infortuni sul lavoro e alle tecnopatie


21/05/2014: Convegno gratuito sul rischio per arti superiori e rachide in edilizia

Il Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza di Udine organizza il seminario gratuito “Il rischio per arti superiori e rachide in edilizia : valutare correttamente per prevenire in modo efficace”


20/05/2014: Infortunio sul lavoro e responsabilità solidale del direttori dei lavori – Sentenza 09 aprile 2014, n. 8372


19/05/2014: REACH: modifica dell'allegato XVII

Modifica dell'allegato XVII che fissa restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi.


16/05/2014: La Cassazione ha riconosciuto la responsabilità dell’azienda per l’infarto di un lavoratore troppo stressato sul lavoro.


15/05/2014: Arresto cardiaco improvviso: troppe vittime!

Incontro informativo per tutti, domenica 18 maggio 2014, ore 11.30, Polisportiva Villa De Sanctis, Via dei Gordiani 5, a Roma-Casilino.


14/05/2014: INAIL: nota 3266/2014 - domanda di riduzione del tasso medio di tariffa

L'Inail, con nota n. 3266 del 9 maggio 2014, informa che per le ditte che hanno iniziato l’attività da non oltre un biennio, l’applicazione della riduzione ex Legge n. 147/2013 è subordinata al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli artt. 19 e 20 delle modalità per l'applicazione delle tariffe approvate con il D.M. del 12 dicembre 2000.


14/05/2014: Riduzione dei premi e contributi Inail: modalità operative

In vista della scadenza dell'autoliquidazione, è stata emanata la circolare Inail 25/2014 con la definizione delle modalità operative


13/05/2014: Caduta dal ponteggio e concorso di colpa del lavoratore: non bastano la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia del lavoratore per escludere la responsabilità del DDL.

Corte di Cassazione - Sez. Civile - Sentenza n. 2455 del 4 febbraio 2014 - Caduta dal ponteggio e concorso di colpa del lavoratore: non bastano la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia del lavoratore per escludere la responsabilità del Datore Di Lavoro.


09/05/2014: Convegno - Caduta dall’alto, tetti e coperture dei condomini: una strage annunciata. Intervista a R.Guariniello.

Si svolgerà a Milano mercoledì 14 maggio il convegno “Caduta dall’alto, tetti e coperture dei condomini: una strage annunciata”.


08/05/2014: La presenza del Rspp non esonera il datore di lavoro dagli obblighi di sicurezza

Con sentenza n. 18296 del 5 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di fornire, ai propri dipendenti, i dispositivi di protezione individuale necessari a prevenire i rischi in relazione alle lavorazioni svolte nell’azienda, la presenza del RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) sul luogo di lavoro.


28/04/2014: È morto Rino Pavanello, segretario dell'Associazione Ambiente e Lavoro e Presidente della CIIP

Sabato scorso 26 aprile è morto improvvisamente a Milano Rino Pavanello, segretario dell'Associazione Ambiente e Lavoro e Presidente della CIIP, Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, a cui aveva dedicato tempo e passione.


14/04/2014: Pubblicati gli elenchi nominativi degli esperti qualificati e medici autorizzati

Pubblicato l'elenco nominativo relativo agli esperti qualificati e quello relativo ai medici autorizzati, figure professionali incaricate rispettivamente della sorveglianza fisica e della sorveglianza medica della radioprotezione ai sensi dell'Allegato V del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230 e s.m.i.


04/04/2014: Allegato 3B: proroga al 30 aprile

Prorogata al 30 aprile 2014 la possibilità di trasmissione in ritardo dell'allegato 3b da parte dei medici competenti


03/04/2014: Modifica alla Direttiva Seveso

Modifica al Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, in attuazione dell’articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose


18/02/2014: Ministero del lavoro: firmato un decreto per semplificare l'adozione dei MOG nelle PMI


12/02/2014: La ricerca dell’Inail per la sicurezza dei lavoratori nella Terra dei fuochi

La molteplicità delle sostanze sversate abusivamente e date alle fiamme è una minaccia per chi opera sui territori delle province campane interessate dal fenomeno. I ricercatori del Dipia dell'Istituto affrontano alcune problematiche della vicenda e forniscono indicazioni sui comportamenti da adottare.


15/01/2014: INAIL: Incentivi 2014

Pubblicato il nuovo bando Incentivi ISI 2013. Dal 21 gennaio all’8 aprile 2014 sarà possibile inserire online i progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro.


19/12/2013: 10 gennaio 2014. Obbligo di conclusione dei corsi di aggiornamento per i datori di lavoro esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del d.lgs. n. 626/1994


15/11/2013: Ciao Ermanno. Un ricordo di Rocco Vitale


112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122