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16/07/2015: Considerazioni del medico competente sul lavoro in altezza

Non esiste alcuna indicazione normativa che obblighi ad attivare la sorveglianza sanitaria per il lavoro in quota

In molti documenti di valutazione del rischio si osserva che il lavoro in quota (oltre i due metri di altezza da un piano stabile) viene associato alla sorveglianza sanitaria.
In realtà non esiste alcuna indicazione normativa che obblighi ad attivare la sorveglianza sanitaria. L'unico possibile controllo é, allo stato attuale, quello teso ad escludere l'assunzione di bevande alcoliche durante l'attività lavorativa tramite controllo alcolimetrico che rimane peraltro una possibilità e non un obbligo e non comporta conseguenze sull'idoneità ma solo un ipotetica sanzione pecuniaria peraltro inapplicabile in termini pratici. Essi inoltre non sono soggetti ai controlli tesi ad escludere l'utilizzo di sostanze stupefacenti che invece richiedrebbero l'espressione del giudizio di idoneità.
Il problema del lavoro in quota é di natura infortunistico e non medico. Le osservazioni che mi vengono mosse quando esprimo questo concetto sono: "si, ma se il lavoratore é diabetico? Se soffre di vertigini? Se é epilettico?".
Certo queste potrebbero essere controindicazioni assolute ma le stesse considerazioni dovremmo esprimerle per la guida di mezzi aziendali, per l'utilizzo di macchine utensili eppure queste categorie di lavoratori non vengono sottoposti a sorveglianza sanitaria né ci si pone il problema.
Può darsi che nei prossimi mesi vengano definite le categorie da sottoporre a controlli per eslcudere l'alcoldipendenza e che anche i lavoratori in altezza potranno farne parte ma fino ad allora non vedo come possiamo intervenire e se sia lecito intervenire su un rischio infortunistico.
La sorveglianza sanitaria per il lavoro in altezza sarebbe indirizzato alla prevenzione di infortuni e di conseguenze di incolumità per il lavoratore o per terzi e non per la tutela della salute che, a causa della mansione svolta, potrebbe subire un danno. L'unico caso in cui, per la normativa, noi medici competenti possiamo intervenire nella tutela della incolumità del lavoratore e di terzi é l'assunzione di sostanze stupefacenti e l'assunzione di alcol durante l'attività lavorativa per alcune categorie.
Pertanto, a mio avviso, la sorveglianza sanitaria e la relativa idoneità esclusiva per il lavoro in altezza non é dovuta.
 
Dott. Cristiano Ravalli
 

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22/06/2016: Incidenti e malattie professionali in Campania

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21/06/2016: Vacanze sicure, ma con le gomme in regola!

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20/06/2016: Rinnovata la squadra di AiFOS

I nuovi organismi direttivi per il quadriennio 2016-2020: Rocco Vitale e Francesco Naviglio riconfermati Presidente e Segretario Generale. Efisio Porcedda vice Presidente Vicario. Entra nel Comitato di Presidenza, assieme a Paolo Carminati, Adele De Prisco.


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16/06/2016: Adempimenti per la revoca della sospensione

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16/06/2016: Roma, 17 giugno: ultima tappa del "Tour per la Sicurezza sul Lavoro"

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15/06/2016: Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici, anno 2016


14/06/2016: Sistri: disponibili nuovi documenti

Disponibili il manulae operativo aggiornato e le procedure di iscrizione e gestione fascicolo azienda.


13/06/2016: Testo Unico - Disponibile il testo coordinato nell'edizione giugno 2016

Disponibile il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e con i successivi ulteriori decreti integrativi e correttivi.


13/06/2016: Telecamere “intelligenti” e videosorveglianza “lunga” con adeguate garanzie

Autorizzato per particolari motivi di sicurezza un sistema di riconoscimento basato su modelli comportamentali


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09/06/2016: Il caso Costa Concordia: una sentenza che restituisce giustizia

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07/06/2016: SISTRI: novità dall'8 giugno

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