16/07/2015: Considerazioni del medico competente sul lavoro in altezza
Non esiste alcuna indicazione normativa che obblighi ad attivare la sorveglianza sanitaria per il lavoro in quota
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Rispondi Autore: roberto pernechele ![]() | 17/07/2015 (08:09:59) |
Un lavoratore destinato all'uso di una piattaforma aerea, dichiara espressamente al Medico Competente durante la visita annuale, difficoltà e paura a svolgere lavori oltre una determinata altezza, Lei come Medico competente rilascerebbe l'idoneità per l'uso di una piattaforma aerea. Come Formatore, x il rilascio dell'Abilitazione dei lavori in quota, richiedo sempre il certificato d'Idoneità Medica annuale. |
Rispondi Autore: MB ![]() | 17/07/2015 (09:32:55) |
l'abilitazione ai lavori in quota la decide il DDL, non il formatore... il formatore attesta la formazione.. il formatore non è tenuto nemmeno a sapere se il lavoratore è idoneo.. quella questione è di competenza altrui |
Rispondi Autore: Nunziatina Busacca ![]() | 17/07/2015 (11:09:43) |
sono d'accordo con il Dott. Ravalli la sorveglianza sanitaria e la relativa idoneità esclusiva per il lavoro in altezza non é dovuta e ritengo inutile anche il test alcolemico durante la visita medica, i test vanno fatti in cantiere a sorpresa, durante la visita è raro trovare qualcuno positivo, su questo argomento gli ispettori dello SPRESAL si sono arenati. |
Rispondi Autore: Cristiano Ravalli ![]() | 17/07/2015 (11:41:22) |
Le piattaforme di lavoro elevabili rappresentano un rischio normato, essendo apparecchi di sollevamento e richiedono la visita medica preventiva e periodica mirata ad escludere l'assunzione di sostanze stupefacenti (cfr. linee guida piemonte e lombardia). Il lavoro in quota no. Eccetto ove esistono delle linee guida particolari come ad es. in Lombardia (sorveglianza sanitaria per l'utilizzo di scale in cantieri temporanei e mobili). Ma qui l'idoneità è per l'utilizzo delle scale portatili e non per il lavoro in quota in senso più ampio. Purtroppo siamo vincolati alla norma che prevede che la sorveglianza sanitaria sia effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 6". Nel Decr. Leg.vo 81/08, prima delle modifiche del 106/09, era citato anche "nei casi previsti dalle direttive europee" ma è stato tolto. Così pure la prime stesure del Decr. 81/08 prevedevano la dizione "nei casi evidenziati dalla "valutazione dei rischi" ma non è stato recepito. Appare pertanto chiaro che il legislatore abbia volutamente individuare i casi in cui è d'obbligo e lecito attuare la sorveglianza sanitaria. La Commissione Consultiva non ha ancora emanato alcuna indicazione sulla necessarietà della sorveglianza sanitaria in casi non previsti dalla normativa pertanto, allo stato attuale, siamo obbligati ad attivarla solo in alcuni casi. Il capo II del titolo IV del testo unico che norma il lavoro in quota nelle costruzioni NON prevede la sorveglianza sanitaria a differenza degli altri titoli ove invece è espressamente indicata. Proprio, penso io, perchè si tratta di un rischio infortunistico e non sanitario. |
Rispondi Autore: roberto pernechele ![]() | 20/07/2015 (11:16:55) |
x esperienza personale mi è capitato di avere un discente di un corso "PONTEGGIO" che evidenziava la mancanza dell'uso di un occhio. Quale comportamento dovrebbe tenere un Formatore: 1)Segnalare tempestivamente "l'anomalia" al Soggetto Formatore? 2)Erogare il corso, e nel caso di esito positivo assecondare il rilascio di ATTESTATO di ABILITAZIONE? 3)Rifiutare di erogare il corso (vedi art.20 d.lgs.81/08 - salute e sicurezza propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro). In caso di incidente grave, il Formatore può essere coinvolto come responsabilità, se omette di segnalare o prevenire situazioni abnormi che possono provocare incidenti? Grazie |
Rispondi Autore: Cristiano Ravalli ![]() | 20/07/2015 (13:54:44) |
Ovviamente non sta a lei valutare nè il caso clinico nè la potenziale inidoneità nè effettuare alcuna segnalazione. Il lavoratore stesso che l'ha informato di essere monocolo, se ritiene di non poter svolgere i compiti lavorativi, può richiedere una visita con il medico competente della sua azienda. Il datore di lavoro, se ritiene che il suo lavoratore non possa svolgere i compiti lavorativi, può inviarlo ad una visita di idoneità presso le apposite commissioni art 5. legge 300/70. In ogni caso se il corso è "ponteggi", immagino che il lavoratore sia sottoposto a sorveglianza sanitaria in quanto "edile" o comunque esposto al rischio mmc e quindi il medico competente valuterà il caso. Insomma...ci sono già tutte le tutele. |
Rispondi Autore: roberto pernechele ![]() | 23/07/2015 (11:45:24) |
E' evidente che un lavoratore monocolo che è stato iscritto al corso "Ponteggi" dal suo datore di lavoro: 1)Il lavoratore è convinto di non rappresentare x sé e per altri un pericolo nella specifica funzione di pontista. 2)Il datore di lavoro, che non ha richiesto alcuna visita dal medico competente non si è posto minimamente un problema di idoneità o di tutela. Se come Lei afferma, ci sono già "tutte le tutele", come è possibile che un lavoratore sia iscritto a tale corso. In questo specifico caso, ma potrei citarne altri, in qualità di formatore che deve Valutare l'Abilitazione per rilasciare un ATTESTATO valido 5 anni e sottoscriverla con tanto di firma, credo che un giudizio negativo non sia da ritenersi clinico, ma basato su dati tecnici che riguardano procedure specifiche del tipo di lavoro che un pontista deve affrontare giornalmente. Non crede che un giudizio negativo possa essere una tutela importante che possa prevenire futuri incidenti? GRAZIE. |
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