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16/07/2015: Considerazioni del medico competente sul lavoro in altezza

Non esiste alcuna indicazione normativa che obblighi ad attivare la sorveglianza sanitaria per il lavoro in quota

In molti documenti di valutazione del rischio si osserva che il lavoro in quota (oltre i due metri di altezza da un piano stabile) viene associato alla sorveglianza sanitaria.
In realtà non esiste alcuna indicazione normativa che obblighi ad attivare la sorveglianza sanitaria. L'unico possibile controllo é, allo stato attuale, quello teso ad escludere l'assunzione di bevande alcoliche durante l'attività lavorativa tramite controllo alcolimetrico che rimane peraltro una possibilità e non un obbligo e non comporta conseguenze sull'idoneità ma solo un ipotetica sanzione pecuniaria peraltro inapplicabile in termini pratici. Essi inoltre non sono soggetti ai controlli tesi ad escludere l'utilizzo di sostanze stupefacenti che invece richiedrebbero l'espressione del giudizio di idoneità.
Il problema del lavoro in quota é di natura infortunistico e non medico. Le osservazioni che mi vengono mosse quando esprimo questo concetto sono: "si, ma se il lavoratore é diabetico? Se soffre di vertigini? Se é epilettico?".
Certo queste potrebbero essere controindicazioni assolute ma le stesse considerazioni dovremmo esprimerle per la guida di mezzi aziendali, per l'utilizzo di macchine utensili eppure queste categorie di lavoratori non vengono sottoposti a sorveglianza sanitaria né ci si pone il problema.
Può darsi che nei prossimi mesi vengano definite le categorie da sottoporre a controlli per eslcudere l'alcoldipendenza e che anche i lavoratori in altezza potranno farne parte ma fino ad allora non vedo come possiamo intervenire e se sia lecito intervenire su un rischio infortunistico.
La sorveglianza sanitaria per il lavoro in altezza sarebbe indirizzato alla prevenzione di infortuni e di conseguenze di incolumità per il lavoratore o per terzi e non per la tutela della salute che, a causa della mansione svolta, potrebbe subire un danno. L'unico caso in cui, per la normativa, noi medici competenti possiamo intervenire nella tutela della incolumità del lavoratore e di terzi é l'assunzione di sostanze stupefacenti e l'assunzione di alcol durante l'attività lavorativa per alcune categorie.
Pertanto, a mio avviso, la sorveglianza sanitaria e la relativa idoneità esclusiva per il lavoro in altezza non é dovuta.
 
Dott. Cristiano Ravalli
 

21/06/2017: Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica

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16/06/2017: Sicurezza sul lavoro in agricoltura

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15/06/2017: Bando ISI: Seconda fase

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13/06/2017: Rischio alte temperature nei cantieri

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13/06/2017: Lavori sotto tensione: adottato l'elenco dei soggetti abilitati e dei formatori

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Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE


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08/06/2017: Caratterizzazione delle apparecchiature di risonanza magnetica

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06/06/2017: Modifica al regolamento CLP

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05/06/2017: Agricoltura: 100 anni di salute e sicurezza sul lavoro

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01/06/2017: Aggiornato il Testo unico salute e sicurezza

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31/05/2017: La sicurezza si-cura ad ogni età

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30/05/2017: Rischio di Tossinfezioni alimentari nella ristorazione etnica

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29/05/2017: Nuovo regolamento europeo sull’uso e lo smaltimento del mercurio

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25/05/2017: Solo il 5% dei magazzini ha scaffalature antisismiche

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24/05/2017: L’Anmil per la cultura della sicurezza dei giovani

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23/05/2017: Verifiche periodiche: il Decreto Interdirettoriale n. 35/17

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23/05/2017: Verifiche periodiche: pubblicata la circolare per la presentazione dell'istanza di rinnovo

Indicazioni per il rinnovo quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.


22/05/2017: Online i tutorial di Abrasives Safety

Alcune raccomandazioni basilari di sicurezza per evitare incidenti con i prodotti abrasivi.


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