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: Chiarimenti dall’INL in materia di autotrasporto

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito quale debba essere la disciplina da applicare in materia di autotrasporto effettuato da parte dei conducenti degli automezzi pubblici di linea extra urbana adibiti al trasporto passeggeri.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito quale debba essere la disciplina da applicare in materia di autotrasporto effettuato da parte dei conducenti degli automezzi pubblici di linea extra urbana adibiti al trasporto passeggeri. Nello specifico, si richiedevano delucidazioni circa tempi di guida, riposi e pause ed riguardo alla conseguente sanzionabilità del superamento dei relativi limiti. Le ipotesi di partenza erano quelle in cui i conducenti, nell’ambito della medesima settimana lavorativa, fossero adibiti in maniera promiscua a servizio di linea su singole tratte di percorrenza inferiori ai 50 Km e ad attività di guida (noleggio autobus con conducente) su tratte superiori ai 50 km.

 

La disciplina generale dei periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada è contenuta nel Regolamento CE n. 561/2006 che, all’art. 3, lett. a) prevede espressamente la sua disapplicazione ai “trasporti stradali effettuati a mezzo di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri”. Il successivo art. 15 rimette agli Stati membri il compito di adottare per tali tipologie di trasporti regole nazionali che, nel disciplinare periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo obbligatori, garantiscano un opportuno livello di tutela dei conducenti. Nel vigente ordinamento nazionale tale compito è assolto dalla L. n. 138/1958, già regolante medesime ipotesi di esclusione di cui all’art. 3, par. 1, lett. a) del sopracitato Regolamento. Ciò premesso, l’Ispettorato ha chiarito che, nel caso in cui l’intera attività di guida, giornaliera e settimanale, sia costituita da corse, ancorché ripetute o effettuate su linee diverse, singolarmente non superiori a 50 km, troverà applicazione esclusivamente la normativa nazionale; qualora, invece, anche una sola attività di guida non rientri nell’ipotesi di esclusione di cui all’art. 3, par. 1, lett. a), Reg. CE n. 561/2006, la legislazione comunitaria troverà piena applicazione in relazione ai tempi di guida e di riposo giornalieri e settimanali. Nel caso di percorso “misto” con tratte di cui almeno una sia superiore ai 50 Km di cui al parere formulato, il conducente osserverà il periodo di riposo prescritto dall’art. 8 del Reg. CE n. 561/2006; qualora, nel corso di due settimane consecutive, non abbia usufruito del riposo settimanale integrale bensì di quello ridotto (cfr. art. 4, par. 1, lett. h), avrà diritto alla compensazione del periodo residuo nei termini previsti dal citato art. 8.

 

Per approfondire
Nota_INL_61

 

Fonte: ANMIL


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