Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

10/04/2015: Cancellazione dei Medici Competenti: manteniamo la calma e riflettiamo

Tanto rumore per nulla?

La notizia della cancellazione di più di 6000 medici dall'elenco nazionale medici competenti ha creato scompiglio forse un po' esagerato. Soffermiamoci su 4 aspetti: chi ha assolto all'obbligo formativo, chi non l'ha assolto, i numeri ed il ruolo del Ministero.
 
Tanto rumore per nulla.
Nel 2008 la norma ha stabilito che tra i requisiti per poter assumere/mantenere l'incarico di medico competente ci fosse quello dell'assolvimento degli obblighi formativi ECM. 
E lo stabilisce non dal triennio in corso all'epoca (2008-2010) ma dice....avviso ai naviganti....dal prossimo triennio (2011-2013) se vuoi mantenere/assumere l'incarico devi adempiere a questo obbligo. Poi il Ministero della Salute, che detiene l'elenco nazionale, ha concesso ai medici inadempienti un anno di tempo per mettersi in regola e per autocertificare l'assolvimento ed ha stabilito il limite temporale nel 15 gennaio 2015. Poi l'ha prorogata ancora al 31 marzo 2015 e poi ha riaperti i termini per l'autocertificazione.
Possiamo dire chiaramente che, tenuto conto che la norma è nota dal 2008, i colleghi che non hanno soddisfatto l'obbligo formativo nè hanno utilizzato l'anno di recupero (2014) sono stati negligenti?
L'elenco nazionale dei medici competenti c'entra poco. 
Perchè, come specificato sul sito ministeriale e come indicato dall' art. 4, comma 2) del Decreto 4 marzo 2009 che istituisce il Registro Nazionale: " L'iscrizione all'elenco non costituisce di per se' titolo abilitante all'esercizio dell'attivita' di medico competente."
Perchè questo bisogno di specificare?
Perchè il titolo abilitante è il possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 D.Lvo 81/08.
Pertanto il medico competente avrebbe dovuto, il 1 gennaio 2014, comunicare alle proprie aziende e autocertificare di possedere il requisito e per gli incarichi assunti dopo il 1 gennaio 2014 avrebbe dovuto inserirlo nel contratto/lettera di incarico 
Tutto questo lo scrivevo all'entrata in vigore dell'obbligo (gennaio 2014).
Viceversa, se il medico non l'avesse comunicato,  l'azienda avrebbe dovuto richiederlo.
Quindi anche i medici competenti che hanno assolto l'obbligo e che, per errori o per mancata comunicazione al Ministero, non sono nell'Elenco, possono, a mio avviso, stare tranquilli. Devono rispondere, documentandolo se richiesto con gli stessi crediti cartacei che conserviamo come reliquie nei nostri schedari, solo al datore di lavoro che li ha incaricati. Poi si provvederà a verificare con il Ministero del motivo per il quale il proprio nominativo non è inserito nell'elenco.
Quindi coloro i quali sono in regola, con una semplice autocertificazione al datore di lavoro, se si sono scordati di farla al 1° gennaio 2014, lo possono fare ora e nulla cambia.
 
Dove sorgono i problemi.
Sorgono per i colleghi che non hanno soddisfatto l'obbligo nel triennio 2011-2013 e che quindi il 1 gennaio 2014 non avevano più il requisito per mantenere l'incarico e quindi dovranno rispondere sia al datore di lavoro sia ai loro assistiti (i lavoratori). Ad esempio un lavoratore positivo al drug-test nel 2014 e giudicato dal medico competente inidoneo, verificato che il medico non aveva il requisito per firmare quel giudizio di idoneità, potrebbe, in linea teorica, richiedere un indennizzo per il danno subito.
 
I numeri dell'Elenco Nazionale Medici Competenti
Prima di pasqua erano iscritti circa 10.000 medici e, ad oggi, sono 4.719 ma ogni giorno aumentano. Ad una lettura superficiale sembrerebbe che 6.000 medici lavoravano privi dei requisiti. Nell'elenco in realtà erano compresi, probabilmente, colleghi poi andati in pensione, deceduti, coloro i quali hanno cambiato lavoro, ecc.
Confrontiamo i pochi numeri che abbiamo.
I medici competenti dal 2013 hanno l’obbligo di comunicare i dati collettivi dei risultati della sorveglianza sanitaria entro il 31 marzo di ogni anno. Se guardiamo il numero totale dei medici che hanno effettuato la comunicazione nel 2014 (relativa al 2013), unico dato disponibile, vediamo che sono circa 5000 (Fonte ASL Milano, pag. 5).
Quindi significa che i medici competenti effettivamente operativi in Italia siano 5000. Nell’elenco ministeriale erano iscritti 10.000 e ora sono 4.500. Quindi la differenza è di 500. Il fenomeno si ridimensiona e solo 500 sarebbero quelli privi di requisiti o erroneamente cancellati.
 
Il ruolo del Ministero della Salute
Il Ministero ha semplicemente dato seguito alla norma cancellando, commettendo sicuramente anche degli errori, i medici che non hanno autocertificato i crediti acquisiti. Se i medici, il 1 gennaio 2014, avessero regolarmente informato le proprie aziende di aver assolto l'obbligo allegando al contratto l'autocertificazione, il problema non sarebbe sorto, in quanto appunto, l'iscrizione all'Elenco Nazionale non costituisce il titolo abilitante. 
 
Dott. Cristiano Ravalli  
 
 
 

13/10/2016: Novità sull’uso dei droni: le maglie ENAC si stanno allargando

La distanza massima fra il drone ed il pilota è oggi fissata a 500 metri. Sembra però che la situazione si stia evolvendo. Di Adalberto Biasiotti.


12/10/2016: Ti interessano la salute e la sicurezza dei lavoratori anziani?

Il progetto pilota dell’EU-OSHA.


11/10/2016: Regolamento 2016/1688 concernente il REACH

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 255/14 del 21.9.2016


11/10/2016: Sistemi di rivelazione antincendio: UNI EN 54-31

Pubblicata in lingua italiana la norma europea UNI EN 54-31


10/10/2016: “Safety Day”, nuova formula per vivere la sicurezza!

La Sicurezza protagonista: per un giorno lavoratori, famiglie ed Azienda sono coinvolti tutti insieme. Perché la Sicurezza è un traguardo comune.


10/10/2016: Regione Veneto: avvisi e finanziamenti

Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale


07/10/2016: CLP: nono adeguamento al progresso tecnico

Il regolamento 1179 del 19 luglio 2016


06/10/2016: 66° Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro

ANMIL a Venezia per la manifestazione nazionale con la partecipazione delle massime istituzioni.


06/10/2016: Un rischio per i lavoratori all’aperto

Alcune pillole informative di INAIL su un rischio per tutti i lavoratori che svolgono la propria attività all’aperto: i raggi solari.


05/10/2016: Medico competente e gare al ribasso

La mozione di SIMLII. Di Luigi Dal Cason


04/10/2016: Prevenzione incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta

Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco la Nota prot. n. 11257 del 16/09/2016


03/10/2016: Al via l’attività dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Insediati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori


03/10/2016: Sicurezza stradale: online la nuova Piattaforma Nazionale del Miur

Una vetrina di buone pratiche e scambi didattici per le scuole


30/09/2016: L'uso dell'ironia e della creatività nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Convegno gratuito a Milano il 12 ottobre


29/09/2016: Piano strategico per la sicurezza sul lavoro in Toscana

Le azioni previste nel piano strategico regionale 2016 - 2020


29/09/2016: Seveso III: risposte a quesiti

Sono disponibili sul sito del Ministero dell'Ambiente delle risposte ad alcuni quesiti circa l'applicazione del d.lgs. 105/2015.


28/09/2016: Revisione delle forme contrattuali: impatto e ricadute sulla Sicurezza sul Lavoro

Workshop martedì 11 ottobre alle ore 9.00-18.00 alla Camera di Commercio di Modena


27/09/2016: Audit 231 procedure semplificate: modelli in ambito salute e sicurezza per le PMI

Convegno gratuito a perugia il 27 ottobre.


26/09/2016: Ancora una volta attenti alle inferriate!

Cerchiamo di trasformare gli errori degli altri in maggior sicurezza per noi. Di Adalberto Biasiotti.


26/09/2016: Il ruolo degli RLS nella sorveglianza sanitaria

Convegno a Milano il 5 ottobre.


74.5 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5 80.5 81.5 82.5 83.5 84.5