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Come noto, dopo che la unione europea ha redarguito l’Italia per la sua antiquata legislazione in merito, è stato avviato un intenso programma di allineamento della normativa, mirato soprattutto ad alzare il livello medio degli istituti di vigilanza privata, operanti in Italia.
Il costante riferimento a norme avanzate di settore ha indubbiamente contribuito a questo miglioramento, come pure l’obbligo di svolgere attività nel quadro di un programma di certificazione, somministrato da istituti, accreditati da ACCREDIA e dal ministero dell’interno.
Queste iniziative, a dir poco rivoluzionarie, hanno messo in notevoli difficoltà molti istituti, soprattutto quelli di medie dimensioni, che non avevano una organizzazione tecnica in grado di fronteggiare queste nuove esigenze. L’accumulo di quesiti, che sono stati sottoposti all’attenzione del ministero degli interni, ha fatto sì che vi fosse più che ampio materiale per illustrare i quesiti più frequenti e le risposte appropriate.
L’incontro è stato vivacissimo, anche perché alcune scadenze si stanno avvicinando sempre più.
Ricordo ai lettori che oggi in Italia vi sono circa 800 istituti di vigilanza privata, di cui solo 183 sono stati certificati secondo la norma UNI 10891:2000, per i servizi di vigilanza, e solo sette dispongono di una centrale operativa conforme al nuovo standard UNI EN 50518:2014.
Le normative del ministero dell’interno prevedono anche che gli istituti di vigilanza abbiano inserito nel proprio organico un professionista certificato della security: ad oggi, sono 153 i professionisti con questo profilo.
Molti problemi sono posti dal fatto che gli istituti, che in precedenza avevano la sala operativa certificata secondo UNI 11089 debbono adesso gradualmente migrare verso la nuova normativa europea, che è decisamente più impegnativa e, ad avviso di molti, perfino troppo impegnativa.
Scherzosamente, uno dei partecipanti all’incontro ha affermato che oggi occorre procedere con la ormai famosa ruspa del leader leghista Salvini, perché adattare una centrale esistente alla nuova normativa può essere troppo impegnativo.
Gran parte degli altri quesiti facevano riferimento ad aspetti amministrativi e al fatto che in Italia, almeno ad oggi, molte prefetture seguono dei modelli di comportamento che sono alquanto diversi l’una dall’altra, con evidenti perplessità da parte dei soggetti interessati.
D’altro canto, tutti sappiamo che il primo passo per risolvere un problema è quello di inquadrarlo correttamente e posso affermare che questo incontro è servito senz’altro a inquadrare un certo numero di problemi, cui adesso si darà progressivamente soluzione.
Adalberto Biasiotti
Con il Decreto Interministeriale deI 30 novembre 2012 sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., ai sensi dell’art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.
Nella seduta del 28 novembre 2012, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato il documento con cui sono individuati i criteri e gli strumenti per la valutazione e gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Conferenza stampa domani venerdi' 30 novembre - ore 12 - Settimana della sicurezza 2012 - V anniversario tragedia Thyssenkrupp
Nuova area tematica nel sito del Ministero della Salute: "Sicurezza giocattoli e prodotti a libero consumo"
Disponibile il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro coordinato nell'edizione novembre 2012