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Speciale correttivo testo unico. Prima parte: commenti e chiarimenti

Autore: Riccardo Borghetto

Categoria: Approfondimento

03/09/2009

Pubblichiamo i commenti di alcuni lettori all’articolo di analisi del correttivo del testo unico. L’ing. Borghetto, autore dell’articolo, ha ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti.

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A seguito dei commenti di alcuni lettori all’articolo “ Speciale correttivo testo unico. Prima parte”, pubblicato sul numero di ieri di Punto Sicuro, l’ing. Riccardo Borghetto, autore dell’articolo, ha fornito alcuni chiarimenti.
 
La redazione si riserva di ripubblicare l’articolo rivisto e corretto nei prossimi giorni, insieme alla seconda parte dello speciale.
 
Visto la corposità del testo normativo e il ristretto lasso di tempo dalla pubblicazione del decreto legislativo n. 106/2009, la redazione si scusa con i lettori per eventuali errori ed omissioni commesse.
 
 
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----



In grassetto i commenti *, in corsivo le risposte dell’ing. Borghetto.
 
Leggo nell'art. 26 la modifica apparentemente sostanziale dei due giorni quale spartiacque tra l'obbligo o meno di redigere il DUVRI.
Un questito essenziale risulta però essere se questi "due giorni" debbano intendersi sequenziali (continuativi) o meno. Mi spiego con un esempio pratico. Alcune aziende da me seguite in materia hanno contratti (di varia durata) con ditte di trasporto (il contratto è voluto dal settore commerciale in quanto ad inizio anno stabiliscono tra le parti i costi dei vari trasporti). La ditta di trasporti interviene "a chiamata" da parte del committente. Questa ipotesi lascia, a mio parere notevoli dubbi interpretativi.
- considero l'effettività del lavoro svolto (ritiro o consegna materiali con lavoro svolto da parte dell'autotrasportatore di apertura cassone ecc.) di durata inferiore a 2 giorni e non redigo il DUVRI eventualmente adducendo che il contratto si "concretizza" all'atto della chiamata da parte del committente, oppure;
- considero che il contratto dura sicuramente più di due giorni e quindi redigo senza indugi il DUVRI?
grazie dell'attenzione
Al momento non esiste una risposta chiaramente deducibile dal testo. Sarebbe opportuno vi fosse una chiarimento mediante  lo strumento dell’interpello. A mio avviso l’obbligo di redigere il DUVRI scatta al superamento di almeno 2 gg di interferenza ininterrotti. Arrivo a questo conclusione perché manca un limite temporale entro cui “sommare” le piccole interferenze inferiori ai due giorni. Se fosse scritto 2 gg in un anno potrei accogliere l’altra ipotesi.
  
Da quello che posso capire leggendo il testo riportato, il datore di lavoro può svolgere i compiti di primo soccorso e antincendio direttamente nelle aziende fino a 5 dipendenti... Ma questo poteva farlo anche prima, e anche in aziende più grandi.  La novità sta nel fatto che il datore di lavoro può svolgere i compiti di primo soccorso e antincendio direttamente nelle aziende fino a 5 dipendenti ANCHE SE non è lui l'RSPP aziendale. Questo è il punto fondamentale.
Si è corretto. 
  
La formazione NON deve essere in collaborazione con gli organismi paritetici, leggete bene la frase con tutte le virgole e troverete "la formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro" era così anche prima nella 626 e nel primo 81 ...
Si è corretto:
“12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.”
  
L'art. 14 è sbagliato! E' la versione entrata in CdM, non quella definitiva uscita, che è diversa.
L’osservazione è pertinente e proviene da un occhio attento. Effettivamente quella parte è stata presa non dalla versione ufficiale e mi scuso di questo. Non me ne sono accorto. Nella sostanza non vi sono grosse differenze ma formalmente è una versione leggermente diversa.
  
Mi permetto di segnalare che nel testo di R. Borghetto "Speciale correttivo testo unico", nel commento all'art. 51 organismi paritetici, al di là delle opinioni diversamente legittime sul decreto correttivo, l'autore ignora l'esperienza quarantennale degli organismi bilaterali sulla sicurezza del settore edile proprio su queste materie.
Ovviamente il commento è legittimo e rappresenta un punto di vista diverso.
A mio avviso l'esperienza negli aspetti tecnici della sicurezza è diversa da quella richiesta per la validazione dei modelli organizzativi e gestionali, soprattutto per la natura esimente della responsabilità che questo conferisce.
Ricordo che esiste in tutto il mondo, una filiera che si occupa da anni della certificazione di modelli organizzativi, a mio avviso con maggiore esperienza specifica rispetto agli enti bilaterali.
Con questo non voglio ignorare il notevole contributo degli enti bilaterali per il miglioramento del livello di sicurezza, ma nel punto specifico la soluzione adottata dal legislatore non mi sembra la migliore.
 
«si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento sanzionatorio»
E questa da dove salta fuori?
Magari fosse così... In realtà con la "vera" definizione di reiterate violazioni, se il reato non è commesso almeno due volte in due tempi diversi non sarà possibile intervenire, fermo restando che non è comunque detto che si intervenga, dato che è stata lasciata piena discrezionalità all'organo di vigilanza in merito all'adozione o meno del provvedimento.
Il testo che ho utilizzato è sempre lo stesso dell'altro commento (versione entrata in CdM) e non è l'ultima versione.Il lettore dice una cosa che è sempre stata vera anche nella versione precedente.
 
 
* Nota della redazione: per esprimere il proprio commento o vedere quelli già pubblicati, si veda la sezione " commenti all'articolo. Scrivi il tuo ->" in alto a destra nella pagina dell'articolo “ Speciale correttivo testo unico. Prima parte”.

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Rispondi Autore: JESUSRSPP - likes: 0
03/09/2009 (08:42)
Complimenti per non aver semplicemente modificato il testo dell'articolo precedente come avrebbero fatto la maggior parte dei giornali on-line di fornte ad un refuso.
Questo testimonia la vostra serietà e grande attenzione verso i lettori.
Continuate così!
Rispondi Autore: GIANLUCA ANGELINI - likes: 0
03/09/2009 (09:32)
Vorrei cortesemente un chiarimento in merito all'art. 26 così come modificato dal decreto correttivo.
In particolare per quanto riguarda la dicitura introdotta ex novo "sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo".
A questo punto non mi risulta ben chiaro:
- la finalità del riferimento alla disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro;
- il significato del termine "disponibilità giuridica" in tale specifico contesto (in diritto tale termine ha un ben proprio significato);
- quali casi concretamente vuole regolamentare tale modifica.
Grazie per la collaborazione
Rispondi Autore: Gabriele Brion - likes: 0
03/09/2009 (15:07)
In merito all'interpretazione dell'art. 37, comma 12, sinceramente, condivido la prima interpretazione (e i relativi dubbi) dell'ing. Borghetto. Infatti, anche se il senso della frase è che la formazione deve avvenire in orario di lavoro, non si può trascurare che, comunque, viene svolta in collaborazione con gli organismi paritetici (ove presenti). Peraltro, in materia di formazione, gli organismi paritetici sono richiamati anche al comma 7-bis dello stesso art. 37 e all'art. 51 (Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione) con questo evidenziando un rinnovato ruolo degli organismi paritetici in materia di formazione. In conclusione, ritengo che un chiarimento sarebbe d'obbligo.

Ringrazio per l'attenzione.
Rispondi Autore: Angelo - likes: 0
08/09/2009 (10:54)
In merito all'art. 34, Il Datore di lavoro può svolgere i compiti di addetto emergenza fino a 5 dipendenti, la mia interpretazione è che sopra i 5 il Datore di Lavoro deve formare altri addetti alla Gestione emergenze, perchè le varie interpretazioni che ho letto erano possibbili anche nel 81/08,non ho letto da nessuna parte (magari mi è sfuggito) che nell'81/08 un Datore di Lavoro che aveva un RSPP esterno non poteva essere un'addetto alla Gestione Emergenze.
Grazie per la risposta
Rispondi Autore: Federico Cavanna - likes: 0
08/09/2009 (11:49)
In merito all'art. 26, potreste cortesemente dare ulteriori chiarimenti in merito al concetto di "servizi di natura intellettuale" tenuto conto di quanto stabilito dal codice civile art. 2230 (Codice civile Libro 5: Del lavoro, Titolo III: Del lavoro autonomo) e dall'art. 2094(Codice civile Libro 5: Del lavoro Titolo II: Del lavoro nell'impresa).

Grazie e complimenti per il lavoro svolto da tutti Voi.

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