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Riflessioni sul decreto correttivo in tema di sicurezza sul lavoro

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Approfondimento

31/03/2009

Il decreto correttivo ed integrativo del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute sul lavoro: 10 passi indietro e uno avanti! A cura di Rolando Dubini.

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Alcune riflessioni sul decreto correttivo del governo in materia di Testo unico di sicurezza sul lavoro. A cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano, già collaboratore del relatore del governo per la legge delega n. 123/2007.
 
Venerdì 27 marzo 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo [che possiamo definire tranquillamente decreto Sacconi] che intende modificare ed integrare il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.
 
Secondo quanto comunicato dal governo in carica, lo schema di decreto legislativo apporta al corpo normativo in vigore numerose modifiche che recepiscono sia le prime criticità emerse nei primi mesi di applicazione del testo unico “in un’ottica – si specifica – che tende a favorire la chiarezza del dato normativo quale presupposto per favorirne l’applicazione corretta ed efficace”.
 
Non intendo qui entrare nel merito dei dettagli dell'ipotesi di modifica predisposta dal governo, perché di questo si tratta, visto che finché lo schema non esaurirà tutta una serie di passaggi procedurali che includono il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il parere della Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato, e poi un ulteriore passaggio al Consiglio dei ministri, e infine la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, il decreto legislativo n. 81 del 2008 resta integralmente in vigore in tutti i suoi punti, incluse le sanzioni e gli adempimenti che il governo intende modificare.
 

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Quel che mi preme è sottolineare i tre aspetti di questo decreto.
 
Il contesto nel quale si procede all'emanazione del decreto è di per sé sospetto, perché, come insegnava un politico più che esperto, Giulio Andreotti, a pensar male degli altri si fa peccato, ma spesso si indovina.
 
Che un decreto che interviene su una materia così scottante debba essere discusso in piena campagna elettorale, fornisce forse una chiave interpretativa di certe scelte in materia di "semplificazione" e drastica riduzione delle sanzioni, che paiono premiare certi settori dell'elettorato. Il decreto si poteva fare prima, molto prima, ma tant'è.
 
Nel merito dei contenuti, come ho premesso, mi pare di individuare tre filoni sostanziali.
 
Per correttezza e onestà intellettuale devo dire che sotto traccia c'è un ottimo lavoro di sistemazione e correzione di errori presenti nel decreto legislativo n. 81/2008 ai quali si è messo mano in modo preciso e degno di plauso. Questo è il primo aspetto del decreto correttivo, che merita sicuramente una doverosa sottolineatura, per la chiarezza e lucidità di queste parti del decreto, che accrescono la chiarezza e la certezza del diritto su alcuni punti poco definiti del testo originario. Qui il merito è esclusivamente dei tecnici che a livello ministeriale hanno operato in maniera irreprensibile.
 
Poi vi sono però altri due aspetti del decreto, decisi dalle istanze politiche, dal Ministro Sacconi innanzitutto, che intervengono in maniera pesantissima sul Testo unico riducendo drasticamente le sanzioni penali su alcuni aspetti applicativi fondamentali del decreto, quale ad esempio la mancata o incompleta valutazione dei rischi (art. 55 comma 3 bis come modificato dal decreto Sacconi, dove da un lato si riduce drasticamente la sanzione, ammenda da 15000 a 2000, quando nel d.lgs. n. 626/94 era di 4000 euro; altro che riparametrazione delle sanzioni all'effettivo indice Istat, qui prevale la logica del "liberi tutti", sanzioni al minimo, tanto la sicurezza non deve essere così sopravvalutata, questo il messaggio culturale veicolato dal decreto Sacconi), che è l'atto fondante di tutta la gestione della sicurezza del lavoro nei luoghi di lavoro.
 
Non capire che quel che va ridotto non sono le sanzioni ma:
 
1) le violazioni delle imprese che non tutelano la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 
2) gli infortuni sul lavoro mortali, circa 1200 all'anno, le mutilazioni e invalidità permanenti, circa 25 mila all'anno, con 650 mila lavoratori che ogni anno ricevono dall'Inail una rendita permanente per mutilazioni e invalidità lavorative;
 
vuol dire dare un messaggio sbagliatissimo proprio a quelle aziende ove la sicurezza non viene rispettata. Ovvero: il legislatore vuole venirvi incontro, vuole favorire la vostra concorrenza sleale, che vi consente di stare sul mercato risparmiando sulla sicurezza del lavoro, il tutto a scapito delle aziende, e sono la stragrande maggioranza, ove la sicurezza e la salute dei lavoratori viene tutelata e rispettata perché si investe in tutela del lavoro, si paga regolarmente la contribuzione Inps e Inail ecc…

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Particolarmente esecrabili per quel che rivelano della filosofia politica che ispira il decreto appaiono le disposizioni che cercano, a mio parere invano perché tanto il magistrato quanto l'u.p.g. della Asl è tenuto per legge ad accertare comunque la veridicità delle date apposte (con conseguente imputazione penale per il reato di falso a carico di tutti coloro che a posteriori firmeranno documenti in realtà inesistenti alla data dichiarata), di depotenziare il concetto di data certa tanto in materia di documento di valutazione dei rischi quanto addirittura in materia di delega di funzioni. A fronte della prassi di una minoranza limitatissima di aziende che cercano di eludere gli obblighi predisponendo dopo l'infortunio documenti di valutazione dei rischi e deleghe artefatte e fasulle, predisposte solo per eludere o scaricare responsabilità penali e obblighi di legge, la risposta del governo è quella di offrire una modifica compiacente verso chi ha fino ad ora, quando serviva, praticato l'elusione. E questo nonostante le gran parte delle aziende disponga di posta certificata per la propria attività aziendale, ovvero della possibilità pratica di attestare la data certa nel modo più semplice possibile.
 
Ugualmente irrispettosa della gerarchia delle fonti del diritto e dei principi generali dell'ordinamento è la disposizione dell'art. 12 del decreto correttivo, laddove vincola l'attività degli organi di polizia giudiziaria che agiscono sotto la direzione del pubblico ministero, si noti bene pubblici ufficiali, alle opinioni magari approssimative e cervellotiche, se non peggio, della commissione per l'interpello: questa è addirittura una sovversione dell'ordinamento costituzionale perché sottopone l'azione penale alle decisioni amministrative di un organismo del potere esecutivo. Un vero scandalo giuridico.
 
Molto grave è anche l'articolo 15 bis del decreto correttivo, un tentativo dell'ultimo momento di scaricare tutte le responsabilità penali dal vertice aziendale ai livelli inferiori, il tutto violando in modo flagrante l'articolo 1 della legge delega n. 123/2007 che non consente modifiche del codice penale, in quanto non rientrano nell'oggetto della delega, eppure sono il contenuto, illegittimo, dell'articolo 15 bis del citato decreto Sacconi.
 
Anche l'autorizzazione alle visite preassuntive è un'altra gravissima violazione della legge delega, che non consente di modificare l'articolo 5 della legge n. 300/1970 (ennesimo tentativo di manomettere lo Statuto dei lavoratori), che vieta le visite preassuntive da parte del medico del datore di lavoro. Tra l'altro la disposizione confuta una volta per tutte le opinioni balzane di chi riteneva consentite le visite preassuntive, poiché la novità proposta, dimostra a contrario l'infondatezza di dette tesi.
 
Un altro aspetto, il terzo e l'ultimo, che rende inaccettabili dal punto di vista dell'articolo 1 della legge delega n. 123/2007, ma anche delle direttive comunitarie, e in particolare la 389 del 1991, molte novità del decreto, è costituito dal passivo recepimento delle più svariate pressioni lobbistiche ispirate esclusivamente all'intento di esonerare o limitare gli obblighi di tutela dell'integrità fisica e psichica delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro per alcuni gruppi di aziende, aziende dove in verità più frequentemente si annidano i lavori più pericolosi.
 
La scelta di collegare gli obblighi in materia di DUVRI e di cantiere alla durata dei lavori, un esempio clamoroso di quanto anzidetto, non ha nulla a che vedere con la sicurezza dei lavoratori, che non dipende affatto dalla durata dei lavori ma dalla pericolosità degli stessi.
 
Insomma il decreto Sacconi sul (o contro il) Testo unico di sicurezza del lavoro, se dovessero essere ufficializzate le novità proposte, costituirebbe in materia di sicurezza 10 passi indietro, per motivi politici e, a mio parere, pure meramente elettoralistici e lobbistici, e uno avanti, per la chiarificazione tecnica utilmente apportata in alcuni punti.
 
D'altro canto nel momento in cui interessi di parte prevalgono sull'esigenza della tutela del fattore più nobile della produzione, che è il lavoratore, come insegna la Cassazione, è necessario prendere posizione e fare scelte di campo precise e inequivocabili: mi metto a disposizione di quelle associazioni che, da ora e poi qualora i contenuti di minor tutela del lavoro dovessero diventare effettivamente modifiche vigenti del d.lgs. n. 81/2008, volessero predisporre istanze (al Presidente della Repubblica ad esempio), ricorsi ecc. nelle sedi competenti, inclusa la Corte di Giustizia europea, contro quelle che appaiono gravi e illegittime diminuzioni dei livelli di tutela del lavoro previsti dai decreti antecedenti il D.Lgs. n. 81/2008 e dallo stesso D.Lgs. n. 81/2008 oggi vigente.
 



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Rispondi Autore: banchini mauro - likes: 0
31/03/2009 (07:42)
Ammiro come al solito l'avvocato dubini circa la puntualità e la semplicità. Aspetto il risultato definitivo di queste proposte di modifiche del testo unico e, non come diceva quel buon politico di andreotti, ma come la saggezza popolare (dei lavoratori....) insegna se il buongiorno si vede dal mattino siamo già messi bene.

buona giornata a tutti e spero che il buon avvocato dubini trovi il tempo di rispondere alla mia questione sul datore di lavoro nei comuni con meno di 5000 abitanti.

grazie e buona giornata

mauro banchini
Rispondi Autore: Alice - likes: 0
31/03/2009 (10:04)
Ammiro da sempre l'Avv. Dubini, tanto da consigliarlo a persone che erano in difficoltà in materia di sicurezza. Faccio questa premessa perchè questo suo intervento mi ha lasciata perplessa.
Innanzitutto, nel momento storico di crisi economica finanziaria, rivedere le sanzioni non è così un male. Secondo me, chi vuole eludere la sicurezza, lo farà con queste sanzioni o con le prossime. Secondo, quando è stato emanato il testo unico? Mi sembra in prossimità delle altre elezioni politiche e mi sembra a camere sciolte, ma potrei sbagliarmi.
Fare di tutto una scelta politica sempre, ha un po' scocciato. Non me lo aspettavo dall'Avv. Dubini.
Mi spiace.
Credo potrà vivere anche senza la mia stima.

Rispondi Autore: ing. Matteo Biondi - likes: 0
31/03/2009 (10:11)
Buongiorno,

come operante del settore della sicurezza (soprattutto edile) devo dissentire quasi interamente dal commento fatto.
Non è possibile rimandare tutto il problema della sicurezza al livello delle sanzioni. Per quanto mi riguarda le sanzioni contenute nel vigente testo dell'81/2008 sono onestamente spropositate e derivano da una cultura sindacalradicale che vede nel datore di lavoro il responsabile di ogni colpa.
Il vero problema è che non esistono dei paletti certi di verifica all'interno delle quali le imprese devono inserirsi ma è tutto lasciato alla buona volontà dei singoli. Mi spiego meglio.
Diciamo che io oggi creo un'impresa nuova con 100 dipendenti non ho nessuno che mi chieda se effettivamente mi sono preoccupato di valutare i rischi cui i dipendenti sono esposti, di nominare un medico, di fare corsi ecc...
Una legge seria mi chiederebbe di consegnare entro un tempo definito (90 giorni?) a un qualche organo di vigilanza (magari all'interno delle camere di commercio) che verifichi se effettivamente il datore di lavoro si è preoccupato di attivare il SPP all'interno dell'azienda e i passi di conseguenza. In caso contrario dovrebbe essere sospesa l'attività imprendotoriale.
Invece i controlli non esistono e ci si rimette alle sanzioni quando ormai il danno è fatto (c'è stato l'infortunio).
Rispondi Autore: Rossella - likes: 0
31/03/2009 (10:12)
Credo che l'avv. Dubini potesse tenere per se i commenti personali e commentare sopra le parti le novità che "potrebbero" essere introdotte.
Di solito questi commenti li faccio con altri professionisti quando ci vediamo per un caffè al bar.
Ma questo è il mio parere.
Rispondi Autore: Maurizio Venditti - likes: 0
02/04/2009 (00:07)
Sono un tecnico della sicurezza, e mi stupiscono certe osservazioni al testo dell'avvocato che trovo invece estremamente puntuale, si può non essere daccordo sulle opinioni, ed eventualmete dissentire argomentando ed esponendo le proprie posizioni. Però non si può chiedere a nessuno di tenere per se le prorpie opinioni, sopratutto quando in ballo ci sono le vite dei lavoratori.
Quanto alle sanzioni... quanti hanno messo la cintura di sicurezza in auto fino a quando non sono scattate le sanzioni?
Credo che fino a quando alle imprese costerà meno la sanzione della sicurezza.....
Anche questo è il mio parere.
Maurizio

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