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Riduzione tasso medio di tariffa INAIL: proroga

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Approfondimento

25/01/2011

Proroga al 28 febbraio per la presentazione della richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa INAIL da parte delle aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.

 
Com'è noto, le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, possono presentare, entro il 31 gennaio 2011, istanza di riduzione del tasso medio di tariffa (oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività ex art. 24 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe).
 
In relazione alla prossima emanazione del decreto ministeriale che riscrive il testo dell'articolo 24 MAT come da delibera PRES-C.S. n. 79 del 21 aprile 2010, e tenuto conto delle sollecitazioni pervenute sia da tutte le parti sociali nonché dell'ordine del giorno promulgato dal CIV il 19 gennaio u.s., la data di presentazione delle istanze ex art. 24 MAT è prorogata sia per le istanze cartacee che per quelle che pervengono per via telematica, al 28 febbraio in coerenza con le emanande disposizioni.
Quanto precede servirà anche al fine di garantire una migliore gestione della fase transitoria.
 

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L'Istituto (l'INAIL, ndr) si adopererà in ogni modo per far sì che da subito vengano applicate le nuove percentuali precostituendo per le Strutture Territoriali un applicativo che dal centro provvederà a sistemare tutte le domande alla data di entrata in vigore del nuovo decreto già accolte.
 
Le Strutture in indirizzo fino a nuova comunicazione da parte della scrivente continueranno ad evadere le istanze secondo la prassi consolidata.
 
Allo stato attuale restano valide le disposizioni in vigore, in base alle quali la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa pari al:
5% per le aziende di rilevanti dimensioni (numero di lavoratori anno superiore a 500);
10 % per le altre aziende (numero di lavoratori anno inferiore a 500).
 
 
Fonte: INAIL.
 


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