Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

L'APPROFONDIMENTO: '' Requisiti di sicurezza delle macchine: i soggetti responsabili''

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Approfondimento

15/01/2001

Articolo a cura dell'avv. Rolando Dubini. '' L'articolo 6 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 prevede obblighi sanzionati penalmente a carico dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori…''

L'articolo 6 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 prevede obblighi sanzionati penalmente a carico dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori, vincolandoli al rigoroso rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e igiene (tra cui, in particolare, il DPR 24 luglio 1996 n. 459 sui requisiti di sicurezza delle macchine).

In caso di locazione finanziaria - considerato che oggetto del contratto è una prestazione di natura esclusivamente finanziaria come già desumibile dalla legge 2 maggio 1983, n. 178, di interpretazione autentica dell'articolo 7 del DPR n. 547/55 - il locatore finanziario è tenuto ad accertarsi unicamente che il bene locato sia accompagnato dalla relativa certificazione o documentazione prevista dalla legge.
Il Titolo III del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 regolamenta l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, ed individua in modo conseguente gli obblighi prevenzionistici generali a carico dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, per quanto di competenza (mentre per gli obblighi particolari occorre fare riferimento al D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547). Il datore di lavoro ha l'obbligo indelegabile di valutare i rischi e di adottare le necessarie misure di prevenzione: tali misure devono essere organizzate dai dirigenti, mentre i proposti devono sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori di tutte le misure di sicurezza predisposte dai dirigenti e dal datore di lavoro.

E' invece a carico del costruttore - o di un suo mandatario - attestare la conformità ai requisiti di cui sopra mediante la "dichiarazione CE" e la "marcatura CE", secondo la procedura di certificazione di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 459 /1996.
Chiunque «venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del suddetto D.P.R. prive di marcatura CE deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del D.P.R. stesso» (art. 11 del D.P.R. n. 459/1996).

I soggetti obbligati nel D.P.R. n. 459/1996 sono i seguenti:
1) il costruttore, ovvero il suo mandatario stabilito o residente nell'Unione Europea o nel territorio comunitario;
2) colui che immette sul mercato la macchina o il componente di sicurezza;
3) colui che mette in servizio una macchina o un componente di sicurezza;
4) l'installatore;
5) l'assemblatore di macchine o parti di macchine o componenti di sicurezza di origine diverse per la successiva immissione sul mercato;
6) il costruttore di una macchina o componente di sicurezza per uso proprio;
7) l'utilizzatore di macchine già soggette alla disciplina di cui al D.M. 12 settembre 1959 (riguardante protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra e installazioni elettriche in luoghi pericolosi, scale aeree, ponti mobili su carro, ponti sospesi muniti di argano, argani per ponti sospesi, idroestrattori ed apparecchi di sollevamento, funi e catene degli apparecchi di sollevamento e di trazione, organi di trazione e di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati, impianti di messa a terra nelle officine o cabine elettriche in esercizio presso aziende produttrici o distributrici di energia elettrica, prima verifica degli impianti di messa a terra) messe in servizio successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 459/1996 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6/9/1996);
8) chi effettua la presentazione di macchine e componenti di sicurezza non conformi alle disposizioni del D.P.R. n. 459/1996 in occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni o analoghe manifestazioni pubbliche;
9) chiunque vende, noleggia, concede in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 459/1996 e privi di marcatura CE.
Tutti questi soggetti dovranno adempiere agli obblighi articolati previsti dal D.P.R. n. 459/96.

Articolo a cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!