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SISTRI al via dal 1° ottobre 2013: la Circolare esplicativa

SISTRI al via dal 1° ottobre 2013: la Circolare esplicativa
Federica Gozzini

Autore: Federica Gozzini

Categoria: Ambiente

02/10/2013

Il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato una circolare di chiarimento in merito al Sistri che fornisce alcuni chiarimenti.

Entro 30 giorni il DL 101/2013 che contiene appunto la “Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia” deve essere convertito in legge ed è probabile che vengano apportate modifiche all’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del SISTRI. Attendiamo quindi ulteriori note esplicative del Ministero per avere maggiori informazioni.
Il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato una circolare di chiarimento in merito al Sistri, che conferma la partenza del sistema per oggi 1° ottobre 2013:
 
“L’avvio dell’ operatività del SISTRI è stabilito alla data del 1° ottobre 2013, per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori di detti rifiuti.
Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania, il termine di avvio dell’operatività del SISTRI è invece fissato al 3 marzo 2014, fatte salve eventuali proroghe necessarie per definire le opportune semplificazioni.”

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La circolare interviene fornendo alcuni chiarimenti iniziali in merito a:
1. Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI.
2. Termini di inizio dell’operatività del SISTRI.
3. Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI.
4. Regime transitorio e sanzioni.
5. Adesione volontaria al SISTRI.
6. Modifiche al Manuale Operativo SISTRI relativamente ai punti 7.3. e 7.1.2.
 
Ricordiamo che per tutto il mese di ottobre, “gli operatori sono obbligati alla tenuta del registro carico e scarico e del formulario di trasporto e vengono applicate le relative sanzioni, secondo quanto disposto dagli articoli 190 e193 del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 205/2010”. E  “le sanzioni relative al SISTRI si applicheranno a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di avvio dell’operatività del sistema, con riferimento alla rispettiva categoria di appartenenza”.
 
DL 101/2013  - Art. 11
(Semplificazione e razionalizzazione del sistema di  controllo  della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia)
 
  1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 188-ter, del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
  "1.  Sono  tenuti  ad  aderire  al  sistema  di   controllo   della tracciabilità dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo  188-bis, comma 2, lettera a), i produttori iniziali di  rifiuti  pericolosi  e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni  di  trattamento, recupero,  smaltimento,  commercio  e  intermediazione   di   rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.
  2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori e  i  gestori  dei  rifiuti  diversi  da quelli di cui al comma 1.
  3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  sentiti  il  Ministro  dello  sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  sono specificate le categorie di soggetti  di  cui  al  comma  1,  e  sono individuate, nell'ambito degli  enti  o  imprese  che  effettuano  il trattamento dei rifiuti di cui agli articoli 23 e 35 della  direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie  di  soggetti  a  cui  è  necessario estendere  il  sistema  di  tracciabilità   dei   rifiuti   di   cui all'articolo 188-bis.".
  2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o  trasportano  rifiuti pericolosi a titolo professionale, o  che  effettuano  operazioni  di trattamento, recupero, smaltimento, commercio  e  intermediazione  di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il  termine  iniziale
di operatività del SISTRI è fissato al 1° ottobre 2013.
  3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonchè  per  i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti  urbani  del  territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo  188-ter,  del d.lgs. n. 152 del  2006,  il  termine  iniziale  di  operatività  è fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.
  4. Entro il 3 marzo  2014  è  adottato  il  decreto  del  Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  previsto dall'articolo  188-ter,  comma  3,  d.lgs.  n.  152  del  2006,  come modificato dal presente articolo, al fine di individuare, nell'ambito degli enti o imprese che effettuino il trattamento  dei  rifiuti,  di cui agli articoli 23  e  35  della  direttiva  2008/98/CE,  ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario  estendere  il  sistema  di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis del d.lgs.  n. 152 del 2006.
  5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3  e  4  possono  comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere  dal  1°  ottobre 2013.
  6. Sono abrogati:
a) il comma 5 dell'articolo 188-ter del d.lgs. n. 152 del 2006;
b) l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela    del territorio e del mare del 20 marzo 2013  recante  "Termini  di    riavvio  progressivo  del  SISTRI",  pubblicato   nella   Gazzetta    Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013.
  7. All'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  "4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del territorio  e  del  mare  si  procede  periodicamente,   sulla   base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della  disciplina comunitaria, alla semplificazione  del  sistema  di  controllo  della tracciabilità dei rifiuti, anche  alla  luce  delle  proposte  delle associazioni rappresentative degli utenti,  ovvero  delle  risultanze delle rilevazioni di soddisfazione  dell'utenza;  le  semplificazioni sono adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le semplificazioni sono finalizzate, tra l'altro, ad assicurare la riduzione  dei  costi di esercizio del sistema per gli utenti, anche mediante  integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica  e  mobilità  delle merci e delle persone ed innovazioni di processo  che  consentano  la delega  della  gestione  operativa  alle  associazioni   di   utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare sulla base  dei  requisiti  tecnologici  ed organizzativi individuati con il decreto di cui al presente comma,  e ad assicurare la  modifica,  la  sostituzione  o  l'evoluzione  degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione  dei costi e del miglioramento dei processi produttivi  degli  utenti,  il concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante, può essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare, previo parere del Garante per la  privacy, a rendere disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito  della integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti pubblici o società interamente a capitale  pubblico,  opportunamente elaborata in conformità alle regole tecniche recate dai  regolamenti
attuativi della direttiva 2007/2/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi  agli  utenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e  l'integrità  dei  dati  di  tracciabilità.  Con  il decreto di cui al presente  comma  sono,  altresì,  rideterminati  i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei  costi  conseguita,   con   decorrenza   dall'esercizio   fiscale successivo a quello di  emanazione  del  decreto,  o  determinate  le remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi" 
  8. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni  di  cui  al comma 7 si procede entro il 3  marzo  2014;  tale  data  può  essere differita,  per  non  oltre  sei  mesi,  con  decreto  del   Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del  mare  se  ciò  si renda necessario al fine  di  rendere  operative  le  semplificazioni introdotte. Sono fatte salve le operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica di conformità del SISTRI alle norme e  finalità vigenti anteriormente all'emanazione del decreto di cui al comma 7, e che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di costituzione della commissione di collaudo  e,  per  quanto  riguarda l'operatività del sistema, entro il 31 gennaio 2014. La  commissione di collaudo si compone  di  tre  membri  di  cui  uno  scelto  tra  i dipendenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della Consip s.p.a  e due  tra  professori  universitari  di   comprovata   competenza   ed esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo. Ai relativi  oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14-bis  del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
  9.  All'esito  dell'approvazione  delle  semplificazioni  e   delle operazioni di collaudo di cui al comma 8 e  in  considerazione  delle modifiche legali intervenute e anche tenendo conto dell'audit di  cui al comma 10, il contenuto e la durata del contratto con Selex service management s.p.a. e  il  relativo  piano  economico-finanziario  sono modificati in coerenza con il comma 4-bis dell'articolo  188-bis  del d.lgs. n. 152 del 2006, comunque nel limite delle  risorse  derivanti dai contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1  luglio 2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto 2009, n. 102, come rideterminati ai sensi del predetto comma 4-bis.
  10. Al  fine  di  assicurare  la  funzionalità  del  SISTRI  senza soluzione di continuità, il Ministero dell'ambiente e  della  tutela del territorio e del mare  provvede,  sulla  base  dell'attività  di audit dei costi, eseguita da  una  società  specializzata  terza,  e della conseguente valutazione di congruità dall'Agenzia per l'Italia Digitale, al versamento alla società concessionaria del  SISTRI  dei contributi   riassegnati   ai   sensi   dell'articolo   14-bis    del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque non oltre il  trenta  per cento dei costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno  2013 e sino alla concorrenza delle  risorse  riassegnate  sullo  stato  di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare alla data di entrata in vigore della legge di  conversione del presente decreto, al netto di quanto già versato  dal  Ministero sino alla predetta data, per lo sviluppo e la gestione  del  sistema.
Il pagamento è subordinato  alla  prestazione  di  fideiussione  che viene svincolata all'esito positivo della verifica di conformità  di cui al comma 8.
  11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo  260-bis  del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte  di  informazioni  incomplete  o  inesatte,  a quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo  periodo, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI  è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al  30  settembre  2014  dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel  medesimo  rispettivo arco temporale.
  12. All'articolo 183, comma 1, lettera f), del d.lgs.  n.  152  del 2006,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:   "(nuovo produttore)".
  13.  È  abrogato  l'articolo   27   del   decreto   del   Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  del  18 febbraio 2011, n.  52,  pubblicato sul  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, e, conseguentemente,  è soppresso il Comitato di vigilanza e controllo  di  cui  al  medesimo articolo. Con decreto, di  natura  non  regolamentare,  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da  emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente decreto, è costituito, presso l'Ufficio di  Gabinetto  del  Ministro medesimo, un Tavolo  tecnico  di  monitoraggio  e  concertazione  del SISTRI, senza compensi o indennizzi  per  i  partecipanti  nè  altri oneri per il bilancio dello  Stato,  che  assolve  alle  funzioni  di monitoraggio del sistema di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3 agosto 2009, n. 102.
  14. All'articolo 81, comma 18, del decreto legge  25  giugno  2008, n.112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008, n.133, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il  seguente periodo: "La vigilanza dell'Autorità per l'energia  elettrica  e  il gas si svolge mediante accertamenti a  campione  e  si  esercita  nei confronti  dei  soli  soggetti  il  cui  fatturato  è  superiore  al fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1,  prima  ipotesi,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287.".
 
 
 
Segnaliamo inoltre che è stato istituito il nuovo indirizzo mail interoperabilita@sistri.it dedicato alla gestione delle tematiche relative all'interoperabilità. Va utilizzato esclusivamente per le richieste di assistenza tecnica relative all’interoperabilità, per ogni ulteriore esigenza è possibile utilizzare gli altri indirizzi indicati nella sezione Contatti del Portale.
 
Inoltre nella Sezione Interoperabilità è stata pubblicata la versione aggiornata del documento di interoperabilità - Specifica delle Interfacce:
 
 
Entro 30 giorni il DL 101/2013 che contiene appunto la “Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia” deve essere convertito in legge ed è probabile che vengano apportate modifiche all’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del SISTRI. Attendiamo quindi ulteriori note esplicative del Ministero per avere maggiori informazioni.  
 
 
 
 
Federica Gozzini
 
 

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