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Definite le modalità per la raccolta e il trasporto di rifiuti metallici

Definite le modalità per la raccolta e il trasporto di rifiuti metallici

Autore: Sixtema Spa

Categoria: Ambiente

29/05/2018

Le modalità operative per la raccolta ed il trasporto semplificati di rifiuti metallici previste dal D.M. 1/2/2018 e dalla delibera del comitato nazionale dell’albo gestori ambientali n. 2 del 24/4/2018

In attuazione della legge concorrenza 2017, sono state definite le modalità semplificate per la raccolta ed il trasporto di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.

Con il D.M. 1/2/2018 sono state definite le modalità gestionali semplificate, mentre con la Delibera del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali n.2/2018 sono state definite le caratteristiche per l’iscrizione nella nuova categoria appositamente definita.


Modalità operative per la raccolta ed il trasporto semplificati di rifiuti metallici

Riportiamo un riepilogo degli adempimenti previsti dal D.M. 1/2/2018 e dalla Delibera n.2/2018 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

 

D.M. 1/2/2018

Premessa

Occorre prima di tutto evidenziare che l’applicazione delle disposizioni del D.M. è facoltativa e non obbligatoria, pertanto soggetti che già effettuano questa attività utilizzando la documentazione prevista dal D.Lgs. 152/06 (formulari, registri di carico e scarico) possono valutare se applicare le disposizioni del D.M. o continuare ad applicare le modalità operative utilizzate finora.

 

Soggetti coinvolti

Imprese iscritte all’ Albo Gestori Ambientali in forma ordinaria (cat.1, 4 e/o 5) o nella nuova categoria semplificata 4-bis, che effettuano la micro-raccolta di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.

 

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Gestione documentazione semplificata

Per questa attività di micro-raccolta è stato predisposto un apposito formulario. Il formulario può essere utilizzato per la raccolta effettuata con un unico veicolo presso al massimo 10 produttori; la raccolta presso tutti i produttori deve iniziare e concludersi all’interno della stessa giornata.

Per ulteriori produttori, oltre i primi 10, occorre utilizzare un nuovo formulario.

 

Il trasportatore deve emettere il formulario in 4 copie: una copia rimane all’ultimo produttore, mentre le altre 3 sono trattenute dal trasportatore che le fa controfirmare e datare dal destinatario.

Di queste 3 copie:

  • Una è conservata dal trasportatore
  • Una è conservata dal destinatario
  • Una è inviata dal destinatario all’ultimo produttore. Il destinatario inoltre ne invia una fotocopia, eventualmente tramite pec, agli altri produttori / detentori.

 

Ogni soggetto coinvolto deve conservare il rispettivo formulario per 5 anni.

Le modalità di compilazione sono le stesse previste per i formulari già noti, in quanto questo regolamento rimanda al DM n.145/1998 ed alla circolare del Ministero dell’Ambiente 4/8/1998 n.gab/dec/812/98.

 

Per i soggetti che effettuano la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti, la conservazione in ordine cronologico per 5 anni di questi formulari semplificati sostituisce l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.


Come già indicato in premessa, queste imprese possono comunque utilizzare il registro di carico e scarico previsto dal D.Lgs.152/06. In questo caso riteniamo sia opportuno che anche il formulario utilizzato sia quello previsto dal D.Lgs.152/06.

 

Per quanto riguarda il registro di carico e scarico tenuto dal destinatario, nell’operazione di carico dovrà essere inserito il peso complessivo accettato dei rifiuti facenti capo ad un singolo formulario, e dovrà essere annotato / allegato l’elenco dei singoli conferitori con i relativi pesi/volumi: a nostro parere con il termine “conferitori” si devono intendere i produttori / detentori e non i raccoglitori / trasportatori, in quanto essendo la registrazione relativa ad un solo formulario si ha un unico trasportatore.

 

Raccolta e trasporto occasionali

Sono previste specifiche modalità ulteriormente semplificate per le attività svolte occasionalmente, cioè per non più di 4 giorni/anno e per quantitativi raccolti inferiori a 100 t di, effettuate da associazioni di volontariato ed enti religiosi.

 

DELIBERA DEL COMITATO NAZIONALE DELL’ALBO GESTORI AMBIENTALI N.2 DEL 24/4/2018

 

Premessa

Per una corretta lettura ed interpretazione della Delibera occorre evidenziare che il suo obiettivo è quello di regolamentare la raccolta ed il trasporto di rifiuti metallici svolti da quelle imprese, quali ad esempio commercianti ambulanti, svuota – cantine e simili, che fino all’introduzione del comma 1-bis nell’art.188 del D.Lgs. 152/06, potevamo operare senza necessità di alcuna autorizzazione e senza l’impiego di formulari e registri di carico e scarico.

Le disposizioni di questa delibera, di cui ne è stata data comunicazione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.116 del 21/05/2018, entrano in vigore il 15/6/2018.

 

Nuova sotto-categoria d’iscrizione 4-bis

Nell’ambito della categoria 4 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, l’iscrizione nella quale permette di effettuare il trasporto di rifiuti non pericolosi, viene individuata la nuova sotto-categoria 4-bis. Possono iscriversi in questa sotto-categoria solo imprese non iscritte in altre categorie relative al trasporto di rifiuti cioè le categorie 1, 2-bis, 4 o 5.

 

Requisiti

I requisiti necessari per l’iscrizione sono:

  1. Essere iscritti al registro imprese o al repertorio economico amministrativo con il codice ATECO 46.77.10 – commercio all’ingrosso di rottami metallici. Tale attività può anche essere secondaria rispetto a quella principalmente svolta;
  2. I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti previsti dal nuovo regolamento di istituzione dell’Albo (DM 120/2014):

a)  siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;

b)  siano iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo, o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;

c)  non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

d)  non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:

1)  condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;

2)  condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.

Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 167 del codice penale oppure sia stata ottenuta la riabilitazione;

e)  siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza;

f)  non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

g)  non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;

i)  non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.

 

Segnaliamo che pertanto non vengono richiesti i seguenti requisiti:

  • idoneità tecnica (dotazione di mezzi e personale);
  • capacità finanziaria;
  • attestazione idoneità veicoli (ex perizia giurata);
  • nomina Responsabile Tecnico;
  • presentazione garanzie finanziarie.

 

Rifiuti ammessi

Le imprese possono richiedere di poter raccogliere e trasportare le seguenti tipologie di rifiuti, per un quantitativo complessivo annuo massimo fino a 400 t:

 

02 01 10

Rifiuti metallici

12 01 01

Limatura e trucioli di metalli ferrosi

12 01 03

Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti non polverulenti)

12 01 21

Corpi di utensile e materiale di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

12 01 99

Rifiuti ferrosi e non ferrosi (così come descritti nell’allegato 1, sub allegato 1, D.M. 5/2/1998: rifiuti provenienti da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali, di servizi, lavorazione di metalli ferrosi e non ferrosi, raccolta differenziata, impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti, attività di demolizione

15 01 04

Imballaggi metallici

17 04 01

Rame, bronzo, ottone

17 04 02

Alluminio

17 04 03

Piombo

17 04 04

Zinco

17 04 05

Ferro e acciaio

17 04 06

Stagno

17 04 07

Metalli misti

17 04 11

Cavi diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

20 01 40

Metalli

20 03 07

Rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo)

 

A nostro avviso, l’ammissibilità anche dei rifiuti identificati con i codici CER 20 01 40 e 20 03 07 presuppone il fatto che tali rifiuti possono essere raccolti anche presso privati cittadini. Siamo però in attesa di chiarimenti in merito ad eventuali incompatibilità con l’applicazione dell’art.198 co.1 del D.Lgs.152/06, il quale rimanda la gestione (che comprende la fase di raccolta) dei rifiuti urbani ed assimilati ai soggetti aggiudicatari della gara indetta dall’Autorità d’ambito o, fino a questa aggiudicazione, ai Comuni in regime di privativa.

 

Veicoli

Sono ammessi all’iscrizione al massimo 2 veicoli, immatricolati ad uso proprio e la cui portata utile complessiva non può superare le 3,5 t.

 

Diritto annuale e rinnovo iscrizione

Per il mantenimento dell’iscrizione occorre pagare un diritto annuale pari a 50 euro. L’iscrizione dev’essere rinnovata ogni 5 anni.

 

 

Interpreta®

 

 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 1 febbraio 2018 - Modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.

 

Delibera del Comitato Nazionale dell’albo Gestori Ambientali n.2 del 24 aprile 2018



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Rispondi Autore: Giuseppe Moccia - likes: 0
08/03/2019 (00:18:30)
Salve dove posso trovare il nuovo formulario grazie della categoria 4bis
Rispondi Autore: LIBERATO ACANFORA - likes: 0
12/12/2019 (23:43:15)
RIGUARDO ALLA CATEGORIA 4 BIS COME VA COMPILATO IL FORMULARIO RIFIUTI RIQUADRO PRODUTTORE /DETENTORE : POSSIAMO METTERE COME DETENTORE IL TITOLARE ISCRITTO ALLA CATEGORIA 4/BIS E NELLE ANNOTAZIONI VA SPECIFICATO CHI E' IL PRODUTTORE E IL LUOGO DOVE SI TROVA IL RIFIUTO.
Rispondi Autore: Yari - likes: 0
23/03/2021 (09:09:12)
Per richiedere formulario per il trasporto ferro vecchio
Rispondi Autore: Roberto - likes: 0
12/06/2021 (16:27:44)
Buongiorno, un operatore autorizzato mi ha chiesto in affitto un terreno recintato per farci un deposito del materiale raccolto e che verrà poi conferito. Tenuto conto che parliamo di rifiuti metallici non pericolosi, il sito di stoccaggio come è contemplato ai fini normativi. Grazie
Rispondi Autore: Giulia Petrucci - likes: 0
11/11/2022 (20:56:13)
Siamo un'associazione animalista, e vorremmo riciclare materiali metallici che ci vengono donati, c'è un paragrafo che menziona eventuali agevolazioni per le Onlus, è possibile conoscere le modalità per rivendere rottami ferrosi, in regola con le normative?

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