Criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso
Con questo regolamento sono stati definiti i criteri che permettono al conglomerato bituminoso, conosciuto anche come “fresato d’asfalto”, rifiuto identificato con il codice CER 17.03.02 e proveniente dalla fresatura degli strati di pavimentazione (es: strade, parcheggi) o dalla demolizione delle pavimentazioni, di cessare la qualifica di rifiuto.
Criteri
Per cessare la qualificazione come rifiuto, il conglomerato, riutilizzato per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso, deve soddisfare tutti i seguenti criteri:
- utilizzabile in miscele bituminose prodotte con miscelazione a caldo o a freddo o per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati impiegati nella costruzione di strade;
- rispondere agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 o UNI EN 13242;
- rispettare le specifiche riportate nella parte B dell’allegato 1:
> verifiche sui rifiuti in ingresso, anche tramite controllo visivo;
> verifiche su ogni lotto, pari a 3.000 mc, di granulato di conglomerato bituminoso prodotto nell’impianto.
L’art.1 co.2 del DM dispone che questi criteri non si applicano ai materiali che soddisfano i requisiti per la classificazione come sottoprodotti e che sono stati classificati come tali dai relativi produttori.
Dichiarazione di conformità
Il rispetto di questi criteri è attestato dal produttore di granulato di conglomerato bituminoso tramite una dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta al termine della produzione di ogni lotto (pari a 3.000 mc). Questa dichiarazione dev’essere inviata all’autorità competente, cioè quella rilasciante l’autorizzazione/comunicazione al recupero dei rifiuti, ed all’ARPA tramite raccomandata r/r o in via telematica, rispettando le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (con le seguenti modalità alternative: utilizzo di SPID, invio unitamente a copia del documento d’identità, invio da domicilio digitale oppure sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata).
Il produttore deve conservare, oltre alla dichiarazione di conformità, per cinque anni anche un campione di granulato per ciascun lotto. La conservazione del campione non è richiesta alle imprese registrate EMAS o certificate UNI EN ISO 14001 e che rispettano i requisiti documentali riportati nell’art.5 commi 2 e 3.
Adeguamento autorizzazioni / comunicazioni
I produttori di granulato di conglomerato bituminoso e che utilizzano i rifiuti oggetto del DM nei loro processi produttivi, devono aggiornare le proprie autorizzazioni (AIA oppure ai sensi dell’art.208 del D.Lgs.152/06) o comunicazioni (ai sensi dell’art.216 del D.Lgs.152/06) entro il 31/10/2018. Sino a tale data, il granulato prodotto può essere utilizzato se comunque rispetta le caratteristiche richieste dai criteri precedentemente illustrati ed attestate mediante la dichiarazione di conformità.
Interpreta®
Decreto Ministeriale 28 marzo 2018 n.69 (pdf)
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