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MUD 2021: come e quando compilarlo?

MUD 2021: come e quando compilarlo?

Autore: Sixtema Spa

Categoria: Ambiente

07/04/2021

Le nuove regole per la compilazione e la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale e la nuova scadenza slittata al 16 giugno 2021.

Con il DPCM 23/12/2020 pubblicato sul S.O. n. 10 della Gazzetta Ufficiale del 16/2/2020 n. 39 sono state dettate le nuove istruzioni per la compilazione e la modulistica per il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), che sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare nel 2021 con riferimento all'anno precedente (2020).

 

Il “Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)” costituisce un insieme di dichiarazioni annuali riguardanti la produzione, la raccolta, il trasporto ed il trattamento di rifiuti, così come definiti nel Codice ambientale (D. Lgs. 152/2006, parte quarta).

 

I dati raccolti tramite il MUD sono utilizzati per alimentare il Catasto dei rifiuti, che assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato in materia di produzione e gestione dei rifiuti urbani e speciali.

 

La scadenza per la presentazione del MUD è fissata al 30 aprile di ogni anno, tuttavia come previsto dalla legge che istituisce il MUD (L.70/94), qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni, le stesse sono disposte con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) entro la data del 1° marzo. In tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.

 

Il nuovo DPCM 23/12/2020 è stato pubblicato entro il 1° marzo, di conseguenza quest’anno la scadenza slitta al 16 giugno 2021.

 

Analizziamo di seguito i principali contenuti del nuovo DPCM, soffermandoci in particolare sulle novità e sulle modifiche, seppur limitate, introdotte nel MUD per l’anno 2021, riferito ai dati del 2020.

 

Il MUD resta articolato nelle consuete 6 Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento:

1. Comunicazione Rifiuti, che comprende la Comunicazione rifiuti semplificata e la Sezione Intermediari e commercianti senza detenzione

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso (VFU)

3. Comunicazione Imballaggi, che comprende la Sezione Consorzi e la Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio
4. Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione (RU)
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE)

 

 

Restano immutati, nella sostanza, i soggetti obbligati (adeguati alle modifiche apportate al Codice ambientale dal D.Lgs.116/2020),  le modalità di presentazione/trasmissione, i diritti di segreteria nell’ammontare, i codici Ateco (Ateco 2007), i Codici Rifiuti (della decisione 2014/955/CE) e i Codici transfrontalieri del Regolamento CE n.1013/2006.

 

Le modifiche riguardano alcune informazioni in più o diverse da comunicare, le modalità di pagamento dei diritti di segreteria e le modalità di registrazione ai siti di trasmissione.

 

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SOGGETTI OBBLIGATI: riportiamo una sintesi per le sue diverse parti

Comunicazione Rifiuti
Le nuove istruzioni hanno adeguato i soggetti obbligati alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 116/2020 al Codice Ambientale, apportando variazioni poco significative.


I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione Rifiuti sono individuati:

• dall’articolo 189, commi 3 e 4 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116

• dall’articolo 4, comma 6, del D.lgs. 24/06/2003, n. 182 (rifiuti prodotti da navi)

In particolare, sono obbligati:

• Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, cioè trasportatori di rifiuti prodotti da terzi (iscritti nelle categorie 1, 4, 5, 4bis dell’Albo Gestori Ambientali, compresi trasportatori di VFU soggetti al D.Lgs. 209/2003, Raee, Imballaggi) e trasportatori di propri rifiuti pericolosi (iscritti nella categoria cat. 2bis dell’Albo Gestori Ambientali)

• Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
• Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
• Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
• Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti [1]e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (se diversi da rifiuti urbani), da lavorazioni artigianali (se diversi da rifiuti urbani) e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, da abbattimento dei fumi e da fosse settiche e reti fognarie (art. 184 co. 3 lett. c, d, g).

Le novità sono rappresentate da:

  • i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi.
  • i gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali (sia per rifiuti pericolosi e non pericolosi, e non più solo per rifiuti pericolosi), ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006 (previa convenzione e limitatamente alla quantità conferita).

 

Soggetti esonerati

Anche per i soggetti esonerati le istruzioni si sono adeguate alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 116/2020, senza apportare modifiche sostanziali.
Restano escluse:
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’articolo 212, comma 8 del Codice ambientale), relativamente all’attività di trasporto (iscritti nella cat. 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali);
- le attività non inquadrate in un’organizzazione di ente o impresa, produttrici di rifiuti sia pericolosi sia non pericolosi;
- le imprese ed enti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, a prescindere dal numero dei dipendenti, che derivano da attività agricole e agro-industriali; di demolizione, costruzione e scavo; commerciali; di servizio; sanitarie (art. 184 co. 1 lett. a, b, e, f, h del Codice ambientale).
Pur non essendo citati nelle istruzioni sono esonerati dal MUD anche altri soggetti, quali ad esempio, le imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei RAEE ai sensi del DM 65/2010, iscritte nella cat. 3-bis dell’Albo Gestori ambientali, nonché le imprese che producono sottoprodotti di origine animale ai sensi del Regolamento CE 1069/2009, se avviati ad impianti di trasformazione.
In base all'articolo 190 comma 6 del Codice ambientale (come modificato dal D.Lgs. 116/2020), gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile, nonchè i barbieri e i parrucchieri, gli istituti di bellezza, i tatuatori e piercing (Codici Ateco 96.02.01, 96.02.02, 96.09.02) per i rifiuti pericolosi - compreso il CER 180103* (aghi, siringhe e oggetti taglienti usati)assolvono all'obbligo del MUD attraverso la conservazione progressiva per 3 anni:
a) del formulario di identificazione dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall’art. 193;
b) del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta dell’art. 183.

 

Comunicazione rifiuti semplificata

Sono soggetti esclusivamente i produttori iniziali di rifiuti che producono, nella propria Unità locale non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali nazionali.

 

Sezione Intermediazione
Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.

Comunicazione Veicoli Fuori Uso
Soggetti che effettuano le attività di trattamento (autodemolizione, rottamazione, frantumazione) dei veicoli fuori uso, regolamentati dal D. Lgs. 209/2003, e dei relativi componenti e materiali.

Comunicazione Imballaggi

Sezione Consorzi: CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) e produttori di imballaggio che hanno organizzato autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale o messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c).
Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: gli impianti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, compresa la messa in riserva (all. B e C della parte IV del D.Lgs. 152/2006) di rifiuti di imballaggio identificati con i codici rifiuto (CER) del gruppo 15 e 19.

Comunicazione RAEE

Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, quali gli impianti di trattamento (messa in sicurezza, smontaggio, frantumazione, stoccaggio) di RAEE e i centri di raccolta di RAEE domestici, istituiti dai produttori o terzi che agiscono in loro nome.

Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione

Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati e i soggetti da loro delegati, quali i Comuni e loro Consorzi e Comunità montane.

Comunicazione Produttori di AEE

Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, iscritti al Registro Nazionale, e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

I produttori di AEE sono le imprese che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza:

  • fabbricano e vendono AEE recanti il loro nome o marchio di fabbrica oppure commissionano la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializzano sul mercato nazionale apponendovi il loro nome o marchio di fabbrica;
  • rivendono sul mercato nazionale, con il loro nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; i rivenditori non sono considerati "produttori" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto precedente;
  • importano o immettono per primi, nel territorio nazionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato UE nell'ambito di un'attività professionale e ne operano la commercializzazione;
  • stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo, vendono sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici

 

N.B.: per le AEE destinate all'esportazione il produttore è considerato tale solo ai fini di alcuni obblighi, fra i quali la comunicazione annuale.


Resta fermo che si compila e si presenta un MUD per ogni Unità Locale (U.L.).

Le nuove istruzione precisano che la presentazione del MUD si fa alla C.C.I.A.A. competente sul territorio in cui è insediata l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione.

Per unità locale si intende la sede presso la quale il dichiarante ha detenuto i rifiuti oggetto della dichiarazione, in relazione alle attività lì svolte: produzione, deposito preliminare, messa in riserva, recupero/smaltimento, deposito definitivo. 

Per unità locale si intende anche la sede di un impianto di smaltimento, recupero / smaltimento e/o deposito definitivo a gestione comunale.

L’unità locale coincide con la sede legale, nei seguenti casi:
* soggetti che svolgono esclusivamente attività di trasporto,
* attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione. 

 

SCHEDA ANAGRAFICA e SCHEDA AUTORIZZAZIONI (AUT)

La scheda anagrafica consente di identificare il dichiarante. È unica e va compilata da ogni soggetto tenuto alla presentazione del MUD.

 

Si compila un’unica anagrafica per tutte le Comunicazioni facenti parte del MUD, salvo per la Comunicazione semplificata, la Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione e la Comunicazione produttori di AEE che si presentano con la propria anagrafica tramite una specifica procedura. La scheda anagrafica non ha subito modifiche.

 

La scheda autorizzazioni (AUT) va compilata da parte di tutti i soggetti in possesso di autorizzazione, anche in procedura semplificata, che svolgono attività di recupero o smaltimento rifiuti con una serie di dati relativi alle autorizzazioni. Nella Scheda SA-AUT la novità è rappresentata dal fatto che gli impianti che svolgono attività di recupero dovranno comunicare, nella scheda SA-AUT, se l'autorizzazione è riferita ad attività di recupero per le quali è stata prevista l’applicazione dell’art. 184-ter co. 3 (secondo autorizzazioni di recupero in regime ordinario 208 e 209 che riportano criteri specifici per l’effettuazione delle operazioni di recupero “caso per caso”): in tal caso è necessario barrare la relativa casella.

 

COMUNICAZIONE RIFIUTI – Sezione Rifiuti

La Comunicazione rifiuti indica quanti e quali rifiuti i soggetti obbligati hanno prodotto, trasportato e/o gestito durante il corso dell'anno precedente. La Comunicazione è composta da una Scheda RIF, con diversi Moduli Allegati e una scheda Materiali.

 

La Scheda RIF è la scheda riepilogativa che identifica le operazioni effettuate su ciascun rifiuto (ricevuto, prodotto, conferito, trasportato, recuperato/smaltito, in giacenza al 31/12 presso il produttore) dal soggetto dichiarante e le corrispondenti quantità. 

A tale scheda, per ciascun rifiuto, sono allegati:
- il modulo RT (Rifiuto ricevuto da terzi)
- il modulo RE (Rifiuto prodotto fuori dall’unità locale)
- il modulo TE (Rifiuto trasportato da terzi)
- il modulo MG (Gestione del rifiuto)
- il modulo DR (Destinazione del rifiuto)
- scheda MAT (Materiali secondari ai sensi dell’art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006) derivanti dalle attività di recupero dei rifiuti.

Le modifiche quest’anno hanno riguardato in particolare i gestori di rifiuti, in particolare il Modulo Gestione e la Scheda Materiali, mentre la Comunicazione rifiuti semplificata e la Sezione Intermediazione non ha subito modifiche.

  

Modulo MG (Modulo Gestione): sono state aggiunte nelle istruzioni della compilazione del campo R13 e D15 nuove precisazioni:

• Il rigo R13 non va compilato neppure dai soggetti autorizzati (che sulla base di un’unica autorizzazione) possono in parte effettuare l’operazione R13 per poi avviare ad altri impianti, ed in parte effettuare altre operazioni di recupero (da R1 a R12). Va compilato il rigo relativo alla “Giacenza al 31/12 da avviare a recupero”, qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell’impianto a fine anno.

• Il rigo D15 non va compilato neppure dai soggetti autorizzati (che sulla base di un’unica autorizzazione) possono in parte effettuare l’operazione D15 per poi avviare ad altri impianti, ed in parte effettuare altre operazioni di smaltimento (da D1 a D14). Va compilato il rigo relativo alla “Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento”, qualora presenti quantità di rifiuti. rimaste nell’impianto a fine anno

  

Scheda MAT (Materiali secondari ai sensi dell’art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006)

Nella scheda materiali (Materiali secondari o End of Waste in uscita dall’impianto di recupero) sono stati aggiunte alcune tipologie di materiali e altre sono state modificate:

  • Aggregati riciclati, aggiunto “secondo la norma UNI 11531-1:2014”
  • Materiali ceramici, anziché rifiuti ceramici
  • Correttivi da fanghi, anziché fanghi
  • Altri Fertilizzanti, anziché fertilizzanti
  • Granulato di Conglomerato bituminoso – di cui al D.M. Ambiente 28 marzo 2018 n. 69 (nuovo)
  • Materiali secondari derivanti dal recupero di prodotti assorbenti per la persona– di cui al D.M. Ambiente 15 maggio 2019 n. 62 (nuovo)
  • Gomma vulcanizzata derivante da Pneumatici fuori uso, di cui al D.M. Ambiente 31 marzo 2020, n. 78 (nuovo)

 

COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USO

La Comunicazione veicoli fuori uso è impostata diversamente dalla Comunicazione Rifiuti.
Ci sono tre schede - AUT (autodemolitori), ROT (rottamatori) e FRA (frantumatori) - strutturate per attività e NON per singolo rifiuto, che indicano in modo riepilogativo le operazioni svolte sui rifiuti (compresi quelli pre-impostati) e le quantità corrispondenti, nonché la giacenza al 31/12, a seconda dei casi, di veicoli fuori uso non ancora messi in sicurezza oppure di rifiuti non ancora avviati ad altre U.L. per il successivo trattamento, compresi i rifiuti detenuti e non ancora trattati.

Alle tre schede AUT-ROT-FRA sono allegati i moduli RT-VEIC; TE- VEIC; MG- VEIC; DR- VEIC.



Tra le novità segnaliamo:

• nella Scheda AUT/ROT/FRA - Riepilogo attività- materiali secondari ai sensi dell’art. 184-ter sono stati inseriti i “materiali di cui al Decreto 31 marzo 2020 n.78” ossia la gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso

• nel Modulo MG – VEIC – operazioni di recupero/smaltimento svolte nell’unità locale sono state aggiunte nelle istruzioni della compilazione dei campi R13 e D15 le stesse nuove precisazioni riportate nel modulo MG (Comunicazione rifiuti). 

 

COMUNICAZIONE RAEE

La Comunicazione RAEE, analogamente alla Comunicazione veicoli fuori uso e alla Comunicazione Imballaggi - Sezione gestori, prevede due schede, TRA- RAEE (Impianti di trattamento) e CR-RAEE (Centri di raccolta), strutturate per attività e NON per singolo rifiuto, che indicano in modo riepilogativo le operazioni svolte sui rifiuti (compresi quelli pre-impostati) e le quantità corrispondenti, nonché la giacenza al 31/12 di RAEE non ancora trattati.

Si compila una scheda per ciascuna categoria di Raee dell’allegato III del D. Lgs. 49/2014.

Alle due schede TRA-RAEE e CR-RAEE sono allegati i moduli RT-RAEE; TE-RAEE; MG-RAEE; DR-RAEE.

 

Tra le novità segnaliamo:

  • la modifica delle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) per adeguarle alla classificazione prevista dall’allegato III al D.lgs. 49/2014
  • tra le categorie di AEE, è stata confermata la categoria PF (pannelli fotovoltaici), mentre è stata cancellata la categoria LS (lampade a scarica)
  • nella scheda TRA-RAEE è stata aggiunta la voce relativa alla quantità di RAEE preparati per il riutilizzo, mentre è stata eliminata l’informazione sui RAEE utilizzati come apparecchiatura intera
  • nella Scheda CR- RAEE (centri di raccolta) è stata aggiunta una scheda riepilogo attività
  • nel Modulo MG-RAEE operazioni di recupero /smaltimento svolte nell’unità locale sono state aggiunte nelle istruzioni della compilazione dei campi R13 e D15 le stesse nuove precisazioni riportate nel modulo MG (Comunicazione rifiuti).

 

COMUNICAZIONE IMBALLAGGI - Sezione gestori

La Sezione Gestori della Comunicazione Imballaggi, analogamente alla Comunicazione veicoli fuori uso e Raee, prevede una scheda IMB, strutturata per attività e NON per singolo rifiuto, che indica in modo riepilogativo le operazioni svolte sui rifiuti (compresi quelli pre-impostati) e le quantità corrispondenti, nonché la giacenza al 31/12 di rifiuti non ancora avviati ad altre U.L. per il successivo trattamento, compresi i rifiuti detenuti e non ancora trattati.

Alla scheda IMB sono allegati i moduli RT-IMB; TE-IMB; MG-IMB; DR-IMB.

Tra le modifiche di quest’anno si evidenziano nel Modulo MG-IMB- operazioni di recupero/smaltimento svolte nell’unità locale le stesse precisazioni riguardanti i campi R13 e D15 presenti nelle istruzioni per la compilazione nel modulo MG (Comunicazione rifiuti).

 

COMUNICAZIONE PRODUTTORI DI AEE

La Comunicazione produttori di AEE assolve all’onere dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei sistemi collettivi di finanziamento di comunicare i dati delle AEE immesse sul mercato nel 2020, suddivise nelle classificazioni previste dalla normativa di riferimento, nonché i pesi delle AEE raccolte attraverso tutti i canali e avviate al recupero di materia ed energia.
La comunicazione AEE si compone della Scheda IMM-AEE, scheda RTOT-SCF, Scheda R-PROD, Modulo DR-AEE. Segnaliamo per quest’anno nella Scheda ROT- SCF (Raccolta totale del sistema collettivo) un adeguamento al corretto riferimento normativo (allegato III del D. Lgs. 49/2014).

Rispetto a questa comunicazione ricordiamo che, pur facendo parte del MUD, sia la compilazione che la trasmissione avviene tramite il sito web www.registroaee, accedendo alla Scrivania telematica.

Nel portale sono disponibili i Manuali d’uso.

  

Limitate modifiche sono state apportate anche alla Comunicazione IMBALLAGGI – Sezione Consorzi e alla Comunicazione Rifiuti URBANI E ASSIMILATI in convenzione, in particolare per quest’ultima si evidenzia che  la scheda CG - costi di gestione è stata completamente rivista.

 

MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI

Va presentata un'unica comunicazione per tutti i rifiuti dello stesso soggetto dichiarante inerenti la stessa U.L. La comunicazione unica va inviata solo telematicamente tramite il sito MUD Telematico ( www.mudtelematico.it) e comprende:

  • la Comunicazione Rifiuti
  • la Comunicazione Veicoli fuori uso
  • la Comunicazione RAEE
  • la Comunicazione Imballaggi

 

Più comunicazioni, tra quelle sopra descritte, afferenti alla stessa U.L. devono essere compilate e presentate con la stessa procedura informatica (software della CCIAA oppure altro software che, a conclusione della compilazione, generi un file organizzato secondo i tracciati record previsti dall’Allegato 4 al DPCM 23/12/2020).

 

Eccezioni e particolarità

- La Comunicazione Rifiuti semplificata va compilata tramite il sito MUD semplificato https://mudsemplificato.ecocerved.it e poi inviato via PEC alla casella comunicazionemud@pec.it, insieme all’attestato di versamento dei diritti di segreteria.

- La Comunicazione RU e assimilati in convenzione va compilata esclusivamente inserendo i dati nel portale www.mudcomuni.it mentre l’invio può essere effettuato sia telematicamente che tramite PEC comunicazionemud@pec.it.
- La Comunicazione Produttori AEE va compilata e inviata telematicamente tramite il sito www.registroaee.it.

 

Le associazioni di categoria e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD,
compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti, apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica, sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti

(i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati). La delega deve essere conservata presso la sede delle associazioni e degli studi.

 

Diritti di segreteria

Comunicazione Rifiuti semplificata via PEC

€ 15

Comunicazione telematica:
- Rifiuti Speciali
- Veicoli Fuori Uso
- RAEE
- Imballaggi, sezioni consorzi e gestori rifiuti

€ 10

complessivi se si effettua un unico invio di più Comunicazioni afferenti la stessa U.L. del medesimo soggetto dichiarante

Comunicazione RU via PEC

€ 15

Comunicazione RU Telematica

€ 10

Produttori AEE telematica

No diritti

  

Novità 2021 riguardanti il versamento diritti di segreteria e l’accesso ai siti

Il pagamento del diritto di segreteria per la trasmissione telematica deve essere effettuato mediante l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici sicuri quali carta di credito o IC Conto (Telemaco pagamenti.ecocerved.it). Quest’anno è possibile utilizzare anche il circuito dei pagamenti elettronici della pubblica amministrazione, PagoPa.

Per la Comunicazione Rifiuti Semplificata e MUD Comuni (se si invia la modulistica generata dal sistema), il diritto di segreteria spettante alla CCIAA può essere versato esclusivamente tramite il circuito PagoPa e non più con bollettino postale.

 

Si evidenzia che il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, successivamente convertito nella Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 prevede che dal 28 febbraio 2021, si possa accedere ai siti web della pubblica amministrazione esclusivamente tramite il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns), fermo restando l’utilizzo delle credenziali già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

 

Pertanto, l'accesso alla procedura MUD Telematico ( www.mudtelematico.it) e al sito MUD semplificato ( https://mudsemplificato.ecocerved.it/) avviene:

  • per gli utenti già registrati, tramite le credenziali già rilasciate in passato
  • per i soggetti che si registrano per la prima volta con Carta nazionale dei servizi (la cd. firma digitale), SPID o carta d'identità elettronica che potranno essere intestati a persona d'impresa o altro soggetto delegato alla compilazione della comunicazione.

 

Interpreta® 

 

Riferimento e fonte: D.P.C.M. del 23 dicembre 2020 "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021", pubblicato sul S.O. n. 10 della GU n. 39 del 16/2/2021; sito Ecocamere.

 


[1] Il conteggio dei dipendenti va effettuato considerando l’impresa o l’ente nel suo complesso.
Con il DPCM 23/12/2020 è stata inserita una nuova formulazione della definizione di dipendente: “Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue. Ai predetti fini, l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente al momento della dichiarazione.”
Nella sostanza non cambia nulla rispetto alle modalità di calcolo dei dipendenti utilizzate fino allo scorso anno.
Il titolare e i soci si contano solo se inquadrati come dipendenti dell’impresa, cioè a libro paga della medesima.
Non si contano apprendisti, collaboratori non dipendenti e familiari, lavoratori con contratto interinale o di somministrazione, tirocini formativi e stages, contratti di inserimento e di reinserimento.


 




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