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Valutazione dello stress: problemi interpretativi
e applicativi.
Di Rolando Dubini, avvocato in Milano
1. La lettera circolare recante le indicazioni sullo stress lavoro
correlato della commissione permanente
1.1 Premessa
La lettera circolare riproduce integralmente le
“Indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato (articoli 6,
comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, d.lgs. n. 81/2008 e successive
modificazioni e integrazioni)“.
1.2 Fattori oggettivi e fattori soggettivi
Va sottolineato che, in via di principio, le indicazioni
della commissione non possono contrastare con l' Accordo Europeo del 2004
sullo stress recepito dall'articolo 28 del
D.Lgs. n. 81/2008, che individua la necessità inderogabile di analizzare, tra
gli altri, non solo i fattori ... fattori soggettivi ( pressioni emotive e sociali,
sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di una mancanza
di aiuto, ecc.)”.
In tal senso le indicazioni della commissione appaiono
parziali e devono essere integrate da chi effettua la valutazione con la
rilevazione dei fattori soggettivi anche nella fase di valutazione preliminare.
Difatti secondo la Commissione consultiva “la valutazione preliminare consiste
nella rilevazione di indicatori oggettivi e
verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili”, ma questa
affermazione, nella sua parzialità limitativa è parzialmente sbagliata, perché
contraddice l'accordo europeo del 2004, limitandone la portata applicativa,
cosa che non può farsi perché il primo riferimento per il valutatore è
l'accordo europeo del 2004, mentre le indicazioni della Commissione consultiva
sono indicazioni di secondo livello.
In tal senso l'affermazione contenuta nelle indicazioni
della commissione va completata con l'indagine preliminare anche dei fattori
soggettivi indicati nell'accordo del 2004.
2. Gli articoli 28 e 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e lo stress
lavoro correlato
2.1 Premessa
L'
articolo
28 del D.Lgs. n.81/2008 (Oggetto della valutazione dei rischi) prevede che “
la valutazione di cui
all’articolo 17, comma 1, lettera
a) [che è”compito indelegabile del
datore di lavoro”]
... deve riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo
stress lavoro-correlato secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre
2004 ”.
Il
successivo comma 1-bis dell'art. 28 introdotto dal D.Lgs. n.
106/2009, in particolare, così recita: ”
la valutazione
dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 é effettuata nel
rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e
il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette
indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal
31 dicembre 2010”.
2.2 Cosa
significa “decorre”
Per capire
cosa significa giuridicamente il termine decorre non è necessario avventurarsi
in sofisticate considerazioni linguistiche, ma è invece sufficiente leggere una
norma di legge che in passato ha presentato all'interprete questo termine
tipico del linguaggio giuridico: l'abrogato D.P.R. n.547/1955 il quale
all'articolo 406 intitolato “Decorrenza” chiarisce che il termine significa,
molto semplicemente, entrata in vigore: “Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1956.
A decorrere
da tale data il R.D 18 giugno 1899, n. 230, è abrogato”. Ovvero dalla data
della decorrenza non si applica più il precedente regime normativo, ma si
applica integralmente il nuovo: e quindi, per stare al nostro caso dello stress
lavoro correlato,
dal 31 dicembre 2010 non si applica più il regime che
consentiva di attendere fino al 31 dicembre 2010 per completare la
valutazione dello stress lavoro correlato, ma entra
in vigore l'obbligo di aver completato l'intera valutazione dello stress lavoro
correlato.
2.3 I compiti
e i poteri, limitati, della Commissione consultiva
L'articolo
6 del D.Lgs. n.81/2008 sulla “
Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”
prevede al comma 5 che “i componenti della Commissione e i segretari
sono nominati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designa
zione
degli organismi competenti e durano in carica cinque anni”. Dunque il Decreto
Ministeriale è la forma con la quale la commissione ha avuto vita.
Il
successivo comma 8 dell'art. 6 citato prevede che “la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di: ... m- quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del
rischio da stress lavoro correlato”.
Ci si sarebbe aspettato quindi un Decreto Ministeriale pubblicato in
Gazzetta Ufficiale per dare il massimo risalto con una forma adeguata ad un
provvedimento che interessa tutti i datori di lavoro.
3. La decorrenza dell'obbligo di completare la valutazione del rischio
da stress lavoro correlato
3.1. Premessa
Occorre notare un altro aspetto assai rilevante di quel che prevedono
gli articoli 28 e 6 del D.Lgs. n. 81/2010: la commissione è autorizzata dal
legislatore unicamente ad “
elaborare le indicazioni necessarie
alla valutazione
del rischio da stress lavoro correlato”, ma non ha ne il
potere ne il compito (tra i molti individuati dall'art. 6 del D.Lgs. n.81/2010)
di decidere sulla decorrenza del termine ultimo entro il quale deve essere
completata la valutazione dello stress lavoro correlato.
Questo anche perché detto termine è stato stabilito in
modo certo e inequivocabile dal Testo Unico D.Lgs. n.81/2008, ai sensi del
quale “il relativo obbligo [di aver predisposto in modo
completo e aggiornato (come per tutti gli altri fattori di rischio connessi
all'attività lavorativa svolta per conto dell'azienda) “la valutazione dello
stress lavoro-correlato] decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni
e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 31 dicembre
2010” (art. 28 comma 1 bis dlgs. n. 81/2008).
Decorre significa che dalla data limite del 31 dicembre 2010, se del
caso, si passa da una situazione nella quale si poteva, forse, evitare di
elaborare la valutazione completa del rischio lavoro correlato, ad una
situazione nella quale non si può più evitare di avere elaborato un documento
generale di valutazione dei rischi che includa anche un capitolo dedicato allo
stress lavoro correlato e completo in tutti gli aspetti previsti in primo luogo
dall'accodo europeo del 2004, che è la fonte primaria di individuazione dei
criteri di valutazione, e poi anche, per gli aspetti coerenti con l'accordo del
2004, dagli indirizzi della Commissione consultiva, che sono la fonte
secondaria e subordinata per la valutazione dello stress lavoro correlato.
3.2 Illegittimità della fabulazione della commissione sul
c.d. “avvio”.
Il problema davvero rilevante, però, è che la Commissione consultiva, nella
lettera circolare citata, non si è limitata ad elaborare le modalità di
valutazione del rischio stress, in modo peraltro parziale, incompleto e non del
tutto conforme all'inderogabile accordo europeo del 2004. Definire le modalità
della valutazione era l'unico compito conferitogli dal d.lgs. n. 81/2008, ciò
nondimeno la commissione si è avventurata in modo incongruo in una direzione
totalmente, e in un certo senso pure gravemente, illegittima.
La Commissione consultiva si è sentita in dovere di dire la sua anche sulla
decorrenza del termine, attribuendosi in modo illegittimo, non conforme alla
legge, in effetti, un potere di decisione del termine di decorrenza (entrata in
vigore) di obblighi penalmente sanzionati previsti da una legge penale speciale
qual è il D.Lgs. n. 81/2008 che non gli spetta in
alcun modo e che la costituzione italiana attribuisce in via esclusiva alla
legge del Parlamento, o a provvedimenti aventi forza legale analoga autorizzati
a priori o a posteriori con legge del parlamento (decreti legislativi e decreti
legge).
Afferma sul punto, illegittimamente, la Commissione consultiva (quasi fosse
un organo dotato di potere legislativo!):
"Disposizioni transitorie e finali
La data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell’obbligo previsto
dall’articolo 28, comma 1-bis, del d.lgs. n. 81/2008, deve essere intesa come
data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle presenti indicazioni
metodologiche. La programmazione temporale delle suddette attività di
valutazione e l’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse
devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi. Gli organi
di vigilanza, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di propria competenza,
terranno conto della decorrenza e della programmazione temporale di cui al
precedente periodo".
È, va ribadito in modo netto, tutto illegittimo, che una commissione
consultiva di funzionari amministrativi dello stato e delle regioni e di
individui nominati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori nominata con decreto dall'esecutivo, il Ministero del lavoro, dia
ordini su come applicare e interpretare la legge penale, il D.Lgs. n. 81/2008
(senza avere peraltro neppure capito, o facendo finta di non capire, il
significato giuridico del termine decorrere) agli organi di vigilanza, che sono
peraltro ufficiali di polizia giudiziaria.
Va difatti notato che gli ispettori Asl, ad esempio, quando
adottano i provvedimenti di prescrizione obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 758/94 per contestare le
violazioni dei reati penali di omessa o incompleta o non aggiornata valutazione
completa di tutti i rischi connessi all'attività lavorativa, ad esempio,
agiscono in qualità di potere giudiziario, ovvero ufficiali di polizia
giudiziaria, e dunque, in base alla costituzione, sottratti a qualunque
controllo del potere esecutivo, e tanto più svincolati dagli ordini di una
commissione composta anche da parti sociali che rappresentano coloro che la
legge la devono rispettare.
L'atto con il quale vengono
impartite le prescrizioni al contravventore è testualmente ricondotto dal
legislatore nel panorama degli atti tipici di polizia giudiziaria, sicché fa ad
esso difetto qualsiasi connotazione di discrezionalità, sia pure tecnica e
promana da un organo che in quanto esercente le funzioni previste dall'articolo
55 codice di procedura penale è posto alle dipendenze e chiamato ad operare
sotto la direzione dall'Autorità giudiziaria, e non certo della Commissione
consultiva: “art. 56 c.p.p.- Servizi e sezioni
di polizia giudiziaria - 1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla
dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria”.
La parte del provvedimento della Commissione consultiva sulla decorrenza ci
porta ad evidenziare due circostanze assai chiare:
1. la commissione non può dare indicazioni e interpretazioni di alcuna
sorta sulla entrata in vigore, o decorrenza che dir si voglia, dell'obbligo di
effettuare una completa valutazione del rischio da
stress lavoro correlato, perché l'articolo 6 e l'articolo 28 comma 1 bis del
d.gs. n. 81/2010 non prevedono, e neppure potrebbero prevedere, tale potere,
che è riservato al decreto medesimo, che difatti impone il 31 dicembre 2010;
2. e che tali indicazioni appaiono per di più non solo oscure, ma
decisamente prive di un senso compiuto.
Risulta del tutto paradossale, ma anche involontariamente umoristica,
l'acrobazia lessicale, incompatibile col dizionario della lingua italiana e col
buonsenso, per la quale “la decorrenza dell'obbligo”, che come analizzato in
precedenza significa entrata in vigore, si trasforma inopinatamente in “avvio”,
termine peraltro che in questo contesto appare oscuro e incomprensibile.
Il giochetto della commissione è quello di spacciare questo “avvio” (che
non significa niente nel mondo del diritto) come equivalente alla formula usata
dell'articolo 28 d.lgs. n. 81/2008, alterandone in modo irriconoscibile il
senso giuridico.
Il tutto col fine di eludere la scadenza del termine per concludere la
valutazione dello stress lavoro correlato, dando ad intendere all'interprete
poco avvezzo col rigore giuridico (come peraltro assai poco rigoroso sul punto
pare essere lo stesso elaborato della commissione) che si tratta di un
indefinito avvio senza termine finale per completare la valutazione dello stress
lavoro correlato.
In sostanza si sta cercando di spacciare per corretta applicazione della
norma una proroga per via interpretativa decisa in modo del tutto illegittimo
dalla Commissione consultiva.
Questo equivoco, voluto, genera solo disorientamento e inutile confusione
nei oggetti obbligati, i datori di lavoro, e nei loro RSPP consulenti, e
conduce gli incauti datori di lavoro, che si affidano alla incomprensibile
pretesa della Commissione consultiva, direttamente alla violazione
dell'obbligo penalmente sanzionato (in vigore già col D.Lgs. n. 626/94 e
ribadito con maggior forza dal D.Lgs. n. 81/2010) di valutare tutti i rischi
lavorativi, nessuno escluso, senza alcun inesistente avvio, ma con una
valutazione completa e conclusa entro il termine inderogabile del 31 dicembre
2010.
Va poi sottolineato che nessun ufficiale di polizia giudiziaria dei servizi
ispettivi della direzione del lavoro e dei servizi di vigilanza delle Asl nei
luoghi di lavoro è soggetto a simili illegittime e arbitrarie “direttive” della
Commissione consultiva, composta da soggetti che non hanno alcun potere per
decidere i comportamenti della polizia giudiziaria, direttive che non hanno
alcun valore legale, e perciò detti u.p.g. non sono in alcun modo tenuti a
“tenerne conto”, anzi dovranno ben evitare di tenerne conto per non violare gli
obblighi che il codice di procedura penale impone loro, senza eccezione alcuna:
“Art. 55 c.p.p.
(Funzioni della polizia giudiziaria). La polizia giudiziaria deve, anche di
propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a
conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per
assicurare le fonti di prova e raccogliere quant`altro possa servire per
l`applicazione della legge penale”.
Occorre perciò auspicare, nell'interesse dell'integrità psicofisica dei
lavoratori e delle lavoratrici, che di questa erronea definizione della
decorrenza non ne terranno conto in alcun modo i servizi ispettivi, e a maggior
ragione, qui non è un auspicio ma una certezza, simili disposizioni illegittime
verranno disapplicate e ignorate dai pubblici ministeri in eventuali
procedimenti penali.
È ugualmente del tutto scontato che simili indicazioni saranno ugualmente
ignorate dai giudici nei processi civili intentati da lavoratori che siano in
grado di dimostrare un danno alla salute derivante da stress lavoro correlato,
cui per giurisprudenza di Cassazione costante segue la condanna del datore di
lavoro che non dimostri di aver adempiuto all'obbligo della massima sicurezza
tecnica organizzativa e procedurale di cui all'
articolo 2087 del codice civile.
3.3 La completa valutazione dello stress lavoro correlato va conclusa entro
il 31 dicembre 2010
Tutta questa confusione induce l'interprete attento, cauto e rigoroso ad
una sola conclusione: la valutazione dello stress lavoro correlato deve essere
completata al più tardi entro il 31 dicembre 2010, così come esplicitamente e
tassativamente imposto (a pena di sanzione penale derivante dalla violazione
dell'articolo 28 comma 2 D.Lgs. n.81/2008) dall'articolo 28 comma 1 bis del
D.Lgs. n. 8/2008, con l'adozione contestuale nonché l'attuazione anche delle
necessarie modifiche dei codici etici e dei regolamenti aziendali, al fine di
indurre in dirigenti, quadri e lavoratori comportamenti capaci di prevenire lo
stress organizzativo e lavoro correlato.
Ogni altra scelta, in particolare conforme alle indefinite e illegittime
indicazioni della Commissione consultiva (ove, ammesso e non concesso che ossa aver e un senso
logico quanto ivi sostenuto) delle quali in sostanza non si capisce
assolutamente entro quale data finisce il fantomatico avvio della valutazione e
come si debba adempiere alla legge uguale per tutti, uguale anche per tutti i
rischi, ovvero l'art. 28 dlgs. n. 81/2008) espone in modo inaccettabile ad
un effettivo rischio sanzionatorio il datore di lavoro.