PuntoSicuro riporta alcune di queste modifiche, specialmente in relazione a
quelle inerenti al
D,Lgs.
106/2009, rimandando i lettori ad una lettura integrale del documento.
Iniziamo in realtà da una modifica che non è direttamente correlata al “decreto
correttivo”, ma è relativa
Decreto
Legge del 30 dicembre 2008, n. 207, convertito poi con modifiche dalla
Legge dalla
Legge
27 febbraio 2009 n 14, in relazione a “Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”.
È infatti grazie a queste proroghe che nell’ultimo capoverso del comma 2
dell’Articolo 3 “Campo di applicazione” del D.Lgs. 81/2008 troviamo
l’indicazione “
ventiquattro mesi” in
sostituzione di “dodici mesi”.
Con questa proroga i decreti, di cui al testo della normativa che alleghiamo,
dovranno essere emanati entro il 16 maggio 2010 (in grassetto i riferimenti ai
trasporti):
2. (…) Con i successivi
decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le
disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina
recata dal presente
decreto della
normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271,
in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 298, e l’
armonizzazione
delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo
decreto con la disciplina in tema di
trasporto
ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi
decreti di attuazione.
E’ cambiata poi con il
D.Lgs.
106/2009 la composizione del “
Comitato
per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento
nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
lavoro”: all’articolo 5 si indica che ora ne fa parte anche un
rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Facendo solo cenno alle modifiche del correttivo all’articolo 13 “
Vigilanza” - ferme restando tuttavia
“le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle
autorità marittime a bordo delle
navi
ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità
portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei
lavoratori
a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale” –
ricordiamo le variazioni all’articolo 26 “
Obblighi
connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” con
l’aggiunta del comma 3-bis relativo
all’esclusione di alcuni servizi dall’obbligo della stesura del DUVRI:
3-bis. Ferme restando le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si
applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali
o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai
due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di
agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei
rischi particolari di cui all’allegato XI.
All’articolo 28, “
Valutazione dei rischi”,
il documento della
FILT
ricorda l’aggiunta del correttivo relativa ai rischi “connessi alla
specifica tipologia contrattuale
attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro” e alla deroga
dell’obbligatorietà della
valutazione
dello
stress
lavoro-correlato.
Ricaduta sul comparto trasporti hanno poi sicuramente le modifiche all’articolo
41 “
Sorveglianza sanitaria”, dove si
ricorda che ora la
sorveglianza
sanitaria comprende anche (riportiamo solo le aggiunte):
e-bis) visita medica preventiva
in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza
per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al
fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Al comma 2-bis si scrive poi che “le visite mediche preventive possono essere
svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico
competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei
dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni
dell’articolo 39, comma 3”.
Il comma 4-bis ricorda inoltre che “entro il 31 dicembre 2009, con accordo in
Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali,
vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’
accertamento
della tossicodipendenza e della alcol dipendenza”.
Dopo aver fatto riferimento anche alle innovazioni del
decreto
correttivo relative alle funzioni degli organismi paritetici (art. 51), e
alla nuova definizione di “luoghi di lavoro”, la nota del sindacato riporta le
modifiche all’articolo 72 “
Obblighi dei
noleggiatori e dei concedenti in uso” del Titolo III “Attrezzature di
lavoro”:
1. Chiunque venda, noleggi o
conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili
costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui
all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le
stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in
uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui
all’ALLEGATO V
Tralasciando poi, e demandando alla lettura diretta del documento da parte del
lettore, i riferimenti alle modifiche al Titolo IV (Cantieri temporanei e
mobili), ci concentriamo invece sul
Titolo V “
Segnaletica di salute e
sicurezza sul lavoro” e sul Titolo VIII “
Agenti
fisici”.
Riguardo all’articolo 161, relativo al Campo di applicazione del Titolo V, è
stato aggiunto il comma 2-bis:
2-bis. Entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto dei
Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle
infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, è emanato il regolamento per
l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione
della
segnaletica stradale destinata
alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.
Nel titolo VIII e in particolare all’articolo 190, relativo alla
valutazione
del rischio per la protezione dei lavoratori contro i rischi di
esposizione al rumore, è stato invece
aggiunto il comma 5-bis:
5-bis. L’emissione sonora di
attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase
preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da
studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione
consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale
cui si è fatto riferimento.
Infine un ultimo riferimento alle modifiche inerenti le
disposizioni finali contenute nel comma 3 dell’articolo 306 (i
paragrafi successivi al primo sono stati aggiunti dal
D.Lgs.
106/2009):
3.Le disposizioni di cui al
titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma
dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di
cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.
In caso di attrezzature di lavoro
messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che
non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del
progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto,
l'obbligo del rispetto dei valori limite
di esposizione di cui all'articolo 201 entra in vigore il 6 luglio 2010.
Per il settore agricolo e forestale
l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo
201, ferme restando le condizioni di cui al precedente periodo, entra in
vigore il 6 luglio 2014.
Per il
settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei
valori limite di esposizione al rumore di cui all’articolo 189 entra in
vigore il 15 febbraio 2011.
Nota FILT CGIL, “
Modifiche
al Testo Unico di interesse specifico per i Trasporti” (formato PDF, 67
kB).
Tiziano Menduto