Dal 1999 quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro per RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza.
Sull’obbligo della verifica tecnico-professionale degli appaltatori
Cassazione: il committente è garante della salvaguardia della incolumità di chi presta una attività lavorativa per suo conto se questi non è dotato di capacità tecnico-professionale proporzionata al tipo di attività commissionata. A cura di G. Porreca.
Commento a cura di G.
Porreca (www.porreca.it). Una
sentenza questa che riguarda l’obbligo da parte di un committente di verificare
la idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi nel caso in cui vengano a loro affidati in appalto dei lavori. Il committente,
infatti, viene sostenuto in tale sentenza, è garante della salvaguardia della
incolumità di chi presta una attività lavorativa per suo conto se le stesse non
risultano dotate di capacità tecnico professionale proporzionata al tipo di
attività commissionata ed alle corrette modalità di svolgimento ei lavori e se
questi pur essendo pericolosi vengono eseguito senza adottare le necessarie
precauzioni e misure idonee ai fini della tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro.
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----
L’iter giudiziario. Un Tribunale ha
condannato il committente di alcuni lavori di ristrutturazione di uno stabile
di sua proprietà, consistenti nel rifacimento di un tetto di un fabbricato, alla
pena di mesi sei di reclusione, oltre che al risarcimento dei danni da
liquidarsi in separata sede in favore delle costituite parti civili, perché
ritenuto colpevole del reato di omicidio
colposo di cui all'articolo 589 c.p. a danno di un lavoratore al quale
aveva affidato i lavori, rimasto infortunato, con l’aggravante di aver commesso
il fatto in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro. A seguito della impugnazione fatta dell’imputato la Corte di Appello lo aveva successivamente assolto perché aveva ritenuto il
fatto non sussistente.
Ricorso alla Corte di Cassazione. Sia il Procuratore Generale presso la Corte di Appello che le parti civili hanno fatto ricorso alla Corte di
Cassazione ponendo in evidenza che i giudici della Corte territoriale non
avevano tenuto conto che il committente, responsabile di culpa in eligendo, era
titolare di una posizione di garanzia ed avevano altresì ignorato del tutto che,
nell'ambito degli obblighi di attuazione e nel rispetto delle prescrizioni di
prevenzione degli infortuni, lo stesso committente dei lavori è responsabile
nel caso in cui manchi in concreto un appaltatore
fornito della capacità tecnica e professionale idonea per assumersi la
responsabilità dell'attuazione generale delle misure antinfortunistiche.
Motivi della decisione. La Sezione IV della Corte di Cassazione ha
ritenuto fondate ed ha accolte le motivazioni addotte dai ricorrenti. Secondo la Sezione IV la Corte di Appello ha assolto l'imputato dal reato ascritto perché ha escluso
che vi fosse stato un rapporto di subordinazione che legava l’infortunato al
committente ed ha escluso, altresì, che quest’ultimo si fosse ingerito nel
svolgimento dei lavori stessi. Ha evidenziato, inoltre, la Suprema Corte che il collegio non aveva preso in considerazione il fatto che
l’imputato aveva commissionato i lavori di ristrutturazione all’infortunato
benché questi non fosse titolare di una impresa edile
ma dipendente in mobilità di altra impresa né che non disponesse dei mezzi
necessari per eseguire le opere, tanto è vero che le attrezzature erano di un
nipote dello stesso. “L'avere utilizzato
le prestazioni lavorative della vittima nelle descritte condizioni” ha
sostenuto la Sez. IV, “costituiva circostanza che imponeva alla corte del merito di verificare
se il committente, avendo commissionato un lavoro pericoloso, dovesse o meno
vigilare affinché lo opere da realizzare fossero poste in essere in condizioni
di sicurezza, nel rispetto della normativa antinfortunistica”. “I giudici del merito”, prosegue ancora la Corte di Cassazione, “non potevano non
accertare se (la vittima) fosse
persona munita di capacità
tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata ed
alle concrete modalità di svolgimento della stessa”. La Suprema Corte ha fatto altresì rilevare che i lavori commissionati dall’imputato
erano pericolosi perché venivano eseguiti a circa 15 metri di altezza dal suolo senza che venissero adottare le necessarie
precauzioni per evitare cadute
dall'alto come la predisposizione di una impalcatura.
La Corte di Cassazione ha pertanto annullata la sentenza della Corte di Appello
con rinvio per nuovo giudizio ad un’altra sezione della Corte di provenienza ed
affinché chiarisse se l’imputato committente
fosse o meno garante della salvaguardia dell'incolumità di chi, come
l’infortunato, prestava nel suo interesse attività lavorativa e se, trattandosi
di lavori pericolosi, potesse o meno disinteressarsi di come questi fossero
eseguiti.