Mi permetto di segnalare che nel testo di R. Borghetto "Speciale correttivo testo unico", nel commento all'art. 51 organismi paritetici, al di là delle opinioni diversamente legittime sul decreto correttivo, l'autore ignora l'esperienza quarantennale degli organismi bilaterali sulla sicurezza del settore edile proprio su queste materie.
Ovviamente il commento è legittimo e rappresenta un punto di vista diverso.
A mio avviso l'esperienza negli aspetti tecnici della sicurezza è diversa da quella richiesta per la validazione dei modelli organizzativi e gestionali, soprattutto per la natura esimente della responsabilità che questo conferisce.
Ricordo che esiste in tutto il mondo, una filiera che si occupa da anni della certificazione di modelli organizzativi, a mio avviso con maggiore esperienza specifica rispetto agli enti bilaterali.
Con questo non voglio ignorare il notevole contributo degli enti bilaterali per il miglioramento del livello di sicurezza, ma nel punto specifico la soluzione adottata dal legislatore non mi sembra la migliore.
«si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento sanzionatorio»
E questa da dove salta fuori?
Magari fosse così... In realtà con la "vera" definizione di reiterate violazioni, se il reato non è commesso almeno due volte in due tempi diversi non sarà possibile intervenire, fermo restando che non è comunque detto che si intervenga, dato che è stata lasciata piena discrezionalità all'organo di vigilanza in merito all'adozione o meno del provvedimento.
Il testo che ho utilizzato è sempre lo stesso dell'altro commento (versione entrata in CdM) e non è l'ultima versione.Il lettore dice una cosa che è sempre stata vera anche nella versione precedente.