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Anno 12 - numero 2426 di venerdì 25 giugno 2010
Sorveglianza sanitaria: responsabilita' per mansioni inidonee Le responsabilità in materia di sorveglianza sanitaria: la responsabilità del datore di lavoro per assegnazione di mansioni inidonee al lavoratore, per non aver tenuto conto del parere del medico competente. A cura di Anna Guardavilla. Quinta parte.
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Rassegna di giurisprudenza di legittimità 2004-2009 sulle responsabilità del
medico competente e del datore di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria
Selezione di importanti sentenze emanate in attuazione del D.Lgs.
626/94, compatibili - in virtù del principio di continuità normativa - con
il D.Lgs. 81/08
A
cura di Anna Guardavilla
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 30 dicembre 2009 n. 27845
- Responsabilità del datore di lavoro per assegnazione di mansioni
inidonee al lavoratore, per non aver tenuto conto del parere del medico
competente
- Norme di riferimento: art. 2087 c.c.
Fatto
Con sentenza in data 24.3/14.7.2005 la Corte di appello di L'Aquila, in riforma della sentenza
resa dal Tribunale di Lanciano il 12.4.2002, appellata da B.R., dichiarava che
le mansioni relative al montaggio delle serrature e delle luci targa alla
stessa assegnate erano incompatibili con le sue condizioni di salute (di invalida
civile con riduzione della capacità lavorativa al 50% a causa di emiparesi
spastica sinistra) e dichiarava, quindi, l'illegittimità
del licenziamento alla stessa irrogato, con le connesse statuizioni di
legge, oltre al risarcimento del danno biologico e alla corresponsione della
retribuzione pertinente ai periodi di aspettativa non retribuita goduti.
Osservava in sintesi la corte territoriale che la lavoratrice era stata
addetta, in violazione delle prescrizioni imposte dall'art. 2087
c.c., a mansioni che comportavano l'utilizzazione di entrambi gli arti
superiori, con conseguente sovraccarico dell'unico arto funzionante, anche per
effetto dell'impugnatura obbligata degli utensili di lavoro, della necessità di
direzionamento manuale degli stessi, della pressione da imprimere agli
strumenti e della ripetizione dei movimenti.
E che, risultando il licenziamento per superamento del periodo di comporto
ricollegabile in parte ad assenze per malattia conseguenti all'illegittima
assegnazione delle mansioni, non potevano le stesse computarsi ai fini del
recesso (che, pertanto, risultava intimato prima del superamento del periodo di
comporto "lungo", nella specie applicabile), con conseguente
illegittimità dell'atto dismissivo del rapporto di lavoro e diritto al
risarcimento del danno biologico, oltre alla corresponsione della retribuzione
relativa ai periodi di aspettativa, richiesti per effetto del computo da parte
del datore di lavoro nel periodo di comporto di giorni di assenza in realtà
ricollegabili al comportamento illecito dello stesso.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la SEVEL - Società Europea Veicoli Leggeri spa affidandolo
a tre motivi, illustrati con memoria.
Resiste con controricorso B.R., la quale ha anche proposto ricorso incidentale,
avverso il quale resiste la società ricorrente.
Motivi
della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso principale la società ricorrente
lamenta, ai
sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione dell'art. 2087 c.c.,
artt. 115
e 116 c.p.c. nonché vizio di motivazione.
Osserva, al riguardo, la ricorrente che la sentenza impugnata aveva, fra
l'altro, acriticamente confermato il giudizio, espresso dal ctu (consulente tecnico d'ufficio, ndr) nel
primo grado del giudizio, relativo alla compatibilità fra l'episodio
doloroso
del (OMISSIS) ed una situazione di "sovraccarico lavorativo",
nonostante che le mansioni di preparazione delle serrature fossero da
considerarsi come "attività leggera" (tenuto conto che il peso
complessivo della serratura non superava i 500
grammi e quello
dell'attrezzino di inserimento della molletta in plastica risultava pari
a 119
grammi) e che
lo stesso ctu avesse ricondotto la "patologia del primo dito a scatto
mano
destra ... alla mansione di montaggio serrature solo in termini di
possibilità"; che la sentenza censurata aveva, altresì, erroneamente
ritenuto che la società avesse violato le prescrizioni del medico di
fabbrica,
rese in data (OMISSIS) (le quali indicavano come "controindicate" le
mansioni comportanti vibrazioni
per gli arti superiori) sebbene in esito al giudizio fosse emerso che il
comportamento del datore di lavoro risultasse del tutto incensurabile,
giacché
gli strumenti di lavoro utilizzati dalla B. nell'attività di
preparazione delle
luci targa, cui era stata adibita dal (OMISSIS), non erano tali da
determinare
"particolare intensità di vibrazione e/o oscillazioni trasmessi agli
arti
dell'operatore" (per come aveva accertato lo stesso ctu nominato in
primo
grado); che, in ogni caso, con riferimento almeno al periodo settembre
(OMISSIS),
non era configurarabile un inadempimento imputabile (con conseguente
esclusione
di alcun danno risarcibile), avendo il datore di lavoro confidato nel
giudizio
del medico aziendale ("unico soggetto titolato ... ad esprimere, in
concreto, il giudizio di idoneità alla mansione specifica"), che non
aveva
in precedenza qualificato come controindicati i lavori implicanti
vibrazioni
agli arti superiori. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta
violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2110
c.c.,
nonché vizio di motivazione.
Osserva, al riguardo, che le assenze ricollegabili alla "epicondilite
omerale destra e alla sindrome da compressione del nervo ulnare al
gomito
destro, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non
potevano
essere imputate ad alcuna condotta illecita del datore di lavoro (e,
quindi,
dovevano essere computate nel periodo di comporto), avendo il ctu
ricollegato
tali malattie all'attività lavorativa solo in termini di mera
possibilità ed
essendosi, comunque, la società attenuta alle prescrizioni del medico di
fabbrica.
Con il terzo motivo, infine, la ricorrente prospetta violazione delle
norme
sull'interpretazione dei contratti (art. 1362 c.c., in relazione all'art
19
Disc. Spec. Parte 1 CCNL Metalmeccanici), nonchè vizio di motivazione,
rilevando che la lavoratrice, alla data della richiesta di aspettativa
((OMISSIS)), aveva già superato il periodo di comporto breve (9 mesi),
per cui
non era possibile invocare la disposizione contrattuale relativa al ed.
comporto lungo, e che la sentenza impugnata aveva ricondotto ad una
stessa
malattia ("condropatia ginocchio destro") ulteriori assenze (dal
(OMISSIS)) rispetto alle quali il ctu si era limitato ad esprimere un
mero
giudizio "presuntivo" con obliterazione, peraltro, delle risultanze
mediche emerse nel primo grado del giudizio. Osservava, inoltre, che
erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che la lavoratrice
fosse
stata indotta a chiedere l'aspettativa a causa del comportamento
dell'azienda,
che aveva legittimamente incluso le assenze per le malattie indicate nel
computo del periodo di comporto, operando una non consentita valutazione
a
posteriori delle conseguenze connesse a tale comportamento.
2. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335
c.p.c..
3. I primi due motivi del ricorso principale possono essere esaminati
congiuntamente, in quanto connessi, e vanno rigettati perché infondati.
Ha accertato la sentenza impugnata con riferimento alle malattie
("epicondilite omerale destra e "compressione del nervo ulnare al
gomito destro") che espressamente sono state prese in considerazione ai
fini della valutazione della legittimità del recesso per superamento del
periodo di comporto e per i connessi danni richiesti, che il ctu di
primo
grado, quanto alla prima, "ha convincentemente affermato che l'attività
richiesta alla B. nel periodo (OMISSIS) ha avuto un ruolo di concausa
nell'insorgenza della malattia perchè comportava inevitabilmente un sovraccarico
di funzione dell'arto destro in relazione alla già segnalata menomazione
del
controlaterale; trattavasi, invero, di attività che costringeva a movimenti
ripetuti delle articolazioni degli arti superiori con prolungata
permanenza
del gomito in flessione e conseguente stress sulle strutture
mio-tendinee ed
articolari dell'arto utilizzato"; quanto alla seconda, "che
l'attività cui è stata adibita la B. sino al (OMISSIS)
(caratterizzantesi per movimenti
ripetuti a carico del distretto mano-polso
e per l'utilizzo, almeno per un certo periodo, di strumenti meccanici
automatici potenzialmente idonei a trasmettere vibrazioni e/o
oscillazioni) ha
svolto un ruolo concausale nella manifestazione del quadro
clinico-funzionale
neurologico periferico presentato dalla lavoratrice ...".
A fronte di tali puntuali ed inequivoci accertamenti, la società
ricorrente,
lungi dal denunciare una documentata devianza dai canoni fondamentali
della
scienza medico-legale o dai protocolli praticati per particolari
assicurazioni
sociali (che, come noto, costituisce un vero e proprio vizio della
logica
medico-legale e rientra tra i vizi denunciabili con il ricorso per
cassazione
ex art. 360 c.p.c., n. 5 diversamente dal mero dissenso diagnostico, non
prospettabile in sede di legittimità: v. ad es. Cass. n. 8654/2008;
Cass. n.
20947/2004; Cass. n. 530/1998), ha lamentato una inadeguata
interpretazione, da
parte della corte territoriale, dell'elaborato peritale, che, in realtà,
avrebbe configurato in termini di "mera possibilità" l'esistenza di
un concorso eziologico fra l'insorgenza della malattia e l'attività
lavorativa.
Ma tale censura, che, peraltro, non documenta la asserita contraddizione
rispetto ai passi della relazione espressamente riportati nella
pronuncia
impugnata e sopra trascritti, appare di per se inidonea a incrinare le
conclusioni cui è pervenuta la corte di merito, che, in conformità alla
nozione
legale di concausa, ha riconosciuto l'indubbia efficacia lesiva delle
malattie
accertate, o, in altri termini, l'obiettiva incompatibilità fra le
malattie
stesse e la condizione di invalidità della dipendente, in relazione al
principio dell'equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., che trova,
come
noto, applicazione anche nel settore degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali e, comunque, rispetto agli obblighi di tutela ex
art.
2087 c.c., imponendo di riconoscere un ruolo di concausa anche ad una
minima
accelerazione di una preesistente malattia (v. ad es. Cass. n.
19682/2003).
Ne discende che correttamente le assenze derivanti da tali malattie sono
state
escluse da quelle utili per la determinazione del periodo di comporto,
tenuto
conto del diritto del lavoratore, e tanto più se invalido, di pretendere
- e
correlativamente dell'obbligo del datore di lavoro di ricercare - una
collocazione lavorativa idonea a salvaguardare la salute del dipendente
nel
rispetto dell'organizzazione aziendale in concreto realizzata
dall'imprenditore.
Dovendosi ribadire come il datore di lavoro, fermo restando
l'insindacabilità
dell'assetto stabilito nell'organizzazione dei fattori produttivi, sia
obbligato ad assegnare l'invalido a mansioni compatibili con la natura
ed il
grado delle menomazioni e a reperire, nell'ambito della struttura
aziendale, il
posto di lavoro più adatto alle minorazioni di cui lo stesso è affetto
(cfr. ad
es. Cass. n. 4667/1994; Cass. 11681/1995; Cass. n. 10574/2001; Cass. n.
572/2002).
Alla luce di tali principi, osservati dalla corte di merito, la stessa
ha
insindacabilmente accertato che la B. venne assegnata a
mansioni (di pulizia)
compatibili col suo stato di salute solo nel (OMISSIS); che nemmeno dopo
le
prescrizioni dettate dal medico di fabbrica nel (OMISSIS) (che ebbe a
giudicare
come controindicate attività lavorative comportanti vibrazioni per gli
arti
superiori ovvero la completa funzionalità degli arti superiori ed
inferiore
sinistro) la stessa fu rimossa dalle mansioni in precedenza svolte; che,
peraltro, anche nel periodo precedente, l'attività lavorativa ebbe a
rivestire
un ruolo di concausa rispetto alle malattie in questione, così
evidenziandosi
una obiettiva incompatibilità fra le stesse ed i provvedimenti adottati
dal
datore di lavoro ai fini dell'assegnazione delle mansioni.
E tali conclusioni valgono a dare adeguata giustificazione sia alla
ritenuta
illegittimità del recesso (tenuto conto pure di quanto appresso si
specificherà), sia all'obbligo di risarcimento del danno biologico
riconosciuto
con riferimento a queste stesse malattie.
4. Infondato è anche il terzo motivo.
Basti, al riguardo, osservare che il numero complessivo delle assenze
della B.
è stato accertato, senza contestazioni da alcuna delle parti, nel
precedente
grado del giudizio ("... ritiene la Corte che non vi siano
motivi per discostarsi da tale
valutazione, basata sulla completa ed attenta verifica dei certificati
medici.
Del resto, le parti non hanno formulato specifici motivi di censura
contro le
conclusioni del CTU ..."), ove l'unico motivo di contrasto ha, in
realtà,
riguardato il periodo (breve o lungo) di comporto applicabile.
La sentenza impugnata ha ritenuto applicabile il periodo lungo
(peraltro, di
fatto applicato dalla stessa società ricorrente) sulla base del rilievo
che la
disciplina contrattuale consente di superare il "normale" periodo di
comporto in presenza di eventi morbosi continuativi con assenza
ininterrotta o
interrotta da un'unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a
due
mesi e che, nel caso, per le assenze dal (OMISSIS), era individuabile,
sulla
base delle indagini medico-legali esperite, una unica malattia
("condropatia ginocchio destro").
Prospetta la società ricorrente che si tratta di un giudizio meramente
"presuntivo", ma non riesce, in realtà, ad apprezzarsi sotto quale
aspetto la sentenza impugnata avrebbe realizzato un travisamento delle
conclusioni del ctu (anche con riferimento alle risultanze mediche
emerse nel
giudizio di primo grado, neppure trascritte) e, comunque, quale
documentata
devianza rispetto a canoni fondamentali della scienza medico-legale sia
constatabile negli accertamenti in questione e nel ragionamento logico e
giuridico che, facendo leva sugli stessi, è stato posto a base della
pronuncia
impugnata, che, pertanto, resta esente anche sotto questo aspetto da
alcuna
censura.
Ed eguali valutazioni devono ripetersi, in considerazione della
riscontrata
incompatibilità fra la condizione di minorazione della dipendente e la
collocazione lavorativa alla stessa assegnata dal datore di lavoro,
riguardo
all'obbligo di risarcimento riconosciuto per le richieste di aspettativa
non
retribuita avanzate dalla lavoratrice, dato il plausibile collegamento
che la
sentenza impugnata ha instaurato, sulla base di un motivato accertamento
di
fatto, in questa sede non sindacabile, fra le assenze non retribuite dal
lavoro
e le mansioni illegittimamente assegnate.
5. Con il primo motivo del ricorso incidentale, svolto ai sensi
dell'art. 360
c.p.c., n. 5 B.R. lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione
in ordine al mancato riconoscimento dei danni conseguenti alla malattia
"Sindrome del tunnel carpale destro", oggetto di intervento
chirurgico nel (OMISSIS), sulla quale la corte abruzzese avrebbe, anzi,
omesso
di pronunciarsi.
Con il secondo motivo prospetta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5
violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2059 c.c., artt. 185 e
590
c.p., nonchè vizio di motivazione, osservando che, con riferimento alle
malattie "Sindrome della compressione del nervo ulnare" ed
"Epicondilite omerale destra", la corte territoriale aveva
erroneamente omesso di risarcire il danno morale ex art. 2059 c.c., pur
in
presenza di condotte (lesioni colpose) in astratto riconducibili a
fattispecie
penalmente rilevanti.
6. Il primo motivo è infondato.
Ha accertato la sentenza impugnata che alla B. venne diagnosticata, il
(OMISSIS), "sindrome del tunnel carpale destro", ma che, dato il
breve lasso di tempo trascorso dalla data dell'assunzione, doveva
escludersi
che la malattia fosse stata causata dall'attività lavorativa.
Tale accertamento, che non ha formato oggetto di specifici rilievi,
risulta
alla base dell'esclusione della responsabilità, con la conseguenza che,
in
ordine alla richiesta di risarcimento, né è ipotizzabile una omissione
di
pronuncia (per essere stata la domanda implicitamente rigettata), né,
comunque,
un accertamento privo di adeguata e conducente motivazione.
7. Infondato è anche il secondo motivo.
Ha ritenuto, in proposito, la corte territoriale che la mancanza di
condotte
penalmente rilevanti comportasse di per sé il rigetto della domanda di
risarcimento del danno morale.
Sul punto la pronuncia appare non correttamente motivata in diritto, ma
è,
comunque, conforme al diritto il dispositivo.
Deve, infatti, rilevarsi che, alla luce del sistema bipolare introdotto
in
materia risarcitoria dall'arresto delle SU n. 26972/2008, nella
disciplina del
rapporto di lavoro, ove già numerose disposizioni assicurano una tutela
rafforzata alla persona del lavoratore con il riconoscimento di diritti
oggetto
di tutela costituzionale (artt. 32 e 37 Cost.), il danno non
patrimoniale, per
come ha già precisato questa Suprema Corte (v. sent. n. 10864/2009), è
configurabile, indipendentemente dalla violazione di un precetto penale,
ogni
qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato in
modo
grave i diritti della persona del lavoratore, concretizzando un vulnus
ad
interessi oggetto di copertura costituzionale; questi ultimi, non
essendo
regolati ex ante da norme di legge, per essere suscettibili di tutela
risarcitoria, dovranno essere individuati, caso per caso, dal giudice di
merito, il quale, senza duplicare il risarcimento, dovrà discriminare i
meri
pregiudizi, che si risolvono in disagi o lesioni di interessi privi di
qualsiasi consistenza e gravita, come tali non risarcibili, dai danni
che vanno
risarciti, mediante una valutazione supportata da una motivazione che,
se
congrua e coerente con i principi giuridici applicabili alla materia,
resta
esente dal sindacato di legittimità.
E fermo restando, anche con riferimento all'ambito lavoristico, la
necessità
che sia provato non solo il nesso causale fra la condotta illecita ed il
pregiudizio lamentato, ma anche che sia accertata l'esistenza del danno,
seppure eventualmente a seguito di presunzioni, che, però, in quanto
gravi,
precise e concordanti, debbono assurgere a fonti di prova.
Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha erroneamente dato esclusivo
rilievo
alla incofigurabilità della violazione di un precetto penale (laddove il
danno
morale è risarcibile anche al di fuori di tale contesto), ma,
nell'assenza
della prova di specifici danni, ulteriori a quelli all'integrità
psicofisica
già riconosciuti dal giudice di merito, la domanda va, comunque,
rigettata,
previa correzione della motivazione nei sensi indicati.
8. Avuto riguardo alla reciproca soccombenza, devono integralmente
compensarsi
fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa tra le parti le
spese.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2009.
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Anna
Guardavilla
- Approfondimento - Rassegna di giurisprudenza di legittimità
2004-2009 sulle responsabilità del medico competente e del datore di
lavoro in
materia di sorveglianza sanitaria.
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