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Anno 11 - numero 2275 di giovedì 05 novembre 2009
Sicurezza in agricoltura: linee guida per la prevenzione Le linee guida della Regione Lombardia per la prevenzione di infortuni e malattie nel comparto agricolo: il nuovo modello organizzativo relativo alla sorveglianza sanitaria e la linea operativa per la gestione del parco macchine.
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PuntoSicuro si è occupato più volte in questi mesi dei problemi relativi alla
prevenzione di infortuni e malattie professionali nel comparto
agricolo, sia in relazione agli atti e agli approfondimenti del convegno “Le
nuove norme del testo unico applicate al settore agricolo”, sia in
riferimento a esempi di incidenti che abbiamo trattato, e tratteremo ancora,
nella rubrica “Imparare
dagli errori”.
Mantenendo salda la nostra attenzione relativa alle problematiche del settore,
alle novità e alle eventuali criticità
del Decreto
legislativo 81/2008, segnaliamo in questo articolo due provvedimenti che la
Regione
Lombardia ha emanato per migliorare la sicurezza degli operatori impegnati
nel comparto
agricolo.
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Il primo documento è il Decreto regionale n. 3959 del 22 aprile 2009 relativo
alle “Linee
Guida per la Sorveglianza Sanitaria in Agricoltura”, linee guida che
prevedono appunto una sorveglianza sanitaria comune a tutti i lavoratori del
settore agricolo con accertamenti specifici per sottogruppi: agenti biologi
(zoonosi), addetti agli allevamenti (suini, bovini, ovo-caprini), allergopatie
professionali, rumore, vibrazioni, agenti chimici.
Queste linee guida, a cura del Laboratorio di Approfondimento Agricoltura
Sottogruppo Sorveglianza Sanitaria, partono da un’analisi del bisogno e dalla
constatazione di una “significativa carenza di prevenzione
nel settore”.
È dunque necessario realizzare un “salto nella qualità e quantità degli
interventi preventivi in agricoltura, tenendo anche conto del fatto che, in
questo settore, gli interventi preventivi svolti a favore dei lavoratori si
riverberano anche sulla qualità degli alimenti prodotti e su un maggior
rispetto dell'ambiente da parte delle imprese agricole”.
Con il D. Lgs. 81/2008 – ricordando che il decreto della Regione Lombardia è
precedente all’emanazione del successivo decreto
“correttivo” 106/2009 - si aprirebbe la possibilità che anche i lavoratori
di aziende
famigliari possano accedere, su base volontaria, alla sorveglianza
sanitaria sul luogo di lavoro.
Tuttavia la “possibilità di migliorare la presenza della Medicina e dell'Igiene
del Lavoro in agricoltura richiede una analisi dettagliata della realtà
agricola e delle sue specificità, dato che alcune caratteristiche
‘strutturali’ del settore sono state finora un ostacolo oggettivo a uno
sviluppo sufficiente a garantirne un'efficacia in termini di sanità pubblica e
a permettere la raccolta di dati affidabili”, ad esempio in riferimento alla
“polverizzazione e dispersione sul territorio delle aziende in termini di
addetti - spesso lavoratori autonomi - e di dimensioni”.
Il nuovo modello organizzativo
relativo alla sorveglianza sanitaria si svolgerà su tre livelli diversi:
- realizzazione e progressiva messa a punto di piani di sorveglianza
sanitaria: si partirà “sulla base di un protocollo minimo, ritenuto
indispensabile, dal quale partire per perfezionare le proposte ed individuare
protocolli per specifici settori di produzione;
- “messa a punto di proposte organizzative specifiche, centrate sulla
collaborazione con le Associazioni che possono svolgere un'azione di consenso e
di incoraggiamento utilissima per creare la consapevolezza della necessità
della Sorveglianza Sanitaria;
- individuazione di specifici settori critici, e preparazione di specifiche
indicazioni”.
Un problema particolarmente rilevante nel settore è rappresentato ad esempio
dal lavoro avventizio, stagionale e temporaneo. “Saranno messe a punto
specifiche indicazioni, per armonizzare a livello regionale l'approccio a
questo problema e saranno realizzate specifiche sperimentazioni, per mettere a
punto indicazioni organizzative adeguate”.
Un secondo documento emanato dalla Regione Lombardia è il Decreto n. 120 del 14
gennaio 2009 relativo alla “Linea
operativa gestione parco macchine per il contenimento degli eventi
infortunistici nel comparto agricolo”.
Si parte dalla constatazione che “la maggioranza degli infortuni gravi e
mortali, e una quota importante di infortuni "minori" in agricoltura,
si verifichi in occasione di utilizzo di macchine
agricole”.
E dunque “un migliore controllo del parco macchine porterà quindi
inevitabilmente ad una riduzione degli infortuni nel settore”, come attestato
dall'evoluzione cui si è assistito nel territorio lombardo in questi anni:
“riduzione del 27% in sei anni, con punte fino al 42% laddove si è maggiormente
sviluppata una politica di prevenzione”.
La meccanizzazione
– continua il documento - è “ormai capillare in agricoltura” e le
macchine/attrezzature più diffuse sono:
- “trattori,
in dimensioni estremamente variabili, fino a macchine inferiori a 600 Kg per
giardinaggio;
- motocoltivatori e motozappatrici;
- attrezzature per la lavorazione del terreno (aratri, erpici, frese, ...);
- macchine per la coltivazione (seminatrici, spandiconcime, irroratrici,...);
- macchine semoventi/trainate per la raccolta dei prodotti
(mietitrebbiatrici, trinciacaricatrici, carri semoventi,
raccoglifrutta, rotoimballatrici, ...);
- macchine per il verde (tagliaerba, motosega,
spaccalegna, ...);
- macchine per zootecnia (desilatrici,
miscelatrici, trinciatrici, distributrici di insilati, ...)”.
Le “norme armonizzate cui fare riferimento per la messa a norma delle macchine
e le linee guida esistenti per l'adeguamento dell'usato” sono elencate
nell’Allegato 1 del documento.
Il documento regionale si occupa in specifico della “gestione della sicurezza
delle macchine, la gestione del deposito e del magazzino ricambi, la gestione
dell'impianto di erogazione del carburante”.
Ad esempio in relazione alla gestione
della sicurezza delle macchine occorre definire un responsabile della
gestione che garantisca per ogni macchina i seguenti requisiti:
- “presenza del libretto di uso e manutenzione di tutte le macchine e
attrezzature;
- certificato
di conformità per le macchine/attrezzature costruite dopo l'entrata in
vigore del D.P.R. 459/96;
- libretto di circolazione per le macchine targate;
- scheda di manutenzione per singola macchina - per trattori, macchine
semoventi e trainate complesse -, di norma previsto anche dal costruttore,
recante almeno le seguenti informazioni: data, descrizione del tipo di
intervento (con esplicitazione dei controlli effettuati su protezioni
"salvavita" - protezione completa in caso di ribaltamento, prese di
forza, cardani, protezioni da contatto con organi in movimento) (Allegato 2:
scheda tipo esemplificativa);
- controlli per la circolazione stradale per le macchine a ciò tenute;
- in caso di acquisto di macchina nuova o usata la presenza di tutti i
requisiti di legge e la garanzia della formazione degli utilizzatori;
- In caso di cessione di macchina la individuazione, nel caso necessiti di
interventi per la messa a norma, della figura che ha in capo tale incombenza”.
Ricordiamo infine la presenza di diversi allegati
al documento:
- allegato 1 con i riferimenti a norme armonizzate e linee guida;
- allegato 2: schede di manutenzione;
- allegato 3: indicazioni relative ai locali di deposito macchine e attrezzi;
- allegato 4: indicazioni relative alle officine di manutenzione;
- allegato 5: indicazioni relative ai depositi di liquidi infiammabili e/o
combustibili.
Regione
Lombardia - Direzione Generale Sanità - Decreto N. 3959 del 22 aprile 2009 -
Linee guida per la sorveglianza sanitaria in agricoltura.
Regione
Lombardia - Direzione Generale Sanità - Decreto N. 120 del 14 gennaio 2009 -
Linea operativa gestione parco macchine per il contenimento degli eventi
infortunistici nel comparto agricolo.
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