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Anno 12 - numero 2454 di lunedì 16 agosto 2010
Rischio chimico: gli errori delle valutazioni dei rischi Un’indagine conoscitiva sulla redazione dei documenti di valutazione del rischio chimico: solo il 12,9 % delle valutazioni sono risultate corrette. Gli errori riscontrati, l’incompetenza dei consulenti, la necessità di modifiche normative.
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PuntoSicuro ha presentato nei giorni scorsi gli atti del workshop “Rischio
chimico - il ruolo dell´Igienista Industriale alla luce delle novità introdotte
dalla legislazione italiana ed europea" che si è tenuto il 18 febbraio
2010 a Bologna con l’organizzazione della sezione territoriale AIDII Toscana Emilia-Romagna, dell’Ordine dei Chimici di
Bologna e Ravenna e di ARPA
Emilia-Romagna.
Ci soffermiamo su uno degli interventi presentati al convegno che affronta un
problema scottante: le deficienze, gli errori
relativi alle valutazioni del rischio chimico nelle piccole imprese.

In “Il
Documento di Valutazione del rischio chimico nelle piccole imprese: descrizione
dello stato dell'arte in un campione di aziende con indicazioni operative di
miglioramento della qualità della valutazione del rischio chimico” - a
cura del Dott. Gianfranco Sciarra -
viene presentata un’indagine conoscitiva su come vengono redatti i documenti di
valutazione del rischio chimico dopo quasi otto anni dall'entrata del D.Lgs
25/2002 e dell'obbligo di effettuare la valutazione
del rischio chimico.
A questo scopo in collaborazione con alcune U. F. di PISLL (Igiene, Prevenzione
e Sicurezza nei luoghi di Lavoro), sono state raccolte ed esaminate 62 valutazioni di rischio
chimico provenienti dalle aziende di alcune zone delle province di Siena e
Grosseto.
Le valutazioni erano relative a moltissimi comparti lavorativi: calzature, gas,
metalmeccanica, parrucchieri, tipografie, trattamento acque reflue e rifiuti, pulizia,calcestruzzi,
…
Tuttavia nel 20 % circa dei casi erano relative al comparto
agricoltura/produzione vino e per il 30% circa al comparto legno/falegnameria.
Alcuni dati relativi alle valutazioni:
- in 16 valutazioni non è riportato il numero di addetti esposti a rischio;
- 7,43 è il numero medio di addetti rilevato dalle valutazioni che lo
riportano;
- la redazione delle valutazioni è stata fatta da datore di lavoro (in 10 casi),
consulente (47), autore non dichiarato (5);
- nel 30% circa dei casi è assente un metodo specifico o sono utilizzati metodi
e modelli non dichiarati e non conosciuti dagli esaminatori;
- quasi nel 30% dei casi è stato utilizzato lo strumento di analisi MoVaRisCh.
Per schematizzare i risultati dell'indagine sono state raggruppate le
valutazioni in quattro categorie:
- “valutazioni completamente insufficienti o sbagliate: valutazioni che per
omissioni di rischi palesemente presenti, per gravi mancanze rispetto alla
normativa ecc. risultano inaccettabili” (le valutazioni di questa categoria
sono state il 67,7%!);
- “valutazioni moderatamente insufficienti: valutazioni che pur coerenti nella
forma presentavano lacune o considerazioni sbagliate” (19,4%);
- “valutazioni
sufficienti: valutazioni che seppure in presenza di qualche imperfezione o
errore nel complesso sono risultate sufficienti al primo (esame in cieco) ed al
secondo (esame di verifica condotto insieme al personale che aveva effettuato
il sopralluogo)” (9,7%);
- “valutazioni pienamente sufficienti: valutazioni corrette sotto ogni punto di
vista” (3,2%).
In definitiva su 62 valutazioni solo 8
(12,9%) sono risultate corrette.
Nella parte relativa alle “perle del consulente” l’autore raccoglie alcuni
esempi negativi:
- “trattamento acque: il valutatore
non valuta il rischio
chimico del laboratorio di analisi poiché i reattivi utilizzati sono troppi
e quindi risulta impossibile valutare il rischio che ne deriva;
- trattamento rifiuti tossici: il
valutatore ammette la presenza di numerosi cancerogeni
ma dice che essendo il contatto solo potenziale non sì possono effettuare
misure e quindi consiglia al medico competente di effettuare il monitoraggio
biologico per i cancerogeni
dotati di BEI (valori limite biologici, ndR);
- azienda di trasformazione traversine
ferroviarie dismesse e azienda
trattamento rifiuti: i due valutatori ammettono l'esposizione ad IPA (idrocarburi
policiclici aromatici, ndR) ed effettuano misure di esposizione personale,
confrontano però (secondo il primo valutatore ‘conformemente a quanto indicato
dall'AIDII’) la somma delle concentrazioni di IPA
riscontrate in analisi con il Valore Limite di 0,2 mg/m3 relativo al
‘catrame e pece di carbone —prodotti volatili’, che è riferito agli estraibili
in benzene di cui gli IPA sono solo una frazione;
- azienda di produzione di mattoni e
tegole: il valutatore misura l'esposizione a silice
libera cristallina con un selettore inadatto e per periodi brevi. I
risultati analitici mostrano valori inferiori al Limite di Quantificazione che
però risulta essere sovrapponibile al Valore Limite ACGIH, ciò nonostante si
ritiene che l'esposizione sia accettabile;
- azienda metalmeccanica: il
valutatore dichiara la presenza di 22 prodotti con frase
di rischio R45 e per la valutazione utilizza il Mova Risch traendone un
giudizio di rischio moderato. Ad un successivo sopralluogo della USL risulta
che le sostanze R45 non sono presenti in azienda poiché il valutatore, per un
errore di copia e incolla, le ha inserite erroneamente”.
Da questa analisi delle valutazioni l’autore conclude che:
- “nella grandissima maggioranza dei
casi i valutatori sono del tutto incompetenti o peggio in mala fede;
- la valutazione del rischio, anche quando palesemente sbagliata o
insufficiente, non è stata mai contestata dal Medico
Competente che pure la sottoscrive;
- l'uso dei modelli quali Inforisch
o MovaRisch, per quanto ormai considerati solo strumenti preliminari di
indagine, è quasi sempre totalmente scorretto;
- quasi sconosciuto l'uso di misure di esposizione anche nei casi cui vi è
obbligo di legge (cancerogeni)”.
Cosa fare di fronte a questo quadro
desolante?
Secondo l’autore la “mancanza di una qualsiasi regolamentazione della
professione di Igienista Industriale” non permette, anche agli organismi di
controllo, di mettere in atto interventi, sanzioni contro il professionista
incompetente. E spesso l'intervento contro il datore di lavoro, almeno nel caso
delle microaziende, “penalizza un soggetto che in buona fede si è fidato del
consulente”.
Occorre dunque “un impegno congiunto degli enti istituzionali e delle Società
Scientifiche affinché venga modificata la legislazione” introducendo la figura
di “Igienista Industriale Competente”
– o, come aggiunge l’autore, un altro nome corrispondente – “alla quale
corrisponda un livello di formazione e verifica della formazione adeguato e
documentato”.
Nell’attesa di una nuova legislazione, l’autore ricorda che in Regione Toscana si sta sviluppando
uno strumento di facile consultazione, un “Portale
Agenti Chimici” per mettere a
disposizione di tutti gli attori interessati alla valutazione del rischio
chimico (consulenti, datori di lavoro, medici competenti, SPP, RLS, lavoratori)
idoneo materiale relativo a:
- tipologia di rischi per settore produttivo;
- tecniche di valutazione dell'esposizione;
- livelli
espositivi conosciuti;
- informazioni per il Medico Competente.
“Il
documento di valutazione del rischio nelle piccole imprese: descrizione dello
stato dell’arte in un campione di aziende con indicazioni operative di
miglioramento della qualità della valutazione del rischio chimico”, Dott.
G. Sciarra, intervento al workshop “Rischio chimico - il ruolo dell´Igienista
Industriale alla luce delle novità introdotte dalla legislazione italiana ed
europea" (formato PDF, 2.655 kb).
Commenti alla pagina.
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