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Rischio chimico: agenti pericolosi e valutazione del rischio

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Valutazione del rischio incendio

03/08/2009

Disponibile in rete un documento prodotto dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata sul rischio chimico. Le definizioni di agenti chimici pericolosi, le indicazioni di pericolo e la valutazione del rischio.

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Sul sito dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata è presente un documento prodotto dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Università e dedicato al “Rischio chimico”, rischio che, nei luoghi di lavoro, è riconducibile all’insieme dei rischi per la sicurezza e la salute connessi con la presenza di agenti chimici pericolosi.
 
 
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Per agenti chimici pericolosi si “intendono le sostanze ed i preparati che, in base alle loro caratteristiche chimiche, chimico-fisiche, e tossicologiche, sono classificati nelle categorie di pericolo di cui al D.Lgs. 52/97 e al D.Lgs. 285/98 e s.m., o che rientrano, comunque, nei criteri di classificazioni ivi previsti”.
Ricordiamo che nel Decreto legislativo 81/2008 (emanato successivamente alla pubblicazione del presente documento) all’articolo 222 riguardo a questi agenti chimici si indica:
 
Art. 222.
Definizioni
 
(…)
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;
(…)
 
Il documento si sofferma poi sui simboli ed indicazioni di pericolo per sostanze e preparati infiammabili, tossici, nocivi, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, estremamente infiammabili, altamente tossici, pericolosi per l’ambiente, cancerogeni, mutageni e teratogeni.
 
Ad esempio le sostanze cancerogene, mutagene e teratogene (capaci di dare effetti dannosi sulle capacità riproduttive e difetti generici ereditari) non hanno pittogramma.
Tuttavia le sostanze:
- cancerogene possono essere indicate con i pittogrammi delle sostanze “nocive” e “tossiche” e con le “frasi di rischio” R45 e R49;
- mutagene e teratogene possono essere indicate con i pittogrammi delle sostanze “nocive” e “tossiche” e con le relative “frasi di rischio”.
Si ricorda che gli “inerti, i bitumi ed i conglomerati non sono classificati come agenti chimici pericolosi”.
 
Dunque si ha rischio chimico quando sono presenti:
- rischi per la sicurezza (rischi infortunistici):  di “incendio, esplosioni, contatto con sostanze aggressive e/o corrosive (ustioni chimiche, corrosione di materiali e degrado di impianti, ecc”;  - rischi per la salute (rischi igienico-ambientali): da “esposizioni a sostanze tossiche e/o nocive e, se assorbite, con potenziale compromissione dell’equilibrio biologico (intossicazione o malattie professionale)”.
E dunque un “rischio chimico si concretizza nel momento in cui sul posto di lavoro si realizzano le condizioni per cui risultano contemporaneamente presenti i due fattori di rischio:
- presenza di agenti chimici pericolosi (fattori di rischio chimico);
- presenza di condizioni di esposizione (fattori di rischio espositivo)”.
 
Il documento si occupa poi dei problemi relativi alla valutazione del rischio chimico, offrendo uno schema operativo per la valutazione del rischio (a seconda dei risultati possono essere necessarie solo alcune delle fasi indicate):
- prima fase: ricerca delle fonti di rischio e della presenza di agenti chimici pericolosi (“esame del ciclo lavorativo finalizzato all’individuazione della presenza, intenzionale o non, di agenti chimici pericolosi nelle varie lavorazioni o operazioni”);
- seconda fase: ricerca dei rischi per la sicurezza - ad esempio di incendio e esplosione - e dei rischi per la salute conseguente ad esposizione a sostanze pericolose per la salute (“analisi dei sistemi di lavorazione, della natura delle sostanze e delle caratteristiche intrinseche di pericolosità nell’ambito delle modalità lavorative e quindi delle conseguenti modalità di esposizione: sistemi di sicurezza in atto”);
- terza fase: misura delle condizioni di esposizione ai fattori di rischio per la sicurezza e la salute (verifica delle situazioni di rischio per la sicurezza e applicazione delle norme; misura dei livelli di esposizione a sostanze pericolose per la salute, con elaborazione statistica dei risultati);
- quarta fase: valutazione del rischio chimico. “Valutazione dei rischi per la sicurezza (normativa e norme di buona tecnica)” e “valutazione dei rischi per la salute attraverso confronto “ragionato” dei risultati con i valori limite di esposizione (V.L.E.) e con gli indicatori biologici di esposizione (I.B.E.)”. A tutto questo consegue la definizione dei conseguenti interventi di prevenzione e protezione.
 
Il documento continua con alcune indicazioni relative agli interventi di prevenzione e protezione, ad esempio riguardo ai criteri di priorità e agli interventi di prevenzione indiretta possibili.
 
Ricordiamo infine che per approfondire le problematiche della valutazione del rischio chimico alla luce del D.Lgs. 81/2008 è possibile consultare un documento già presentato da PuntoSicuro: “La valutazione del rischio chimico nei laboratori di ricerca: analisi critica dei modelli di calcolo alla luce del nuovo testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
 
 
 
Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, “Rischio chimico” (formato PDF, 393 kB).



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Rispondi Autore: michela pesciatini - likes: 0
17/08/2009 (04:54)
Salve a tutti. Sono un tecnico strumentale della Medicina del Lavoro e tramite l' unità mobile con la quale ci spostiamo per esercitare il servizio direttamente nelle sedi di lavoro, vedo ogni giorno le condizioni nelle quali gli operai svolgono il loro lavoro e vorrei conoscere più a fondo il reale rischio di intossicazione da sostanze chimiche al quale si sottopongono i suddetti quotidianamente e quali sono l' impianti di sicurezza che dovrebbero avere le ditte per le quali lavorano. Saluti e grazie

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