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Anno 12 - numero 2416 di venerdì 11 giugno 2010
REACH: modificato un allegato delle schede di sicurezza Modificato l’allegato II del regolamento REACH: nuovi contenuti per le schede di dati della sicurezza previste per le sostanze e i preparati pericolosi.
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Con regolamento n. 453/2010 in vigore dal 20 giugno 2010, è stato modificato
l’allegato II del Regolamento
1907/2006 (REACH), che indica i contenuti delle schede di dati della
sicurezza previste per le sostanze e i preparati pericolosi.
La modifica si è resa necessaria in previsione del fatto che le direttive
67/548/CE (classificazione delle sostanze pericolose) e 1999/45/CE
(classificazione dei preparati pericolosi) saranno sostituite dal Regolamento
1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e
all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Il regolamento (CE) n. 1907/2006 è quindi così modificato:
1. a decorrere dal 1° dicembre 2010:
“- l’allegato II è sostituito dall’allegato I del presente regolamento;
- all’allegato VI, punto 3.7, nel titolo le parole «(cfr. punto 16 della
scheda
di dati di sicurezza)» sono sostituite da «(cfr. sezione 1 della scheda
di dati
di sicurezza)»;”
2. a decorrere dal 1° giugno 2015:
“l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 è sostituito
dall’allegato II
del presente regolamento.”
3. Fino al 1° dicembre 2010:
“- i fornitori di sostanze
che applicano l’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1272/2008
possono applicare l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, come
modificato dall’articolo 1, punto 1, del presente regolamento.
- i fornitori di miscele possono applicare l’allegato II del regolamento
(CE)
n. 1907/2006, come modificato dall’articolo 1, punto 1, del presente
regolamento.”
4. Fino al 1° giugno 2015:
“- i fornitori di miscele che applicano l’articolo 61, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1272/2008 possono applicare l’allegato II del
regolamento
(CE) n. 1907/2006, come modificato dall’articolo 1, punto 2, del
presente
regolamento.
- i fornitori di miscele che applicano il paragrafo 3 devono indicare
nella
sottosezione 3.2 delle pertinenti schede di dati di sicurezza la
classificazione delle sostanze indicate in tale sottosezione in
conformità
della direttiva 67/548/CEE, comprese l’indicazione di pericolo, le
lettere che
indicano il simbolo e le frasi R, oltre alla classificazione che
comprende le indicazioni
di
pericolo in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008.
- i fornitori di miscele che applicano
il paragrafo 3 devono indicare nella sottosezione 2.1 delle pertinenti
schede
di dati di sicurezza, la classificazione della miscela in conformità
della
direttiva 1999/45/CE, oltre alla classificazione che comprende le
indicazioni
di pericolo in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008.
- i fornitori di miscele che soddisfano i criteri di classificazione in
conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008, quando applicano il
paragrafo 3
dovranno indicare le sostanze che presentano un pericolo per la salute o
l’ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE nella sottosezione 3.2
delle
pertinenti schede di dati di sicurezza, qualora tali sostanze siano
presenti in
concentrazioni uguali o superiori al più basso tra i valori elencati al
punto
3.2.1, lettera a), dell’allegato II del presente regolamento oltre alle
sostanze indicate al punto 3.2.1 dello stesso allegato.
- i fornitori di miscele che non soddisfano i criteri di classificazione
in
conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008, quando applicano il
paragrafo 3
dovranno indicare le sostanze che presentano un pericolo per la salute o
l’ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE nella sottosezione 3.2
delle
pertinenti schede di dati di sicurezza, qualora tali sostanze
siano presenti in concentrazioni singole uguali o superiori all’1 % in
peso
nelle miscele non gassose e allo 0,2 % in volume nelle miscele gassose,
oltre
alle sostanze indicate al punto 3.2.2 dell’allegato II del presente
regolamento.”
5. Fatto salvo l’articolo 31, paragrafo 9, del regolamento (CE) n.
1907/2006:
- per le sostanze immesse sul mercato prima del 1 o dicembre 2010, per
le quali
non vale l’obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità
dell’articolo 61, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008, non è
necessario sostituire la scheda di dati di sicurezza con una scheda di
dati di
sicurezza conforme alle prescrizioni dell’allegato I del presente
regolamento
prima del 1 o dicembre 2012.
- le miscele immesse sul mercato prima del 1 o giugno 2015, per le quali
non
vale l’obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità
dell’articolo 61, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008, non è
necessario sostituire la scheda di dati di sicurezza con una scheda di
dati di
sicurezza conforme alle prescrizioni dell’allegato II del presente
regolamento
prima del 1 o giugno 2017.
- le schede di dati di sicurezza per le miscele fornite ai destinatari
almeno
una volta prima del 1 o dicembre 2010 possono continuare ad essere
utilizzate e
non è necessario che siano conformi alle prescrizioni dell’allegato I
del
presente regolamento fino al 30 novembre 2012.
Commissione
Europea
- Regolamento (UE) N. 453/2010 del 20 maggio 2010 recante modifica del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la
restrizione
delle sostanze chimiche (REACH).
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