Dal 1999 quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro per RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza.
Disponibili le indicazioni operative relative alla protezione dei lavoratori dall'esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ROA). L’obbligo di valutazione di questo rischio entra in vigore il 26 aprile 2010.
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Il Coordinamento Tecnico delle Regioni in collaborazione con l'Ispesl ha
recentemente aggiornato il documento “Decreto
Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e
protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di
lavoro - Indicazioni operative”.
Il documento era già stato aggiornato
al D.lgs. 106/09 nel mese di novembre 2009, questa nuova versione aggiorna
anche il Capo V relativo alla protezione dei lavoratori dall'esposizione a
radiazioni ottiche artificiali.
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Ricordiamo che l’art.
306 c. 3 del D.lgs.
81/08 ha previsto il differimento dell’entrata in vigore delle
disposizioni
di cui al Titolo VIII - Capo V recante "Protezione dei lavoratori dai
rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali".
L’obbligo per il datore di lavoro di valutare il rischio derivante
dall’esposizione a radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con
particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e
sulla
cute, sarà in vigore dal 26 aprile 2010.
La violazione dell’obbligo di valutazione del rischio costituisce, per
il
datore di lavoro, contravvenzione sanzionata alternativamente con
l’arresto da
3 a 6 mesi o con l’ammenda da € 2.500 a € 6.400 (cfr. art. 55 co. 1
lett. a)).
Si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi se la violazione è
commessa:
- nelle aziende di cui all’art. 31 co. 6 lett. a), b), c), d), f) e g);
- in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a
rischi
biologici di cui all’art. 268 co. 1) lett. c) e d), da atmosfere
esplosive,
cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione
smaltimento e
bonifica di amianto;
- per le attività disciplinate da Titolo IV caratterizzate dalla
compresenza di
più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200
uomini-giorno. (cfr. art. 55 co. 2)
Questo documento è quindi di grande utilità in quanto presenta una serie
di
FAQ: risposte ai quesiti che più frequentemente vengono posti ai tecnici
del
settore.
- Come ci si deve comportare in caso di lavorazioni che espongono al
rischio di
radiazioni
ottiche naturali?
- Cosa sono e dove sono presenti, sono prodotte o vengono utilizzate le
ROA nei
luoghi di lavoro?
- Da quando il Capo V del Titolo VIII del DLgs.81/2008 è pienamente in
vigore?
- Quali sono i rischi per la salute e la sicurezza che si vogliono
prevenire?
- Quali caratteristiche deve avere il “personale adeguatamente
qualificato” che
effettua la valutazione
del
rischio?
- Come si può effettuare la valutazione del rischio di esposizione alle
ROA?
- Quali sono le condizioni nelle quali la valutazione del rischio può
concludersi con la “giustificazione” secondo cui la natura e l’entità
dei
rischi non rendono necessaria una valutazione più dettagliata?
- E’ disponibile un elenco di situazioni lavorative che devono essere
certamente valutate?
- Quali fonti sono utilizzabili per la valutazione del rischio?
- Come gestire la valutazione del rischio per i soggetti particolarmente
sensibili?
- In quali casi e con quali modalità i fabbricanti sono tenuti a fornire
informazioni sui livelli di emissione di ROA?
- Ai fini della valutazione del rischio, è sempre necessario misurare
e/o
calcolare?
- Come si effettua la valutazione dei livelli di esposizione senza
eseguire
misure?
- Come si effettua la valutazione dei livelli di esposizione eseguendo
misure?
- Quali sono le specifiche indicazioni per le misurazioni di esposizioni
a
sorgenti pulsate di radiazioni coerenti e non coerenti?
- Come interpretare i valori limite presenti nelle tabelle dell’Allegato
XXXVII
del DLgs.81/2008?
- Quali sono le tipologie degli strumenti di misura e qual è la
periodicità
della taratura?
- Quali misure tecniche e organizzative adottare all’esito della
valutazione?
- Quali sono i criteri di scelta dei DPI per la protezione
degli
occhi e del viso da radiazioni ottiche?
- Alla luce delle indicazioni del Capo V, Titolo VIII, DLgs.81/2008 come
deve
essere strutturata e che cosa deve riportare la Relazione Tecnica?
- Quando far partire la informazione/formazione?
- Quali sono i contenuti della informazione e formazione dei lavoratori?
- Quando è necessario far partire la sorveglianza
sanitaria?
- Quali sono i soggetti particolarmente sensibili al rischio?
- Qual è il ruolo della segnaletica e della delimitazione delle aree?
- Quali sono le ricadute della legislazione sulla prevenzione e
protezione dai
rischi delle ROA sui DUVRI
e sui PSC/POS?
- Quali sono le norme principali citate in questo documento?
Tutte le risposte sono disponibili nel documento che chiarisce a fondo
l’argomento e fornisce risposte complete. Ne pubblichiamo un esempio.
“Come si può effettuare la valutazione
del rischio di esposizione alle ROA? Per effettuare la valutazione del rischio di esposizione alle ROA lo
schema
di flusso consigliato è il seguente:
. Conoscenza delle sorgenti: è
necessario preliminarmente censire le sorgenti ROA (attenzione a non
limitarsi
a consultare inventari spesso non correttamente aggiornati) ed
acquisirne i
dati forniti dai fabbricanti o, in loro assenza, da documenti tecnici o
lavori
presenti in Letteratura che trattano sorgenti analoghe. Utilizzare, ove
disponibile, la classificazione delle sorgenti secondo le norme tecniche
specifiche o la conformità a standard tecnici, può consentire la
“giustificazione” che permette di non effettuare una valutazione
approfondita
del rischio in quanto trascurabile (vedi Punto 5.07), ovvero di
stabilire
direttamente (senza effettuare misurazioni - vedi Punto 5.13) il
superamento o
meno dei valori limite.
· Conoscenza delle modalità espositive:
tutte le attività che comportano o possono comportare
l’impiego di sorgenti ROA devono essere censite e conosciute a fondo; in
particolare devono essere individuate le tipologie di sorgenti, le
modalità di
impiego ed i luoghi in cui sono operanti, acquisendo, se possibile, i
“layout”
o le planimetrie dove sono installate le sorgenti. Per potere valutare i
lavoratori a rischio e la loro effettiva esposizione è importante
acquisire
anche i tempi, le distanze e le modalità di esposizione per le sorgenti
non
coerenti, mentre per quelle laser è importante verificare anche
eventuali
riflessioni.
· Esecuzione di misure: nel caso non
siano disponibili i dati del fabbricante o non vi siano riferimenti a
standard
tecnici specifici, è necessario effettuare delle misure strumentali
secondo
le indicazioni fornite da norme tecniche specifiche (vedi Punti 5.14 e
5.15).
Le misure devono essere eseguite con strumentazione adeguatamente
tarata,
dotata di caratteristiche idonee ai parametri da rilevare (vedi Punto
5.17).
· Esecuzione di calcoli: partendo dai
dati forniti dal fabbricante,
dai dati di letteratura o dai valori misurati, mediante appositi calcoli
si
ottengono le grandezze necessarie al confronto con i valori limite (es.:
dall’irradianza spettrale fornita dal costruttore o misurata, si stima
l’irradianza efficace).
· Confronto con i valori limite: i
risultati acquisiti dalle fasi precedenti (dai dati dei produttori, dai
dati di
bibliografia, da misure strumentali o da calcoli) devono essere
confrontati con
i valori limite previsti nell’Allegato XXXVII del DLgs.81/2008 per
stabilire il
possibile superamento o meno di tali valori.
Utili riferimenti per la conduzione della valutazione del rischio da ROA
non
coerenti sono presenti nell’allegato A delle norme UNI EN 14255-1 e UNI
EN
14255-2. Tale approccio può essere esteso alla valutazione del rischio
da
radiazioni laser che ha valido riferimento anche nella norma CEI EN
60825-1 e
nelle guide per l’utilizzatore (CEI 76 fascicolo 3849R e fascicolo 3850R
per le
varie applicazioni) e nella norma CEI 76-6”.