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Radiazioni Ottiche Artificiali: gli apparati laser
Una scheda tecnica dell’Ispesl affronta i rischi degli apparati laser negli ambienti di lavoro. Le tipologie di rischio, la classificazione dei laser, la normativa e le misure di prevenzione. Il 26 aprile entrano in vigore le disposizioni sulle ROA.
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L’ Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (Ispesl)
raccoglie sul suo sito una serie di schede tecniche,
realizzate dai dipartimenti tecnico-scientifici dell’Istituto, che permettono
di conoscere i rischi e le misure di prevenzione in relazione a numerosi rischi
professionali.
La scheda che presentiamo oggi - intitolata “Apparati
laser in ambienti di lavoro: utilizzo in sicurezza” e curata dal Dott.
Carlo Grandi (Ispesl) - si occupa dei rischi relativi all’utilizzo dei laser (Light Amplification by
Stimulated Emission of Radiation), sorgenti di radiazione ottica con
caratteristiche peculiari e con numerosissime applicazioni in ambito
industriale, sanitario, nelle telecomunicazioni e nella ricerca.
Ne parliamo anche in relazione al fatto che il 26 Aprile 2010 sarà pienamente in vigore e quindi sanzionabile il
Capo V del Titolo VIII del Decreto
legislativo 81/2008sulla
prevenzione del "Rischio da esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali".
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Rischi
professionali In relazione ai rischi
da
laser, l’autore evidenzia diverse
tipologie di rischio:
- rischio da radiazione ottica: un
rischio che “riguarda esclusivamente i due distretti corporei
direttamente
raggiungibili dalla radiazione
ottica, ossia l’apparato oculare e la cute”. Tipologia e entità
dell’eventuale effetto dipendono, “oltre che dal tessuto considerato,
dalla
lunghezza d’onda del laser, dalla potenza, dalla modalità di emissione
in
continuo o a impulsi, dal tempo di esposizione”. Ad esempio a livello di
occhi
si possono avere lesioni della retina (fenomeni di focalizzazione del
fascio
radiante), ustioni (laser a infrarossi), cheratiti e cataratta (laser
UV) e
discomfort visivo. Riguardo alla cute “i rischi sono riconducibili a
ustioni
(laser a infrarossi), cancerogenesi (laser UV) e fotosensibilizzazione”;
- rischio di tipo elettrico: sono
presenti nei laser a “maggior potenza, che richiedono la presenza di
correnti a
tensione e intensità elevate”. La presenza del rischio può dipendere da
diversi
fattori, ad esempio da un imperfetto
isolamento o da “eventi accidentali che causano traumi meccanici al
dispositivo”;
- rischio di esplosioni e incendi:
legato “all’irraggiamento accidentale di substrati infiammabili o
esplosivi con
laser di potenza”;
- rischio tossico: può dipendere
dall’apparato laser medesimo, ad esempio da “perdite dei liquidi
criogenici
utilizzati per la refrigerazione dei laser di potenza durante il
funzionamento”
e da produzione di prodotti di combustione “per irraggiamento
accidentale o
deliberato di materiale organico e/o biologico”.
Classificazione e Normativa L’autore ricorda che i laser sono stati classificati in funzione della pericolosità delle emissioni
radianti.
A titolo esemplificativo ricordiamo che si parte da una classe
1 (laser che sono sicuri nelle condizioni di funzionamento
ragionevolmente prevedibili, compreso l’impiego di strumenti ottici per
la
visione diretta del fascio) e si arriva alla classe 4 (laser che sono in grado di provocare riflessioni diffuse
pericolose. Possono causare lesioni alla cute e potrebbero anche
costituire
pericolo d’incendio. Il loro utilizzo richiede estrema cautela).
Per visionare le specifiche delle classi intermedie (1M, 2, 2M, 3R, 3B)
vi
invitiamo a leggere il documento originale che presenta diverse tabelle
esplicative in merito alla classificazione e ai rischi professionali.
Per prevenire i rischi associati all’utilizzo degli apparati laser sono
stati
formulati nel tempo standard e protocolli di
sicurezza.
Ad esempio sono stati fissati dall’ICNIRP
(International Commission on Non Ionizing Radiation Protection) i limiti di esposizione alla radiazione
laser.
Limiti che sono stati acquisiti nella Direttiva 2006/25/CE relativa alla
tutela
dei lavoratori esposti a radiazioni
ottiche
artificiali durante il lavoro, recepita poi come Capo V “Protezione
dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni
ottiche
artificiali” del titolo VIII del Decreto legislativo 81/2008
(l’entrata in vigore delle disposizioni di questa parte è fissata per il
prossimo 26 aprile 2010).
In particolare i limiti di esposizione alla radiazione laser nel Testo
Unico
sono riportati nell’allegato XXXVII,
parte seconda.
L’autore ricorda che, per la protezione dei lavoratori che utilizzano
sorgenti
laser, ci si può avvalere anche delle norme
tecniche “CEI EN 60825-1, 1995, CEI 76-6, 2001 e, per quanto
riguarda i dispositivi
di
protezione individuale per gli occhi, delle norme UNI EN 207, 2003 e
UNI
EN 208, 2003”.
Misure di prevenzione e protezione Le misure di tutela sono modulate in funzione della classe di
appartenenza
del dispositivo laser, ma riguardano anche altri fattori, ad esempio le
caratteristiche dell’ambiente nel quale si opera.
Dopo aver ricordato l’importanza della informazione e formazione ai
lavoratori,
dell’utilizzo di dispositivi
di
protezione individuale, della sorveglianza
sanitaria del lavoratore a rischio, l’autore riporta alcune indicazioni di ordine generale che,
“soprattutto per i laser appartenenti alle classi di maggior
pericolosità”, possono essere un
riferimento idoneo per le attività di prevenzione e protezione:
- “ove possibile, il dispositivo laser deve operare in condizioni di
confinamento fisico;
- per i laser montati in posizioni fisse: sistema di spegnimento
automatico di
sicurezza;
- il laser deve rimanere acceso unicamente durante l’uso;
- accensione con sistema a chiave;
- i dispositivi laser, specie se di potenza, devono essere sottoposti a
manutenzione periodica;
- rispetto delle istruzioni fornite dal costruttore;
- locale provvisto di segnaletica;
- nel caso di laser di potenza, accesso consentito alle sole persone
autorizzate e impedito alle altre tramite l’installazione di barriere
fisiche
(come porte a codice magnetico);
- impianti
a
norma, requisito ancora più stringente se si è in presenza di laser
di
potenza;
- ricambio dell’aria (rimozione degli inquinanti
aerodispersi eventualmente prodotti dal laser);
- presenza di sistemi di aspirazione localizzata in caso di formazione
di
sottoprodotti volatili;
- assenza di superfici riflettenti o loro rimozione dal cammino ottico
del
fascio radiante;
- assenza di materiali infiammabili o esplosivi o loro rimozione dal
cammino
ottico del fascio radiante;
- lavoratori adeguatamente istruiti sui rischi connessi all’uso delle
apparecchiature laser, sui comportamenti idonei e sulle misure di
prevenzione e
protezione;
- lavoratori dotati, in funzione della classe di appartenenza del laser e
del
rischio valutato, di dispositivi di protezione individuale per l’occhio
e, se
necessario, per la cute (occhiali, guanti
per i laser UV, guanti
e tute in materiale ignifugo durante l’utilizzo di apparati di potenza);
- in accordo con i principi generali di tutela del lavoratore sulla base
dell’art. 218 del D.Lgs. 81/2008 e in relazione ai risultati della
valutazione
del rischio messa in atto della sorveglianza sanitaria per gli addetti
all’utilizzo di sistemi laser”.