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Dal 1999 quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro per RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza. |
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Anno 12 - numero 2392 di venerdì 07 maggio 2010
Obblighi e responsabilita' in materia di DPI Quali sono gli obblighi e le responsabilità di datore di lavoro e dirigenti in materia di dispositivi di protezione individuale? Prima parte. Un approfondimento a cura di A. Guardavilla.
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Obblighi e responsabilità di datore di
lavoro, dirigenti e preposti in materia di dispositivi di protezione
individuale.
A
cura di Anna Guardavilla.
Il quadro normativo di riferimento
Occorre anzitutto ricostruire il quadro normativo di riferimento, a
partire dalle definizioni e dagli obblighi del datore di lavoro, del dirigente
e del preposto in materia di dispositivi di protezione individuale, fino ad
arrivare alle disposizioni penali e di procedura penale rilevanti in questo
ambito e alle norme specifiche contenute nel capo II del titolo III del D.Lgs.
81/08.
- D.Lgs.
81/08 - Definizioni (formato PDF, 34 kB)
- D.Lgs.
81/08 - Obblighi (formato PDF, 40 kB)
- D.Lgs.
81/08 - Valutazione dei rischi e riunione periodica (formato PDF, 42 kB)
Tale
quadro – ovviamente sintetico e non esaustivo -
va completato con il Capo II del Titolo
III del
D.Lgs. 81/08 (“Uso dei dispositivi di protezione
individuale”), contenente disposizioni di
natura specifica che si
coordinano, a livello sanzionatorio, con quelle generali
del titolo I sulla base del principio di specialità
esplicitato - in applicazione di un più generale principio di diritto
secondo
cui lex specialis derogat generalem -
dall’articolo
298 del testo
unico:
“1. Quando uno stesso
fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più
disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione
speciale.”
Il datore di lavoro, il dirigente
ed
il preposto: la ripartizione degli oneri prevenzionistici in
materia di
dispositivi di protezione individuale
Va anzitutto premesso, in termini generali, che
sulla base di un generale principio
di
effettività “nelle imprese od enti ad organizzazione complessa e
differenziata, l’individuazione dei destinatari delle norme in
materia di prevenzione degli infortuni
sul lavoro deve essere effettuata non già tenendo presente le diverse
astratte
qualifiche spettanti a coloro che fanno parte dell’ente o dell’impresa
(legale
rappresentante, dirigente, preposto), bensì invece facendo riferimento
alla
ripartizione interna delle specifiche competenze, così come regolate
dalle
norme, dai regolamenti o dagli statuti che governano i singoli enti o le
singole imprese”[1].
In applicazione del medesimo principio, l’articolo 299 del decreto
legislativo 9 aprile 2008 n. 81, inserito tra le disposizioni penali, ha
esplicitato che le posizioni di garanzia relative a datore
di
lavoro, dirigente e preposto gravano altresì su colui il quale, pur
sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri
giuridici
riferiti a ciascuno dei soggetti ivi riferiti.
La ripartizione degli oneri di sicurezza e salute gravante sulle figure
di
linea in materia di dispositivi
di
protezione individuale, oneri sostenuti da sanzioni penali, si basa
sulle funzioni, sugli obblighi attribuiti e sui ruoli ricoperti dai vari
soggetti (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore) facenti
parte
dell’“organigramma della sicurezza” all’interno della struttura
gerarchica
presente in azienda.
Il datore di lavoro è il soggetto su cui grava l’obbligo primario
e
indelegabile di valutare i rischi e conseguentemente individuare le
misure di
prevenzione e protezione, nonché le procedure per
l’attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell’organizzazione
aziendale che vi debbono provvedere, cui devono essere assegnati
unicamente
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri (lett. d) art. 28,
completata dall’“analisi delle competenze” di cui alla successiva e non
meno
rilevante lett. f).
Il datore di lavoro o il dirigente (es. il direttore tecnico o comunque
un
direttore nel cui incarico aziendale rientri tale obbligo) ai sensi
dell’art.
18 c. 1 lett. d) deve fornire ai
lavoratori i necessari e idonei dispositivi
di
protezione individuale (sentito il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e ora, con il D.Lgs. 81/08, il medico
competente),
pena la sanzione alternativa dell’arresto da 2
a 4 mesi o della ammenda da € 1.500 a € 6.000
(secondo il
meccanismo previsto dal D.Lgs. 758/94).
A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 106/09
(decreto
correttivo del testo unico) è ora sanzionato penalmente anche il
disposto
contenuto nella lett. f) dell’art. 18 (“richiedere l’osservanza da
parte dei
singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni
aziendali in
materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi
di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi
a loro disposizione”), con l’arresto da 2
a 4 mesi o
l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
Anche prima dell’entrata in vigore di tale novella legislativa,
comunque, va
detto che la violazione di tale disposizione avrebbe determinato comunque,
in caso di infortunio o malattia
professionale, una colpa specifica a carico del datore di lavoro o
del
dirigente nel caso l’evento lesivo fosse stato
correlato a tale inosservanza.
Sul piano contravvenzionale, si tenga inoltre presente che la violazione
della
lettera f) poteva ben essere ricondotta anche alla violazione del su
citato
articolo 28 comma 2 lett. d) allorché correlata all’omessa
individuazione da
parte del (solo) datore di lavoro (e non del dirigente in questo caso) delle
procedure per
l’attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell’organizzazione
aziendale che vi debbono provvedere.
Per quanto riguarda la indiscussa titolarità primaria dell’obbligo
di
controllo a carico del datore di lavoro (e non si dimentichi in
tale
contesto anche la rilevanza dell’art. 2087 del codice civile quale norma
di
chiusura del sistema prevenzionistico), la Suprema Corte ha a
più riprese ribadito che il
controllo sull’operato dei lavoratori spetta al preposto come “compito
non
esclusivo ma sussidiario, spettando anzitutto al datore di lavoro e
ai
dirigenti” salvo il datore di lavoro
“abbia conferito apposita delega a persona tecnicamente all’altezza”[2]
laddove consentito (cfr. a contrario art. 17 D.Lgs. n. 81/2008).
Si tenga poi presente che “il titolare dell’impresa risponde, per culpa
in
eligendo, del comportamento del preposto inesperto alla direzione
dei
lavori che lo stesso titolare abbia mantenuto in servizio, malgrado la
sua
manifesta incompetenza e l’altrettanto palese inadeguatezza del suo
metodo di
lavoro”[3].
Analogamente a quanto si osservava per il disposto contenuto nella
lett. f) dell’art. 18 D.Lgs. 81/08, anche l’articolo
77 (“Obblighi del datore di lavoro”) commi 3 e ss. – e
conseguentemente
l’art. 76 cui rinvia il terzo comma dell’art. 77 - è ora sanzionato,
a seguito dell’entrata in
vigore del D.Lgs. 106/09, sulla base della relativa disposizione
sanzionatoria
(art. 87).
Tuttavia anche prima che il decreto
correttivo provvedesse ad introdurre tale sanzione, l’assenza di
sanzione
era comunque solo apparente, in quanto sulla base del già citato
principio di
specialità (art. 298) si poteva applicare in quel caso l’art. 18 comma 1
lett.
d) che prevede l’obbligo del datore di lavoro di fornire ai lavoratori i “necessari e
idonei” dispositivi di protezione
individuale.
Dunque, in base
ad una lettura combinata degli articoli 18 c. 1 lett. d) e 77, poteva
affermarsi che quest’ultima norma aveva una funzione integratrice
dell’obbligo generale contenuto nella prima (obbligo di fornitura di DPI“necessari e idonei”) e che in assenza dell’art. 77 l’art. 18 c. 1
lett.
d) avrebbe potuto essere caratterizzato da indeterminatezza, in
violazione del
principio di tassatività della fattispecie penale[4].
Un DPI che, ad esempio, non fosse adeguato alle condizioni esistenti
sul
luogo di lavoro o che non tenesse conto delle esigenze
ergonomiche o di
salute del lavoratore (art. 76 comma 2 lettere b) e c) o ancora che
non
fosse conforme al D.Lgs. 475/92 e succ. mod. (richiamato dal primo comma
del
medesimo articolo) non poteva essere ritenuto “idoneo” secondo quanto
previsto
dall’articolo 18 c. 1 lettera d).
Riguardo all’ampiezza dell’obbligo di controllo e alle modalità di
attuazione
dello stesso, come richiamato da una storica sentenza, che conserva la
sua
piena valenza anche con il D.Lgs. 81/08, la Corte di
Cassazione “interpretando il D.P.R. n. 547/1955
- ha costantemente affermato “che il compito del datore di lavoro, o del
dirigente cui spetta ‘la sicurezza del lavoro’ è un compito molteplice,
articolato, che va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di
determinati
lavori e sulla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione
di
queste misure e, quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o
strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti a portata di mano
del
lavoratore e, soprattutto, al controllo, continuo, pressante per imporre
che i
lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alle misure in esse
previste e
sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle. In altri
termini, il
Datore di lavoro deve avere la cultura, la “forma mentis” del garante di
un
bene prezioso qual è certamente l’integrità del lavoratore; ed è da
questa
doverosa cultura che deve scaturire il dovere di educare il lavoratore a
far uso degli strumenti di protezione e il distinto dovere di
controllare
assiduamente, a costo di essere pedanti che il lavoratore abbia appreso
la lezione
e abbia imparato a seguirla. Questa cultura, a ben vedere, è imposta,
richiesta, dalla Carta costituzionale, la quale nell'articolo 32 vede
nella
salute, nella integrità dell’individuo, un bene costituzionalmente
rilevante in
quanto interesse, sì, del singolo, ma anche interesse della
collettività”[5]. Inoltre lo specifico onere
di informazione
e di assiduo controllo, “se é necessario nei confronti dei
dipendenti dell’impresa, si impone a
maggior ragione nei confronti di coloro che
prestino lavoro alle dipendenze di altri e vengano per la prima volta a
contatto
con un ambiente delle strutture a loro non
familiari e che perciò possono riservare insidie non
note”.
Con riferimento alla figura dei dirigenti,la
Cassazione precisa
che “in tema di infortuni sul lavoro, ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 547
del
1955 [ma ciò resta invariato anche con il D.Lgs. 81/08, n.d.r.], sono,
tra gli
altri, destinatari delle norme di prevenzione e responsabili,
nell’ambito delle
proprie attribuzioni e competenze, delle inosservanze di tutte le
disposizioni
del citato D.P.R., i dirigenti tecnici, ossia coloro che sono preposti
alla
direzione tecnico-amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa
con la
diretta responsabilità dell’andamento dei servizi e, quindi, institori,
gerenti, direttori tecnici o amministrativi, capi-ufficio, capi-reparto
che
partecipano solo eccezionalmente al lavoro normale.
Tali dirigenti,
sempre in forza della surrichiamata norma, devono predisporre tutte le
misure
di sicurezza fornite dal capo dell’impresa e stabilite dalle norme,
devono
controllare le modalità del processo di lavorazione ed attuare nuove
misure,
anche non previste dalla normativa, necessarie per tutelare la sicurezza
in
relazione a particolari lavorazioni che si svolgono in condizioni non
previste
e non prevedibili dal legislatore e dalle quali possono derivare nuove
situazioni di pericolosità che devono trovare immediato rimedio.
I dirigenti devono altresì, avvalendosi delle conoscenze tecniche per
le
quali ricoprono l’incarico, vigilare, per quanto possibile, sulla
regolarità
antinfortunistica delle lavorazioni, dare istruzioni – di ordine tecnico
e di
normale prudenza – affinché tali lavorazioni possano svolgersi nel
migliore dei
modi; in ogni caso, quando non sia possibile assistere direttamente a
tutti i
lavori, devono organizzare la produzione con una ulteriore distribuzione
di
compiti tra i dipendenti in misura tale da impedire la violazione della
normativa.”[6]
La seconda parte dell’approfondimento verrà pubblicata la prossima
settimana.
Per gli abbonati è disponibile l’intero documento in banca dati:
Anna
Guardavilla
- Approfondimenti - Obblighi e responsabilità di datore di lavoro,
dirigenti e preposti in materia di dispositivi di protezione
individuale.
Note
[1] Cass. Pen. Sez. III, 14
novembre 1984, n.
10001.
[2] Cass. 23 luglio 1997 n.
7245.
[3] Cass. IV, sent. 7569 del
6.7.1995.
[4] Il
principio di tassatività o di sufficiente determinatezza della
fattispecie penale impone al
legislatore di determinare la condotta oggetto della fattispecie penale
in
maniera chiara, esauriente ed univoca, in modo da consentire ai
destinatari
della norma penale di poter ricostruire senza incertezze ciò che è
penalmente
illecito e ciò che non lo è e contestualmente in modo da porre dei
limiti
precisi all’interpretazione operata in sede di attuazione delle
disposizioni
penali.
[5] Cass.
Sez. pen. 3 giugno 1995, n. 6486, Grassi.
[6] Cass. Sez. IV,
sent. 1345 del 15.2.1993 (ud. 1.7.1992).
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