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Obblighi per sorveglianza sanitaria e cartella sanitaria e di rischio
Chiarimento del Ministero del Lavoro circa gli obblighi legati alla sorveglianza sanitaria (art. 41, D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81) e alla cartella sanitaria e di rischio (art. 25, D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
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Pubblichiamo un chiarimento del Ministero del lavoro circa gli obblighi
relativi alla sorveglianza sanitaria e alla cartella sanitaria e di rischio,
tratto dal sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro.
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Quali sono gli obblighi a cui il datore
di lavoro deve ottemperare in relazione ai rischi legati all’uso di
attrezzature munite di videoterminali? La fattispecie in oggetto è disciplinata dal Titolo VII del d.lgs.
n. 81/2008, in forza del quale i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura
munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore
settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’art. 175 del medesimo testo
normativo, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, con
particolare riferimento ai rischi
della vista e degli occhi e ai rischi dell’apparato muscolo-scheletrico,
con la periodicità indicata nel comma 2 dello stesso articolo, ovvero su
richiesta del lavoratore, secondo le modalità previste all’art. 41, comma 2,
lett. c).
La violazione delle norme relative alla sorveglianza
sanitaria comporta, a carico del datore di lavoro, del dirigente e del
preposto, le sanzioni previste rispettivamente agli artt. 178 e 179.
L’accertamento di eventuali violazioni delle citate norme di tutela della
salute e sicurezza sul lavoro esula dalle competenze di questa Direzione
generale, essendo invece rimesso agli uffici della Azienda Sanitaria Locale
(ASL) territorialmente competente ovvero alla Procura della Repubblica
l’effettuazione delle procedure di controllo previste per legge.
Quali sono gli obblighi del medico
competente in merito alla gestione della cartella sanitaria e di rischio? In ordine al quesito posto, si fa presente che l’obbligo per i lavoratori
di fornire i dati previsti nella cartella sanitaria e di rischio, secondo il
modello di cui all’allegato
3A, discende dal combinato disposto degli articoli 20 e 25 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che sancisce per il medico
competente l’obbligo – sanzionato con l’arresto fino a sei mesi o con
l’ammenda da Euro 300 a 1200 - di istituire, aggiornare e custodire la cartella
sanitaria e di rischio secondo il modello sopra citato (art. 25, comma 1, lett.
c), e, per i lavoratori, quello simmetrico di contribuire all’adempimento degli
obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di
osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore
di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione
collettiva e individuale, di cui l’istituzione della cartella sanitaria e di
rischio costituisce una manifestazione (art. 20, comma 2 lett. a) e b).