Come già sottolineato altre volte da PuntoSicuro, con il D.Lgs. 231/01, il
Legislatore “ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di
responsabilità diretta a carico dell’Impresa per alcuni reati commessi
nell’interesse o a vantaggio di essa”.
In particolare con l’entrata in vigore della
legge
123/07 tra i reati contemplati dal D.Lgs. 231/01 “sono stati ricompresi
anche l’omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’Igiene e della
Salute sul Lavoro”.
Gli effetti potenziali di questo Decreto sull’attività delle Imprese “sono
assolutamente rilevanti”: il loro coinvolgimento in reati cagionati “da persone
che a vario titolo operano nella stessa può avere notevoli conseguenze” in
termini di sanzioni (pecuniarie e interdittive) e in termini di immagine.
Tuttavia secondo quanto disposto dal D.Lgs. 231/01, la responsabilità aziendale
è evitabile e non punibile se viene provato che:
- “è stato adottato ed efficacemente attuato un
Modello
di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire il reato che si è
verificato;
- è stato costituito un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul
funzionamento del Modello adottato;
- il reato è stato commesso da un Soggetto che ha eluso fraudolentemente il
Modello
di Organizzazione e Gestione”.
Se uno dei compiti di questa guida è quella di agevolare le Imprese nella
predisposizione di un proprio
Modello
di Organizzazione e Gestione è bene chiarire che non è possibile delineare
un Modello universalmente valido per la prevenzione dei reati previsti dal
Decreto 231/01: “settori merceologici differenti e soglie dimensionali
dell’Impresa sono due tra i fattori che influiscono maggiormente sulle
caratteristiche che un
Modello
dovrebbe avere per svolgere efficacemente la sua azione preventiva”.
Del corposo documento, di cui a fine articolo indicheremo tutti gli argomenti
trattati, vediamo di approfondire un tema che può essere di estremo interesse
per i nostri lettori:
l’adozione di modelli
organizzativi nelle Imprese di piccole dimensioni.
Infatti anche una
Impresa
di modeste dimensioni, se vuole avvalersi della possibilità di beneficiare
del meccanismo esimente previsto dal Decreto 231/01, deve necessariamente
dotarsi di un Modello e di un Organismo di Vigilanza.
La normativa prevede situazioni semplificate per le
piccole
realtà economiche per evitare “appesantimenti burocratici in situazioni ove
le ridotte dimensioni dell’Impresa non li giustificano, soprattutto in
considerazione del fatto che la dissociazione tra la volontà dell’agente
persona fisica e la volontà dell’Impresa cui questa fa capo sono frequenti
nelle Imprese complesse (normalmente quelle di maggiori dimensioni), mentre
nelle Imprese di piccole dimensioni il rischio che tale fenomeno si verifichi è
meno frequente”.
Inoltre le
Imprese
di piccole dimensioni sono “caratterizzate da una struttura meno articolata
rispetto ad altre realtà e quindi da minori risorse da poter dedicare alla
composizione di un autonomo Organismo di Vigilanza”.
Per agevolarle queste Imprese la normativa prevede che “per le ‘Imprese di
piccole dimensioni’ i compiti di vigilanza sui Modelli e l’attività di
aggiornamento degli stessi possano essere svolti, con eguale efficacia
esimente, direttamente dall’
Organo
Dirigente”.
Gli autori della guida evidenziano che nell’ambito della
costruzione di un idoneo modello organizzativo le piccole
dimensioni dell’Impresa possono, in linea teorica, comportare:
- “una minore complessità dell’analisi dei rischi, in termini di numerosità ed
articolazione delle funzioni aziendali interessate e di casistiche di illecito
aventi potenziale rilevanza per l’ambito di attività;
- la possibilità che le modalità operative di conduzione dell’attività di
gestione dei rischi, possa essere svolta, direttamente dall’Organo Dirigente,
eventualmente con apporti professionali esterni;
- la possibilità che l’articolazione dei controlli preventivi sia posta in
essere utilizzando procedure, eventualmente, anche in forme semplificate”.
La
configurazione dell’Organismo di
Vigilanza presenta poi, nella realtà delle
Imprese
di piccole dimensioni, specificità proprie.
Il Legislatore “ha previsto la facoltà che l’Organo Dirigente svolga
direttamente i compiti indicati, pur contemplando la possibilità che esso si
avvalga di professionisti esterni, ai quali affidare l’incarico di
effettuare periodiche verifiche sul
rispetto e l’efficacia del Modello”.
Se poi l’Organo Dirigente decide di non avvalersi di supporti esterni e di
svolgere personalmente l’attività di verifica, “è opportuna - in via
cautelativa nei confronti dell’autorità giudiziaria eventualmente chiamata ad
analizzare l’efficacia del Modello e dell’azione di vigilanza - la stesura di
un verbale delle attività di controllo svolte, controfirmato dall’ufficio o dal
dipendente sottoposto alle verifiche”.
Se il Legislatore consente alle Imprese di piccole dimensioni che l’Organo
Direttivo svolga attività di vigilanza e, comunque, alle piccole Imprese in
genere che “possano essere assunte dal Datore di Lavoro tutte le responsabilità
riguardanti gli adempimenti di prevenzione e protezione”, è evidente che nelle
piccole realtà imprenditoriali in capo al Datore di Lavoro si realizza spesso
una complessiva confluenza di obblighi e responsabilità.
Questo insieme di obblighi e responsabilità dovrà essere gestito “anche
documentalmente, agli effetti del possibile beneficio dell’esclusione dalla
responsabilità”.
La guida ricorda che anche le piccole Imprese dovranno inoltre “dotarsi di un
Codice Etico, che preveda il rispetto
delle norme vigenti, il monitoraggio di ogni operazione effettuata e
l’espressione di una serie di
principi
cui dovrà essere improntata l’attività dell’Impresa”.
Ricordiamo che, in relazione alle piccole e medie Imprese, il
D.Lgs.
106/2009 all’articolo 30 del Testo Unico, “Modelli di organizzazione e di
gestione”, ha aggiunto un breve comma:
5-bis. La commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure
semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali
procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali.
L’
indice del documento:
PREMESSA
1. IL D.LGS. 231/01
1.1 I Reati colposi in materia di Salute e Sicurezza
1.2 Sanzioni per le Imprese
1.3 Esonero dalla responsabilità
2. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
2.1 La valutazione sulla necessità di adottare il Modello Organizzativo
2.2 La costruzione e la corretta attuazione del Modello
2.2.1 Il Codice Etico
2.2.2 Il Sistema Disciplinare all’interno del Modello
2.3 Le Linee Guida UNI – INAIL e lo Standard BS OHSAS 18001:2007
2.4 L’integrazione del Decreto con gli adempimenti già previsti dalle norme in
materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro
3. L’ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)
3.1 La composizione
3.2 I requisiti dei componenti e l’organizzazione interna
3.3 Le attività
3.4 I flussi informativi
3.5 Il caso specifico dei Gruppi di Imprese
4. IL D.LGS. 231/01 E LE IMPRESE DI PICCOLE DIMENSIONI
4.1 I Modelli Organizzativi nelle Imprese di piccole dimensioni
4.2 L’Organismo di Vigilanza nelle Imprese di piccole dimensioni
ALLEGATI
Federchimica, “
Guida
Introduttiva ai Modelli di Organizzazione previsti dal D.Lgs. 231/01 per i
reati in materia di Salute e Sicurezza” (formato PDF, 975 kB).