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La valutazione del rischio da inalazione di irritanti e tossici
Disponibili nuove linee guida per la sorveglianza sanitaria di lavoratori esposti ad irritanti e tossici per l’apparato respiratorio. La valutazione dei rischi, la sorveglianza sanitaria, il giudizio di idoneità e le misure di protezione individuale.
Il documento prende in considerazione le patologie
delle vie aeree che possono essere interessate dall’azione di irritanti e
tossici inalabili.
Ricordiamo ad esempio che patologie respiratorie come la bronchite o l‘edema
polmonare possono conseguire all‘inalazione di elevate concentrazioni di
sostanze irritanti come il cloro, l‘ammoniaca, i fumi di incendi. Mentre le
lavorazioni che comportano l‘esposizione
a rischio biologico “possono essere responsabili di infezioni polmonari
come la tubercolosi
in operatori
sanitari o le polmoniti virali (SARS in operatori sanitari, influenza
aviaria in lavoratori avicoli e veterinari), o infezioni batteriche
(legionellosi negli uffici), o fungine (aspergillosi in mugnai)”.
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Queste linee guida, che saranno presentate al prossimo congresso nazionale
SIMLII, forniscono al medico competente “evidenze scientifiche e indicazioni
aggiornate” per la valutazione
del rischio da inalazione di irritanti e tossici per l’apparato
respiratorio, per la predisposizione di misure di prevenzione e di controllo
sanitario e per l’emersione di patologie professionali respiratorie.
Ricordando che tra le malattie professionali riconosciute nella U.E. il secondo
gruppo di malattie più consistente è proprio quello relativo alle malattie
respiratorie (circa il 19% dei casi), il documento indica che per la valutazione dei rischi – alla cui
stesura collabora anche il medico
competente – nel caso di esposizioni
in atto si applicherà un procedimento analitico consistente in:
- identificazione del pericolo
attraverso “analisi della letteratura scientifica e banche dati, valutazione
delle schede di sicurezza per sostanze chimiche (frase di rischio R 37=
Irritante per le vie respiratorie), consultazione di fonti di riferimento
autorevoli (Classificazione CE, ACGIH, Liste DM 14.1.08, Tabelle MP DM
9.4.08)”;
- valutazione del potenziale nocivo
con “stima della curva dose–risposta”;
- stima dell’esposizione attraverso
un monitoraggio ambientale e, come approccio alternativo al primo, un
monitoraggio biologico;
- caratterizzazione del rischio
(“confronto fra i livelli ambientali o personali misurati ed i valori
accettabili della sostanza, uso di Dispositivi
di Protezione Individuale”).
Ricordiamo che l’uso di DPI
è “in grado di interferire significativamente con l‘esposizione, potendo
pertanto modificare in modo sostanziale il rischio desumibile dalla valutazione
derivante da misure ambientali o da una stima basata sulla tipologia del
processo produttivo di per sé”.
Nel caso poi di esposizioni pregresse,
sarà spesso “impossibile fare riferimento a misure ambientali e si dovrà
ricorrere a stime dell’esposizione, basate sulla ricostruzione anamnestica
della tipologia di esposizione presente sul luogo di lavoro”. In tal caso per
la valutazione
dei rischi si potrà applicare un procedimento descrittivo o analogico in cui
può tornare utile il ricorso a matrici esposizione-lavoro.
Le linee guida ricordano inoltre che i risultati della sorveglianza
sanitaria possono essere utilizzati per integrare la valutazione del
rischio.
Nel capitolo relativo alla sorveglianza
sanitaria si ricorda che “tutti i tipi di accertamenti sanitari, escluso
quelli da eseguire a fine rapporto di lavoro, si concludono con l’emissione del
giudizio di idoneità alla mansione specifica”. Si indica anche che “l’efficacia
degli esami di funzionalità respiratoria nella sorveglianza sanitaria dipende
dalla qualità delle misure e dalla corretta interpretazione dei risultati” e
dunque vengono recepite le indicazioni di organismi internazionali
(strumentazione ottimale, controllo dei fattori di variabilità, …) e illustrati
in dettaglio “l’indicazione, le modalità di esecuzione e l’interpretazione dei
seguenti esami di funzionalità respiratoria”.
Riguardo poi al monitoraggio clinico
dei lavoratori esposti ad agenti irritanti e tossici per l’apparato
respiratorio le linee guida danno alcuni suggerimenti riguardo ai protocolli di
sorveglianza sanitaria.
Il documento dà diverse indicazioni anche in merito alla formulazione del giudizio di idoneità ad una specifica
mansione, giudizio che si articola attraverso diverse fasi:
- “valutazione dell’ambiente di lavoro e dell’esposizione a rischi specifici;
- valutazione del lavoratore;
- interazione fra i due termini del binomio;
- formulazione del giudizio;
- eventuale indicazione di provvedimenti”.
In particolare gli elementi che il Medico Competente deve considerare per
formulare questo giudizio
di idoneità “sono l’esposizione professionale, il carico di lavoro, il tipo
di malattia e il grado di compromissione funzionale respiratoria, più le
eventuali comorbidità” (cioè la presenza contemporanea nella stessa persona di
più patologie che non presentano tra loro nessi causali).
Ricordando che il documento affronta anche gli adempimenti medico-legali obbligatori conseguenti alla diagnosi di
malattia professionale o lavoro-correlata da broncoirritanti o da agenti
tossici per l’apparato respiratorio, passiamo al capitolo dedicato alle misure di protezione individuale e in
particolare ai Dispositivi
di Protezione Individuale (DPI).
Riguardo a questo tema si ricorda che il decreto
legislativo 81/2008 all’articolo 75 indica che i DPI devono essere impiegati
quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure
tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o
procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
In particolare l’utilizzo di DPI
di protezione da irritanti e tossici per l’apparato respiratorio deve essere
previsto “per tutte quelle attività che espongono (o possono esporre)
l’operatore a polveri, vapori o gas per tempi limitati, nel corso di operazioni
saltuarie in cui è previsto un intervento manutentivo ordinario o
straordinario, nello sversamento, scarico, travaso, etc. di preparati o
sostanze ovvero nell’affrontare situazioni particolari in cui è norma
indispensabile la cautela e la messa in atto dei possibili strumenti della
prevenzione”.
Riguardo poi alla selezione dei Dispositivi di Protezione Individuale delle
respiratori isolanti si indica che la norma europea UNI EN 133 suddivide i
respiratori in due classi:
- respiratori
a filtro: dipendenti dall’atmosfera ambiente;
- respiratori isolanti: indipendenti dall’atmosfera ambiente.
I filtri antipolvere possono essere:
- facciali filtranti antipolvere;
- maschere (“semimaschera o pieno facciale”) con filtri idonei per la
protezione da polveri
e fibre (“particelle solide generate da frantumazione di materiali solidi”),
fumi (“particelle molto fini che si formano quando si fonde o vaporizza un
metallo che poi si raffredda velocemente”), nebbie (“minuscole goccioline
liquide, a base acquosa o base organica”).
I filtri antigas sono invece idonei
per proteggere i lavoratori da:
- “gas: sostanze in fase gassosa a pressione e temperatura ambiente”;
- “vapori: sono la forma gassosa di sostanze che si trovano allo stato liquido
a temperatura ambiente”.
Si ricorda infine che l’uso di
respiratori isolanti è “opportuno nei seguenti casi:
- percentuale di ossigeno nell’aria è inferiore al 18%;
- concentrazione del contaminante nell’aria che supera i limiti di esposizione
consentiti dai respiratori a filtro o gas;
- vapori da cui si vuol proteggere con soglia olfattiva superiore al TLV”
(valore limite di soglia).
L’indice del documento:
1. Razionale e definizione dell’argomento
2. Glossario
3. Valutazione del rischio
4. Meccanismi fisiopatologici
5. Evidenze patologiche
6. Sorveglianza sanitaria
- aspetti generali
- questionari e scale di valutazione
- esami di funzionalità respiratoria
7. Protocolli di sorveglianza sanitaria
8. Giudizio di idoneità
9. Aspetti medico-legali
10. Misure di protezione individuale
11. Informazione, formazione e promozione salute
12. Ricerca
Appendice I– Elenco di irritanti e tossici elettronica
Appendice II – Valori teorici per la spirometria
Appendice III– Esami strumentali integrativi