Quello che viene fornito è un primo quadro delle novità introdotte dal
decreto in relazione sia alla regolamentazione esistente (D.P.R. n. 462/2001) sia alla regolamentazione abrogata, un quadro deve essere considerato come un primo “punto vista” che “potrà eventualmente consolidarsi a seguito di circolari o di chiarimenti da parte degli organi istituzionali preposti”.
Ecco alcuni degli argomenti trattati:
- le novità degli
obblighi del datore: l’articolo 80 stabilisce “che il datore di lavoro deve eseguire una
valutazione del rischio elettrico tenendo in considerazione: le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, comprendendo le eventuali interferenze; i
rischi presenti nell’ambiente di lavoro; tutte le condizioni di esercizio prevedibili”;
- riguardo ai
requisiti di sicurezza l’art. 81 riprende il concetto introdotto dalla legge n. 186/1968 secondo il quale “l’utilizzo di
norme tecniche (condivise a livello di comitati tecnici riconosciuti) costituisce la conformità alla regola dell’arte”;
- con l’articolo 82 sono stati considerati e aggiornati “gli aspetti regolamentati in precedenza dai D.M. 13 luglio 1990, n. 442, e D.M. 9 giugno 1980, ai fini delle deroghe di cui al comma 3, art. 395, D.P.R. n. 547/1955, per quel che riguardava la
sicurezza dei
lavori sotto tensione, effettuati su
impianti elettrici alimentati a frequenza industriale con
tensione nominale compresa tra i 1.000 e i 30.000 Volt e superiori ai 30.000 Volt”;
- con l’abrogazione del D.P.R. n. 547/1955 sarà necessario fare riferimento, quale nuovo campo di applicazione del D.P.R. n. 462/2001, al
campo di applicazione del
D.Lgs. 81/2008;
- l’art. 86 stabilisce che, ferme restando le disposizioni del D.P.R. n. 462/2001, il datore di lavoro deve provvedere affinché gli
impianti elettrici e gli impianti di
protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a
controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza;
- in forza dell’art. 84 (
Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica), dell’abrogazione del D.P.R. n. 547/1955 e in attesa dell’emanazione dei decreti attuativi, “è opportuno che tutti gli
impianti di protezione, relativi a strutture che secondo le norme di buona tecnica risultano “non auto protette”, ora siano denunciati”;
- sebbene sia ancora in vigore il vecchio assetto normativo relativo a “fabbricazione, manipolazione o deposito di
materiali esplosivi”, con le recenti abrogazioni operate dal
D.Lgs. 81/2008 è ora “mancante un riferimento diretto alle verifiche obbligatorie degli
impianti elettrici relativi a questi luoghi”: un problema che “dovrà necessariamente essere oggetto di chiarimenti ufficiali da parte dei Ministeri competenti”.