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La documentazione necessaria per le macchine certificate
La verifica della documentazione per le macchine certificate, secondo la direttiva 2006/42/CE, da parte del datore di lavoro. A cura di Alessandro Mazzeranghi.
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Commento
a cura dell’Ing. Alessandro Mazzeranghi
La nuova
direttiva macchine 2006/42/CE
, da poco recepita in Italia, definisce nuovi criteri
per la certificazione delle macchine rispetto alla precedente 98/37/CE; in
particolare si concentra su tre aspetti: la valutazione dei rischi, i requisiti
tecnici e documentali per le quasi macchine e la documentazione tecnica da
fornire in accompagnamento alla macchina.
Noi ci vogliamo qui
concentrare particolarmente su questo ultimo aspetto per
vedere quali informazioni il fabbricante
deve fornire all’utilizzatore e per capire quale “atteggiamento” deve
tenere
quest’ultimo, nella veste di datore di lavoro, anche ai sensi di quanto
previsto a suo carico dal titolo III del D.Lgs. 81/2008.
Partiamo dalla direttiva: cosa prevede per la documentazione?
All’allegato I,
il paragrafo 1.7.4 descrive quale deve essere il contenuto delle
istruzioni
fornite con la macchina. Riportiamo e commentiamo i passi più
significativi
(gli estratti del paragrafo 1.7.4 sono in corsivo). In particolare al
paragrafo
1.7.4.2 si afferma che: Ciascun manuale di istruzioni deve
contenere, se del caso, almeno le informazioni seguenti:
…
e) i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per
l'uso,
la manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il
corretto
funzionamento; Non è una richiesta del tutto nuova, ma è importante per ribadire il
principio che anche disegni e diagrammi possono essere necessari per
consentire
a operatori e manutentori di lavorare in sicurezza; ricordiamo ancora
una volta
che gli schemi elettrici, pneumatici e idraulici delle macchine (quando
sono
presenti i relativi impianti) sono documenti indispensabili per evitare
gravi
errori durante le operazioni di messa in sicurezza e/o di manutenzione!
k) le istruzioni per la messa in servizio
e l'uso della macchina e, se necessario, le istruzioni per la formazione
degli
operatori; La novità sono le istruzioni per la formazione; quindi il
fabbricante non
si può limitare a consegnare un manuale d’uso e manutenzione
“ragionevole” ma
deve anche specificare quale formazione debba ricevere il personale
addetto
all’uso della macchina, in cui chi scrive include, sebbene non
esplicitamente
citata, la manutenzione, anche in conformità alla definizione di uso di
una attrezzatura
di lavoro data nel titolo III del D.Lgs. 81/2008.
Se l’interpretazione sopra è corretta fra le istruzioni per la
formazione
dovranno essere date anche quelle relative agli addetti alla manutenzione
elettrica; quindi il fabbricante dovrà indicare quale formazione
dovrà
essere data agli “elettricisti” indicando come minimo le norme EN di
riferimento.
l) le informazioni in merito ai rischi
residui che permangono, malgrado siano state adottate le misure di
protezione
integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e
le
misure di protezione complementari adottate;
m) le istruzioni sulle misure di protezione che devono essere prese
dall'utilizzatore, incluse, se del caso, le attrezzature di protezione
individuale che devono essere fornite; Poiché il fabbricante è tenuto, con la nuova direttiva, ad
effettuare la
valutazione dei rischi, che comprende anche l’indicazione dei rischi
residui, è abbastanza ovvio che debba anche indicare tali rischi nel
manuale.
Il punto, a nostro avviso, è come dare questa indicazione. Ci pare
quantomeno
ovvio che l’indicazione debba consentire agli addetti di capire i rischi
tanto
da potere evitare di farsi male … quindi non una indicazione generica ma
una
precisa indicazione di dove e quando sono presenti i rischi residui.
Naturalmente oltre a dire quali sono i rischi residui il fabbricante
deve dire,
nei limiti del suo ambito di competenza, quali misure l’utilizzatore
deve
prendere per evitare danni.
q) il metodo operativo da rispettare in
caso di infortunio o avaria; se si può verificare un blocco, il metodo
operativo da rispettare per permettere di sbloccare la macchina in
condizioni
di sicurezza; Questa è una assoluta novità; riteniamo si possa riferire
esclusivamente
agli aspetti di avarie e infortuni in cui una manovra sbagliata potrebbe
causare ulteriori problemi di sicurezza. Per esempio il caso in cui un
lavoratore resta intrappolato con un arto nella macchina e nel tentativo
di
liberarlo si provoca un movimento che gli causa un danno maggiore.
Quindi si
devono identificare le situazioni in cui manovre sbagliate,
eventualmente
dettate dalla fretta, possono danneggiare i lavoratori, e per quelle
definire
il corretto modo di operare.
r) la descrizione delle operazioni di
regolazione e manutenzione che devono essere effettuate
dall'utilizzatore
nonché le misure di manutenzione preventiva da rispettare;
s) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la
regolazione e la
manutenzione, incluse le misure di protezione che dovrebbero essere
prese
durante tali operazioni;
t) le specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare, se incidono sulla
salute
e la sicurezza degli operatori; Questi ultimi sono tutti punti che a diverso titolo riguardano la manutenzione;
da una parte la sicurezza della macchina riferibile alla corretta
esecuzione
della manutenzione, dall’altra la sicurezza durante la esecuzione di
interventi
di manutenzione. Anche in questo caso al fabbricante vengono richieste
informazioni più dettagliate e approfondite rispetto a quanto prevedeva
la
98/37/CE, che derivano necessariamente da una analisi tecnica dei
possibili
guasti e dalla conseguente pianificazione della manutenzione, e da una
analisi dei
modi di intervento (per esempio di LOTO) e dalle relative precauzioni da
adottare.
A questo punto, dopo la breve disamina delle novità della direttiva, che
fanno
gravare sul fabbricante un carico di responsabilità di “informazione”
non
indifferente, proviamo a considerare la questione dal punto di vista del
datore
di lavoro. Il titolo III del D.Lgs.
81/2008 modifica significativamente il profilo di responsabilità del
datore
di lavoro in relazione alle attrezzature di lavoro (di cui le macchine
sono un
sotto - insieme), introducendo due
importantissime novità (oltre a qualche precisazione e miglioria):
- Viene riconosciuta la validità della certificazione di prodotto
(marcatura CE),
in particolare stabilendo che alle attrezzature non CE il datore di
lavoro deve
applicare i requisiti del titolo III capo I, dell’allegato V e
dell’allegato VI
mentre alle attrezzature CE il datore di lavoro deve applicare i
requisiti del
titolo III capo I e dell’allegato VI; la modifica è rilevante perché
l’allegato
V, che non si applica alle attrezzature CE, è l’unico che contiene
requisiti
fortemente tecnici che costringono a “entrare” nel merito della
progettazione delle
macchine in relazione alla sicurezza d’uso. In ogni caso vale il
principio
generale che il datore di lavoro, nella sua valutazione, dovrà tenere
conto dei
rischi residui della macchina (di quelli palesi se la macchina è marcata
CE)
per dare ai lavoratori le misure supplementari o le regole operative per
lavorare in modo sicuro.
- Viene esaltata l’importanza della manutenzione programmata e delle verifiche
periodiche; in particolare il datore di lavoro è tenuto a effettuare
le
verifiche periodiche necessarie per prevenire che le attrezzature di
lavoro
subiscano deterioramenti pericolosi (art. 71 comma 8). In questo caso il
datore
di lavoro deve seguire quanto indicato sui manuali, e in mancanza di
questi (a
cui noi aggiungiamo anche la situazione di evidente “carenza” di
indicazioni)
deve ricorrere alle norme o alle buone prassi.
Se ci riferiamo, secondo lo spirito di questo articolo, a macchine nuove
marcate CE il datore di lavoro si viene a trovare in una situazione
nuova e del
tutto singolare: in pratica se riceve le istruzioni della macchina
conformi
(veramente conformi!!!) ai requisiti dell’allegato I della direttiva:
- Sa già quali sono i rischi residui e le misure di sicurezza strettamente
attinenti alla macchina
- Sa già quali manutenzioni (e verifiche) periodiche fare e con quale
frequenza e
con quali metodi
- Conosce le manovre da fare in caso di emergenza
- Conosce le regole base per eseguire in modo sicuro la manutenzione
- Ha delle prime indicazioni sulla formazione da fornire a tutti gli
addetti
Quindi il suo campo di azione sarebbe (preghiamo di notare il
condizionale!!!)
limitato a due aspetti:
- La valutazione dei rischi derivanti dall’inserimento della macchina nei
modi di
lavoro e nell’ambiente aziendale
- La valutazione di eventuali misure aggiuntive per eliminare o ridurre i
rischi
residui “lasciati” dal costruttore
Vogliamo evitare di discutere approfonditamente sul fatto che spesso da
una
valutazione dei rischi attenta possono davvero emergere ulteriori
situazioni di
rischio non indicate dal costruttore, e che le misure di sicurezza da
lui
indicate potrebbero essere non del tutto ottimali perché, per esempio,
di
eccessivo intralcio alla produzione; ci interessa invece ragionare sul
collaudo
della documentazione in sede di accettazione della macchina.
Una piccolissima nota: per le aziende che vogliono implementare un modello
organizzativo
esimente della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001,
in materia di sicurezza e salute sul lavoro, l’articolo 30 comma 1
lettera g)
del D.Lgs. 81/2008 evidenzia l’importanza della acquisizione della
documentazione e delle certificazioni obbligatorie per legge.
Quindi, anche in virtù di tale indicazione, ma non solo, si evidenzia
come il
datore di lavoro sia tenuto ad acquisire la corretta (dovuta)
documentazione
delle macchine, e nel caso che stiamo esaminando, un manuale che abbia i
contenuti previsti. In caso contrario sarebbe negligente, e se la
macchina
risultasse causa di un infortunio si potrebbe ipotizzare un nesso
causale fra
la scarsa qualità del manuale e l’evento lesivo. Invitiamo a
ripercorrere alcuni degli esempi
fatti quando si commentavano le varie prescrizioni della direttiva
secondo
questa chiave di lettura; precisiamo anche che la responsabilità
eventuale del
datore di lavoro non esclude in alcun modo la responsabilità
evidente del fabbricante che accompagna la macchina con un manuale non
conforme: un manuale non conforme è del tutto equivalente a una
protezione non
conforme.
Quindi il primo punto per chi acquista la macchina
è la verifica della completezza e correttezza formale della
documentazione
(incluso il manuale che diventa un elemento essenziale). Chiariamo
comunque che
questa non può ancora sostituire una analisi tecnica attenta, sebbene
non
eccessivamente approfondita, della macchina in quanto tale e dei modi di
lavoro
che la medesima di fatto impone per la sua propria conformazione.
Un ultimo consiglio: non è difficile fare una check list di conformità
al punto
1.7.4.2 della direttiva; anzi, se ci fossero numerose persone
interessate, ci impegniamo
a predisporla e pubblicarla su queste pagine!
Veramente interessante e utile.
Mi accodo nell'acclamare la check list.
Grazie.
Autore: Pasquale Bimonte
16/06/2010 (17:04)
Dato per scontato l'utilità della check-list, ringrazio per il chiaro articolo, che sarà un utile supporto per l'informazione da fare sull'argomento.
Cordiali saluti
Autore: Mirko
26/05/2010 (16:46)
Sarei molto interessato alla check-list di conformitá al punto 1.7.4.2 della direttiva macchine!
Ringrazio e porgo cordiali saluti!
Autore: Giorgio
24/05/2010 (13:26)
Sarebbe utile che pubblicaste la check-list check list di conformità al punto 1.7.4.2 della direttiva macchine proposta dall'ing. Alessandro Mazzeranghi.
Autore: Francesco Savo
24/05/2010 (12:03)
Ottimo articolo, un ringraziamento all'Ing.Mazzeranghi.
Sarei molto interessato alla check list.
Autore: Nadia
22/05/2010 (14:29)
grazie per l'articolo, chiaro ed esaustivo.
la check list sarebbe uno strumento molto utilte!
Autore: Nicola Orgiu
22/05/2010 (11:19)
Un sentito ringraziamento all'ing.Mazzeranghi per la puntuale e chiara illustrazione dell'argomento specifico. Condivido e apprezzo di poter usufruire di una chek list sicuramente altrettanto puntuale e chiara. Ringrazio e porgo Cordiali saluti
Autore: M. Ceriati
21/05/2010 (17:24)
Ottimo articolo.
Lavorando per una società di documentazione tecnica concordo nel fatto che molto spesso i manuali sono carenti.
Una piena presa di coscienza da parte degli utilizzatori finali (spesso ignari delle leggi che regolano questo argomento), servirebbe sicuramente ad aumentare il livello di qualità della documentazione fornita dai costruttori.
Un ulteriore elemento (sembra scontato ma a volte non lo è) è rappresentato dalla "lingua" delle istruzioni.
La direttiva macchine infatti prevede che:
Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l’uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio. Le istruzioni che accompagnano la macchina devono essere «Istruzioni originali» o una «Traduzione delle istruzioni originali»; in tal caso alla traduzione deve essere allegata una copia delle istruzioni originali.
In Italia le istruzioni devono quindi essere fornite in italiano (istruzioni originali o traduzione delle istruzioni originali), anche per macchine importate da altri paesi comunitari.
Stessa cosa per chi esporta.
Autore: Anna
21/05/2010 (09:26)
Argomento trattato in modo molto chiaro e semplice, grazie. Sono anch'io dell'opinione che una chek list sarebbe molto utile. Cordiali saluti
Autore: Cinzia Lucenti
21/05/2010 (09:17)
Grazie per l'articolo e per la chiarezza con la quale espone i concetti relativi alla Direttiva Macchine. Una check list sulla conformità delle macchine sarebbe davvero molto utile, anzi sarebbe auspicabile.
Autore: Daniela
21/05/2010 (09:13)
La check list sarebbe senz'altro utile!
Autore: Stefano
21/05/2010 (09:09)
Interessato alla check-list!
Autore: andredimu
21/05/2010 (09:07)
La check-list per gli addetti ai lavori sarebbe sicuramente uno strumento utile per tutti! Grandissimo sì alla pubblicazione!!!
Autore: Dino Rondina
21/05/2010 (09:05)
Sono sicuramente interessato alla check list che
l'ing. Mazzeranghi potrebbe predisporre sulla Direttiva Macchine
DR
Autore: Mauro
21/05/2010 (08:55)
La check list per la verifica della conformità al punto 1.7.4.2 della direttiva è sicuramente un'iniziativa da concretizzare in quanto di interesse generale... aspetto la pubblicazione.
Autore: Vincenzo
21/05/2010 (08:04)
Complimenti all'autore. Competente, chiaro e illuminante! Magari la chek-list!
vincenzo
Autore: Carlo Frizzi
21/05/2010 (07:13)
Ringrazio l'Ing. MAzzeranghi per la chiarezza con la quale ha espresso questi concetti. Un recento corso al quale ho partecipato di 8 ore non ha avuto lo stesso effetto.
La predisposizone di un check-list per gli addetti ai lavori sarebbe interessante e sicuramente utile al fine di intervenire correttamente qualora il fornitore non adempia a quanto previsto dalla direttiva.
Ringrazio e saluto