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La Cassazione: le responsabilita' in caso di conformita' delle macchine
Non vi è un automatismo fra la presenza della dichiarazione di conformità CE di una macchina e l’esenzione da responsabilità da parte del datore di lavoro utente per un infortunio occorso in carenza di sicurezza della macchina stessa. A cura di G.Porreca.
Non appaiono del
tutto condivisibili le conclusioni alle quali è
pervenuta questa volta la Corte di
Cassazione penale specie se raffrontate con gli indirizzi assunti in
precedenza
sull’argomento dalla stessa Corte da ultimo con la sentenza
n.
36889 del 22/9/2009 Sez. IV con la quale la Suprema Corte era
pervenuta alla conclusione che la marcatura CE di conformità serve a
rendere
lecita la produzione ed il commercio delle macchine e ad attestare la
loro
rispondenza ai requisiti
essenziali
di sicurezza ma non esonera comunque il datore di lavoro dal
rispondere alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nel
caso
della presenza di vizi palesi delle macchine stesse. In questa sentenza la
Corte di Cassazione ha ribadita tale responsabilità del
datore di lavoro nel caso di vizi palesi di una macchina anche se in
presenza
di una dichiarazione di conformità “CE” ma fa riferimento a dei vizi che
lo
stesso costruttore aveva messo in evidenza nella stesura del documento
di
valutazione dei rischi della macchina, rischi che in fondo lo stesso
costruttore avrebbe dovuto eliminare o ridurre al minimo nell’ambito
della sua
valutazione e per i quali si sarebbe dovuto chiamare a rispondere.
Il caso Il legale rappresentante di una società è stato
tratto in giudizio davanti ad un Tribunale per rispondere del reato di
cui
all’articolo 35 comma 1 del D. Lgs. n. 626 del 1994 e di cui
all’articolo 590
c.p. per avere provocato ad un dipendente della società per colpa un
infortunio
sul lavoro in conseguenza del quale lo stesso ha subito delle lesioni
personali
gravi consistite nello schiacciamento della mano destra e nella
successiva
amputazione del secondo, terzo e quarto dito della stessa mano. Il
lavoratore
era addetto all'utilizzo di una macchina
che serviva a produrre i piani di lavoro delle cucine componibili e
durante lo
stesso, mentre effettuava una operazione di pulizia della tramoggia di
carico
al fine di sostituire la colla in grani utilizzata per l'operazione di
incollaggio, per poter recuperare una penna caduta nel contenitore
inseriva, istintivamente, la mano destra sul fondo dello
stesso per cui veniva schiacciata tra il pistone in avanzamento e la
struttura
interna del contenitore. A seguito delle
indagini la tramoggia di carico era risultata essere sprovvista
all’imbocco di
un dispositivo
di
protezione che è stato invece sistemato solo successivamente
all'incidente in esame.
Il Tribunale ha dichiarato il legale rappresentante della società
responsabile
dei reati di cui all’imputazione e lo ha condannato alla pena di euro
309,00 di
multa in relazione al reato di lesioni colpose e di euro 1100,00 di
ammenda in
relazione alla contravvenzione di cui all’articolo 35, comma 1, del D.
Lgs. n.
626/1994 per non avere messo a disposizione dei lavoratori attrezzature
di lavoro idonee ai fini della sicurezza.
Il ricorso e le decisioni della
Cassazione Contro la decisione del Tribunale il responsabile legale della
società ha
fatto dapprima ricorso alla Corte di Appello che ha confermata però la
sentenza
di condanna e quindi alla Corte di Cassazione alla quale ha chiesto
l’annullamento della sentenza stessa. Fra le varie motivazioni addotte
l’imputato
ha fatto osservare di essersi attenuto nella circostanza alle norme di
diligenza e di perizia specifiche e che comunque l'infortunio non si
sarebbe
potuto evitare attraverso la puntuale osservanza di tali norme di
diligenza in
quanto lo stesso era da ricondurre piuttosto ad una condotta anomala ed
eccezionale del lavoratore rispetto ad un rischio del macchinario non
individuabile da parte del datore di lavoro. L’imputato ha messo altresì
in
evidenza di essersi affidato ragionevolmente ad un corretto
comportamento da
parte della ditta venditrice dell'apparecchiatura presso la quale è
successo
l’infortunio fondato essenzialmente sulla rispondenza della macchina
stessa
alle disposizioni di legge in materia di sicurezza, come attestato dalla
dichiarazione di conformità
CE che la accompagnava.
La Corte di Cassazione ha ritenuto, invece, inammissibile il ricorso
presentato
dall’imputato ed ha confermata la sua condanna. La stessa Corte ha
ribadite le
osservazioni già fatte dai giudici della Corte di Appello ponendo in
evidenza
che il grave infortunio si era verificato a causa della condotta
dell'imputato
che avrebbe dovuto prendere tutte le iniziative possibili al fine di
garantite
agli addetti al macchinario utilizzato dall’infortunato di lavorare in
condizioni di sicurezza. Poneva in evidenza, altresì, che anche le
indicazioni
fornite dal costruttore-venditore del macchinario in oggetto avevano
evidenziata
la possibilità del rischio del verificarsi di accadimenti quali quello
occorso
all’infortunato, rischio che poteva essere facilmente eliminato con le
precauzioni che sono state poi effettivamente prese successivamente
all'infortunio allorquando a protezione della tramoggia era stata
apposta
all’imboccatura dal datore di lavoro una griglia fissa.
La Corte, pur prendendo atto che l’imputato aveva acquistato un prodotto
marcato CE e munito della relativa certificazione di conformità, ha
affermato in
merito che “ non vi è automatismo tra la
presenza di una dichiarazione di conformità CE del macchinario e
l'esenzione di
responsabilità da parte del datore di lavoro allorquando, come nella
fattispecie di cui è processo, il ‘vizio’ del macchinario, lungi
dall'essere
occulto e invisibile, era addirittura correttamente evidenziato nelle
indicazioni fornite dal costruttore-venditore che richiamava
l'attenzione del
datore di lavoro-acquirente, con ciò mostrando una grande serietà, sulla
possibilità, in considerazione delle caratteristiche strutturali del
macchinario, del rischio, peraltro facilmente eliminabile, del
verificarsi di
eventi pericolosi”.
In merito alla condotta dell’infortunato ritenuta dall’imputato imprudente
e negligente e che si sarebbe inserita in un contesto anomalo ed
eccezionale, comunque
tale da interrompere il nesso di causalità, la Sez. IV ha
fatto rilevare invece che l'attività della persona offesa serviva ad
individuare la colla meglio rispondente alle esigenze della lavorazione e
che
quindi anche la manovra da cui è derivato l'evento lesivo, posta in
essere dal
lavoratore e tesa a recuperare una penna caduta all'interno del
contenitore,
pur imprudente, non poteva certo essere ritenuta estranea alle mansioni
al
medesimo affidate, così da poter essere definita abnorme e/o
imprevedibile. “D'altronde”, conclude la Suprema
Corte, “il datore di lavoro ha
l'obbligo di prendere tutte le misure necessarie per consentire al suo
dipendente di lavorare in condizioni di sicurezza, proteggendolo quindi
anche
da comportamenti imprudenti che egli può porre in essere nell'esercizio
delle
sue mansioni”.