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Anno 12 - numero 2414 di mercoledì 09 giugno 2010
L'obbligo della nomina e il ruolo del medico competente Il dubbio “amletico” sull’obbligo della nomina e sul ruolo del medico competente nella organizzazione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Una proposta di integrazione del correttivo al testo unico a cura di G. Porreca.
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E’ condivisibilissimo il pensiero dell’avv. Rolando Dubini nell’articolo
pubblicato sul quotidiano di PuntoSicuro del 28/5/2010 “La
collaborazione del MC alla VdR: prima e a prescindere dalla nomina” corrispondente
del resto a quanto già lo scrivente ha avuto modo più volte di sostenere e di
ribadire in incontri, seminari, approfondimenti e quesiti sull’argomento (sui
quotidiani del 28/1/2009
e del 24/6/2009),
e ciò in quanto deriva da una analisi
attenta e logica del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, né ci si meraviglia se è possibile
leggere qualche commento di senso contrario. Quello che, invece, non si
comprende o meglio si comprende ma non si condivide, è che il legislatore, pur
volendo evidentemente che il medico competente, oltre a curare la sorveglianza
sanitaria, debba ricoprire un ruolo collaborativo e di consulente nella
gestione della sicurezza sul lavoro nelle aziende, avulso quindi dall’obbligo
della sorveglianza sanitaria stessa, non abbia, pur potendolo fare in occasione
della emanazione del decreto correttivo contenuto nel D. Lgs. 3/8/2009 n. 106,
provveduto ad eliminare dal testo dello stesso Testo Unico quei punti e quei
passaggi nei quali è possibile riscontrare delle evidenti contraddizioni che
sono poi quelle che hanno portato e portano a formulare delle interpretazioni
diverse ed anche contrastanti. Non è comunque escluso che tale integrazione
possa essere ancora fatta in occasione di un eventuale ulteriore intervento
correttivo del Testo Unico al quale bisogna comunque cominciare a pensare anche
per apportare ulteriori modifiche su altri argomenti che al momento richiedono
maggiori chiarimenti.
I principali articoli del D.
Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i. ai quali bisogna fare riferimento per mettere a
fuoco la problematica relativa alla nomina ed al ruolo del medico
competente
sono gli articoli 2, 18, 25, 28 e 29 ed a seguito della lettura degli
stessi si
rimane, in verità, un po’ disorientati in quanto in alcuni di essi
vengono
dette alcune cose che in altri vengono contraddette.
Partiamo dall’articolo 2 con il quale, al comma 1 lettera h), viene
definito il
medico competente quale persona che, in possesso di uno dei titoli e dei requisiti
formativi e professionali di cui all’articolo 38, è chiamato a
collaborare con
il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato
dallo
stesso non solo per effettuare la sorveglianza sanitaria ma anche per
svolgere
tutti gli altri compiti che il D. Lgs. n. 81/2008 medesimo gli impone
con
l’art. 25. In tale
ultimo articolo viene indicato, nel comma 1 con la lettera a), quello
che è il
primo obbligo/compito che il legislatore ha voluto assegnare al medico
competente stabilendo che questi “collabora con il datore di lavoro e
con il
servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche
ai fini
della programmazione, ove necessario, della sorveglianza
sanitaria”. Con lo stesso
articolo 25 vengono fissati però anche altri obblighi, alcuni dei quali
non
hanno niente a che fare con la sorveglianza sanitaria, che sono invece
inerenti
alla organizzazione della salute dei lavoratori quali la “predisposizione
della
attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità
psico-fisica dei lavoratori”, “l'attività di formazione e informazione
nei
confronti dei lavoratori, per la parte di competenza”, “la
organizzazione del
servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di
lavorazione ed
esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro”, “la
attuazione e
valorizzazione di programmi volontari di ‘promozione della salute,
secondo i
principi della responsabilità sociale” ed in più con la lettera l) “la
visita
degli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa
che stabilisce in base alla valutazione dei rischi” e con la lettera
m) “la
partecipazione alla programmazione del controllo dell’esposizione dei
lavoratori”.
Con l’art. 18 comma 1 lettera g), inoltre, così come modificato dal D.
Lgs.
correttivo n. 106/2009, il legislatore ha aggiunto agli obblighi a
carico del
datore di lavoro proprio quello di richiedere al medico competente
l’osservanza
dei suoi obblighi imponendogli, altresì, con l’art. 28 comma 2 lettera
e), di
indicare nel documento di valutazione
dei
rischi (DVR) il nominativo del medico competente che ha partecipato
alla valutazione dei rischi, valutazione che come è noto, secondo le
indicazioni fornite con il comma 3-bis dello stesso articolo 28, così
come
introdotto dal D. Lgs. n. 106/2008, (anche se quest’ultimo articolo fa
espressamente riferimento solo al caso della costituzione di una nuova
impresa)
va comunque effettuata immediatamente, se non preventivamente come
sarebbe
stato più ovvio, e cioè appena possibile e prima che in ogni caso i
lavoratori
potessero rimanere esposti a dei rischi che li potrebbero danneggiare.
Quindi da una lettura coordinata degli articoli sopraindicati sembra
emergere
chiaramente che la sequenza temporale che deve essere rispettata dal
datore di
lavoro, per quanto riguarda la scelta e la nomina del medico competente,
non
sia quella che oggi è la sequenza più diffusa nella organizzazione della
sicurezza nelle aziende e cioè quella secondo la quale il datore di
lavoro
prima provvede ad effettuare, caso mai autonomamente, una valutazione
dei
rischi presenti nel suo ambiente di lavoro e poi, se dalla stessa
dovesse
emergere la necessità della sorveglianza sanitaria per alcuni dei suoi
lavoratori dipendenti, nomina il medico competente acché la effettui, ma
sia
invece quella secondo la quale il datore di lavoro deve dapprima
individuare un
medico competente affinché partecipi alla preventiva valutazione dei
rischi, in
collaborazione con lui e con il responsabile del servizio di prevenzione
e
protezione, e quindi, se necessario, così come viene espressamente
indicato
nell’art. 25 comma 1 lettera a), nominare il medico competente al quale
affidare la sorveglianza
sanitaria obbligatoria, sorveglianza che, tra l’altro, non è detto
che
debba essere affidata allo stesso medico competente che ha partecipato
alla
valutazione dei rischi, anche se ciò appare essere la cosa più
opportuna.
Non mancano comunque nel testo del D. Lgs. n. 81/2008, anche in quello
corretto dal D. Lgs. n. 106/2009,
degli elementi che portano a far capire il contrario di quanto appena
affermato
e che si prestano ad altre interpretazioni che risultano diverse a
seconda
della loro provenienza, cosa che è assolutamente inaccettabile se si
pensa che
si sta discutendo di misure di prevenzione per la salute e la sicurezza
dei
lavoratori e di disposizioni di natura penale le quali richiedono la
massima
chiarezza per una loro corretta applicazione.
Già in primis si osserva che l’art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008
contraddice quanto già stabilito dall’articolo 25 dello stesso decreto
nel
momento in cui viene indicato che “il
datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di
valutazione
dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1 lettera a), in collaborazione
con il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente, nei
casi di cui all’articolo 41”,
che è
l’articolo relativo alla sorveglianza sanitaria, facendo intendere che
la
collaborazione del medico competente nell’effettuazione della
valutazione dei
rischi viene richiesta solo nel caso in cui sia stata individuato
l’obbligo di
tale sorveglianza sanitaria, contrariamente o almeno non conformemente a
quanto
invece sostenuto nell’art. 25 dove la collaborazione del medico
competente
viene richiesta preventivamente e per programmare, se necessaria,
la
sorveglianza sanitaria stessa. Si osserva poi che quando il legislatore,
come
già detto, ha fissato con l’art. 18 comma 1 lettera g) gli obblighi
del
datore di lavoro e del dirigente ha imposto che il medico
competente
debba essere nominato anche per l’osservanza di tutti gli altri obblighi
previsti a suo carico nell’art. 25 dello stesso decreto legislativo e
ciò non
corrisponde a quanto indicato nel comma 1 lettera a) dello stesso
articolo 18
dove è detto solo che esso deve “nominare
il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria
nei casi
previsti dal presente decreto” e dove è stato evidentemente omesso
di
aggiungere, non fosse altro che per coerenza con quanto indicato nella
lettera
g), che lo stesso deve essere nominato anche per l’ottemperanza di tutti
gli
altri obblighi previsti a suo carico dall’art. 25.
Con riferimento sempre alle contraddizioni si osserva, inoltre, che con
lo
stesso articolo 18 sugli obblighi del datore di lavoro e del dirigente,
quando
a costoro viene imposto con il comma 1 lettera a) di fornire ai
lavoratori i
necessari e idonei dispositivi
di
protezione individuale, viene indicato che lo debbano fare “sentito il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente”.
Con
l’art. 28 comma 2, poi, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009 e
relativo
alle disposizioni sulla data certa da apporre in calce al documento di
valutazione dei rischi, il legislatore ha introdotta, in alternativa
alla
certificazione di tale data, la facoltà da parte del datore di lavoro
dell’attestazione della data stessa che può essere fatta, ai soli fini
della
prova, con la sottoscrizione del documento da parte del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori
per la
sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale e
del “medico
competente, ove nominato” lasciando così intendere che si
possono verificare dei casi nei quali lo stesso possa anche non essere
stato
nominato.
Analogamente con l’art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008, relativo alla
riunione
periodica, con il comma 1 lettera c) viene imposto al datore di lavoro
di
indire nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15
lavoratori, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e
protezione,
almeno una volta all’anno una riunione alla quale fra gli altri deve
partecipare “il medico competente, ove
nominato” ed ancora con l’art.
45 dello stesso decreto legislativo sul primo soccorso al comma 1 è
sancito che
“il datore di lavoro, tenendo conto della
natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità
produttiva,
sentito il medico competente ove
nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo
soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle
altre
eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari
rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori
infortunati.”. Ed ancora una
mancanza di coordinamento con quanto già detto viene osservata
nell’articolo
185 sulla sorveglianza sanitaria nel caso di esposizione ad agenti
fisici allorquando viene indicato che “La
sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici
viene
svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41, ed è
effettuata
dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi
capi del
presente titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio
che gli
sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di
prevenzione
e protezione” e ciò in maniera non conforme a quanto già
stabilito nel
Titolo I sulle disposizioni generali in quanto a tale valutazione dei
rischi ha
partecipato lo stesso medico competente proprio in collaborazione con il
servizio di prevenzione e protezione.
D’altra parte la necessità della presenza e della collaborazione anche
continua
del medico competente durante l’attività dell’azienda emerge chiaramente
dalla
lettura di diversi altri articoli come ad esempio con l’art. 41 quando
viene
richiesto il suo parere, nel caso che un lavoratore faccia istanza di
essere
sottoposto a visita medica, al fine di giudicare se la visita medica
stessa sia
correlata ai rischi lavorativi ai quali è esposto nel suo luogo di
lavoro o
allorquando con l’art. 185, in merito
alla esposizione ad agenti fisici, viene richiesto al datore di lavoro
di
tenere conto del parere del medico
competente nella attuazione delle misure necessarie per eliminare o
ridurre
al minimo i rischi, o ancora allorquando, con riferimento alla
esposizione ai
rumori (art. 196), viene indicato che “la
sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli
superiori ai
valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora
il medico competente ne confermi l'opportunità”,
o allorquando, con riferimento alla esposizione alle vibrazioni
(art. 204), viene indicato che in tali casi bisogna sottoporre a visita
medica
i lavoratori per i quali il medico competente ne ha stabilita la
necessità, o
come anche avviene per i rischi legati alla esposizione a campi
elettromagnetici (art. 211), o alle radiazioni ottiche artificiali (art.
218),
o per i rischi chimici (art. 229), o cancerogeni e mutageni (art. 242),
o biologici (art. 279), ecc. in presenza dei
quali è richiesto esplicitamente il parere del medico competente.
E allora, in presenza di questo dubbio che sta diventando “amletico” ed
in
carenza di una auspicata maggiore chiarezza, cosa sta succedendo? C’è
chi
sostiene, come lo scrivente, la tesi della collaborazione preventiva e
della
attività di consulenza del medico competente con le aziende, anche
avulsa dalla
sorveglianza sanitaria, e che dà quindi
prevalenza a quanto indicato nell’articolo 25 e chi, invece, nel
sostenere che
il medico competente deve effettuare la sorveglianza sanitaria solo nel
caso
che il servizio di prevenzione e di protezione o lo stesso datore di
lavoro, se
svolge direttamente i compiti del servizio, glielo ha indicato, dà
invece
prevalenza alle indicazioni fornite con l’articolo 29 dal decreto
legislativo.
La giurisprudenza dal canto suo, a leggere il contenuto di alcune
sentenze
della Corte di Cassazione penale, non sembra avere dubbi su quello che è
il
ruolo del medico competente nelle aziende. Si cita per tutte la sentenza
n.
26539 del 2/7/2008 della Sez. III
con la quale la
Suprema Corte, con riferimento all’obbligo riveniente al datore
di lavoro dall’art. 18 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008 di
controllare
il buono stato di salute dei lavoratori prima di assegnargli i compiti
in
azienda, è giunta alla conclusione che tale controllo debba essere
affidato al
medico competente facendo quindi di fatto rientrare tale controllo nei
compiti
di collaborazione del medico competente con il datore di lavoro e
ribadendo che
lo stesso dovrà poi anche sottoporre a sorveglianza sanitaria il
lavoratore
allorquando individua nella mansione
che il datore di lavoro gli sta affidando la esposizione ad un rischio
che richiede
l’obbligo della sorveglianza sanitaria stessa. Secondo
quanto sostenuto dalla Suprema Corte in questa sentenza il legislatore,
richiedendo
che la figura del medico competente sia individuata sulla base di
specifici
parametri (specializzazione in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei
lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene
industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro, o in clinica del
lavoro ed
altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del
Ministro
della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica) e richiedendo, altresì, contestualmente anche
una
comprovata esperienza professionale del medico designato, ha inteso
evidentemente individuare in questi la figura di un medico di
qualificata
professionalità in grado di diventare il collaboratore del datore di
lavoro e
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale. La
figura
del medico competente, conclude la Corte di Cassazione in
questa sentenza, nei casi in cui è richiesta “non può essere
altrimenti surrogata”.
Sul ruolo del medico competente quale collaboratore e consulente del
datore di
lavoro si cita altresì la sentenza n. 5037 del 6/2/2001 della Sez. IV
della
stessa Corte di Cassazione penale che, pur riferendosi a casi di decessi
o
malattie professionali dovute ad esposizione a polveri di amianto
avvenute in regime di D.P.R. n. 303/1956 e pur riferendosi ad un medico
di
fabbrica, ha concluso che, in tema di prevenzione degli infortuni sul
lavoro e
delle malattie professionali, il medico competente ad effettuare le
visite
mediche periodiche previste dalle disposizioni di legge in materia di
igiene
del lavoro sui lavoratori addetti alle lavorazioni industriali che
espongono
all’azione di sostanze tossiche o infettanti o comunque nocive “è tenuto non solo
effettuare le predette visite in relazione ai rischi individuati dal
datore di
lavoro e in posizione meramente esecutiva, ma altresì coadiuvare
attivamente il
datore di lavoro nella individuazione dei rimedi, anche dettati dal
progresso
della tecnica, da adottare contro le dette sostanze, così assumendo una
autonoma
posizione di garanzia in materia sanitaria”.
Alla luce in conclusione delle considerazioni svolte e per mettere la
parola
fine a questa storia infinita viene quindi da chiedersi: ma vogliamo una
volta
per tutte definire e precisare quale è il ruolo del medico competente
nella
organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro e porre così fine ad
ogni
inutile discussione? Al termine di questo approfondimento ben si
comprende
quindi la necessità di apportare sull’argomento una integrazione al
decreto correttivo
del Testo Unico ed il contenuto dell’approfondimento stesso, in fondo,
può ben
rappresentare una vera e propria proposta di modifica.
Ing.
Gerardo Porreca
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