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Anno 12 - numero 2397 di venerdì 14 maggio 2010
L'aggiornamento formativo del RLS: modalita' e contenuti Chiarimento del Ministero del Lavoro circa l’aggiornamento formativo del Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
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Pubblichiamo un chiarimento del Ministero del lavoro circa l’aggiornamento
formativo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, tratto dal
sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro.
L'obbligo di aggiornamento
periodico
della formazione del RLS vige anche per le aziende che occupano fino a
15
dipendenti?
Il quesito proposto, relativo all’obbligo dell’aggiornamento del
RLS, trova
fondamento normativo nella previsione di cui al comma 6 dell’art. 37,
secondo
cui la
formazione
dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere
periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o
all’insorgenza
dei nuovi rischi; ai sensi della norma citata, che costituisce diretta
emanazione del generale principio in materia di adeguatezza e di
efficacia
della formazione in relazione ai rischi specifici connessi ad ogni
attività
produttiva e singola posizione lavorativa, sulla base della valutazione
dei
rischi effettuata dal datore di lavoro, tutte le aziende,
indipendentemente dal
numero di lavoratori occupati, sono tenute a ripetere la formazione
suddetta al
verificarsi dei presupposti sopra sottolineati.
Quali sono le modalità e il contenuto di
tali aggiornamenti?
Per quanto riguarda il diverso profilo attinente al contenuto di
tale
aggiornamento, occorre far riferimento al comma 11 del medesimo art. 37,
che
rimette alla contrattazione collettiva nazionale le modalità
dell’obbligo di
aggiornamento periodico, fissando la durata minima dello stesso in 4 ore
annue
per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per
le
imprese che occupano più di 50 lavoratori.
La circostanza che il legislatore abbia espressamente previsto la durata
minima
dell’aggiornamento unicamente per le imprese che superino i detti limiti
occupazionali non esclude che le parti, nell’ambito della autonomia
contrattuale
e nel rispetto delle norme vigenti, possano disciplinare le modalità e
la
durata dei corsi di aggiornamento anche per le imprese che non
raggiungano i
suddetti limiti, rientrando comunque tale facoltà nei limiti della
delega ad
esse conferita dalla norma citata.
Quali sono i soggetti competenti a
stabilire tali contenuti e modalità?
Si ritiene che tali modalità possano essere stabilite in sede -
espressamente prevista dal legislatore - di contrattazione collettiva
nazionale, anche in considerazione del principio di legalità in materia
disciplinata da norme il cui inadempimento è amministrativamente
sanzionato.
Giova in proposito sottolineare che la funzione
attribuita
agli organismi paritetici dal comma 12 del citato art. 37 non
consista nell’individuazione dei casi in cui sussiste l’obbligo
dell’aggiornamento periodico della formazione del RLS né del contenuto
della
stessa, ma nella collaborazione con il datore di lavoro nello
svolgimento della
formazione, le cui fonti normative restano comunque la legge, e,
nell’ambito
della delega da questa operata, la contrattazione collettiva nazionale.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il suddetto obbligo di
aggiornamento,
salva una diversa eventuale statuizione della contrattazione collettiva
in
materia, sussiste per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti, nei
casi
previsti dall’art. 37, comma 6, e cioè in relazione all’evoluzione dei
rischi o
all’insorgenza di nuovo rischi, e deve rispondere all’esigenza di
assicurare
l’imprescindibile rispetto del limite intrinseco derivante dal carattere
di
necessaria adeguatezza ed effettività della formazione stessa, secondo
quanto
emerge dalla valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro.
Ministero
del
lavoro - Aggiornamento della formazione del RLS - art. 37, D.Lgs. 9
aprile
2008, n. 81 (formato PDF, 13 kB).
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