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Partiamo da una caduta da
lavori
in quota e affrontiamo un incidente avvenuto in un
attività di montaggio di una tettoia in plexiglas.
In particolare l'infortunato “stava
montando una tettoia in plexiglas a protezione di un cancello di ingresso,
posta ad un'altezza da terra di m.2,50 e in prossimità di un muretto di
recinzione.
Per questa operazione utilizzava una scala a libretto; non faceva
uso di casco protettivo. Mentre sorreggeva il pannello in plexiglas con
entrambe le braccia sollevate, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra battendo
la testa contro il muretto di recinzione”.
Dunque una “semplice” caduta da
una scala. Una scala che un lavoratore non dovrebbe trasformare in luogo di
lavoro permanente; una scala che sarebbe da utilizzare senza mai perdere
elementi
di appoggio e stabilità.
Ricordiamo che di scale e di
lavori in quota si occupa il
Decreto
legislativo 81/2008.
La normativa ci indica che se
nell’utilizzo di una scala c’è il rischio di caduta da un’altezza superiore a 2
metri, il lavoro è considerabile “lavoro in quota” ed è necessario prevedere
specifiche misure di protezione come imbracature di sicurezza anticaduta o
cinture di stazionamento.
Inoltre l’articolo 111 (Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature
per lavori in quota) limita l’uso delle scale a pioli:
Ma è evidente tuttavia che al di
là dei problemi di sicurezza di una scala e di un lavoro in quota, al di là
degli
errori procedurali o dell’
insufficiente valutazione dei rischi siamo
di fronte all’assenza di un
dispositivo,
il casco, che avrebbe reso meno grave l’infortunio.
Un altro incidente con assenza di
DPI di protezione della testa è relativo ad un’attività di gettata di calcestruzzo con apposita macchina e relativa
operazione di vibratura (operazione necessaria per migliorare compattezza,
omogeneità e densità del calcestruzzo).
In un cantiere edile era dunque in
corso una “gettata di cemento sul solaio per mezzo di una beton-pompa”.
“All’improvviso il
braccio
della beton-pompa cedeva, per l’usura non precedentemente rilevata di uno
snodo, e cadeva su un manovale che stava effettuando l’operazione di vibratura
del cemento, tenendosi nel raggio d’azione della macchina”. Come nel caso precedente il
lavoratore non indossava il casco di protezione e il trauma ne provocava il
decesso.
Dunque siamo di fronte, in questo
caso, non solo ad una
macchina
con snodo usurato, ma a diversi
errori
di procedura.
Intanto l'autista della
beton-pompa non si è assicurato che nessuno fosse nel raggio di azione della
macchina mentre era in corso la gettata e poi, comunque, la vibratura del
cemento non andrebbe mai effettuata sotto la beton-pompa in azione, come era indicato
nel manuale d’uso della beton-pompa stessa.
Infine torniamo all’assenza
dell’elmetto di protezione.
Una protezione che, in queste
situazioni di lavoro, è un obbligo per il datore di lavoro fornire, un obbligo per
il lavoratore indossare e che deve essere
scelta
in modo idoneo, ad esempio secondo i
criteri
di sicurezza e prestazionali indicati nell’
allegato VIII del D.Lgs. 81/2008:
-
rischi
meccanici da caduta di oggetti (capacità del
dispositivo
di ammortizzare gli urti, di resistere alla perforazione, di resistere agli
impatti);
- rischi da schiacciamento
(resistenza laterale);
- rischi elettrici (isolamento
elettrico);
- rischi termici da freddo –
caldo (mantenimento della protezione in condizioni di bassa e alta
temperatura);
- rischi da spruzzi di metallo
fuso (resistenza alla proiezione di metalli in fusione);
-
rischio
da ridotta visibilità (colore riflettente o luminescente della segnaletica).
Le schede che abbiamo presentato
dimostrano come
la sicurezza non dipenda
solo dall’uso o meno dei dispositivi di protezione personali: gli incidenti
accadono indipendentemente dal loro uso e giustamente il D.Lgs, 81/2008 ci
ricorda che nella prevenzione dei rischi bisogna dare priorità alle misure di
protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.
Un
DPI,
infatti, fornisce solo un limitato livello di protezione: protegge solo chi lo
indossa, non garantisce il 100% della sicurezza e a volte pone restrizioni alla
mobilità/visibilità o induce qualche disagio.
Tuttavia in molti casi, come
quelli elencati, un
casco
protettivo ci salva “semplicemente” la vita.
Un buon motivo per non
dimenticarlo, come ci ricorda un breve
video,
che PuntoSicuro ha già presentato in passato, prodotto dall' Associazione per
la Sicurezza dei Lavoratori dell'Edilizia (
ASLE -
RLST).
Per consultare direttamente la
presentazione dell’infortunio di cui ci siamo occupati, collegarsi a
questa pagina
del sito web di
INFOR.MO.
e successivamente visualizzare le schede numero
675 e
1550.
Tiziano Menduto