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Anno 12 - numero 2391 di giovedì 06 maggio 2010

Idoneita' alla mansione: giudizi e provvedimenti in caso di inidoneita'


I tipi di giudizi che il medico competente può esprimere e i provvedimenti che devono esser presi in caso di inidoneità alla mansione specifica. A cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano.

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I giudizi di idoneità
Il decreto legislativo n. 81/2008 definisce l'elenco tassativo dei giudizi che il medico competente è OBBLIGATO ad esprimere per iscritto ogni volta che visita i lavoratori, anche se richiesta dal lavoratore:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.




Qualora venga espresso un giudizio di inidoneità temporanea il medico non può limitarsi ad indicazioni generiche, ma deve obbligatoriamente indicare i limiti temporali di validità.

Il comma 6-bis dell'articolo 41 prevede che “nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro”.

Il medico competente deve perciò sempre esprimere, come anzidetto, il proprio giudizio sulla idoneità e in forma scritta, consegnando copia del giudizio stesso al lavoratore e al datore di lavoro.

Gli esiti della visita medica devono sempre essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (art. 25, comma 1, lett. c) in base ai requisiti minimi di cui all'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatico ex art. 54, decreto 81.

L'idoneità è sempre riferita alla mansione specifica.

L’art. 41, comma 9, prevede che contro i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Secondo la Cassazione “il lavoratore, licenziato dal datore di lavoro a seguito dell'accertamento di inidoneità da parte del medico, può in ogni caso impugnare il licenziamento contestando l'accertamento ed al giudice del lavoro è rimesso il sindacato sulla correttezza del giudizio espresso, anche disponendo consulenza tecnica d'ufficio (nella specie il tribunale ha anche affermato che non è conforme a buona fede e correttezza il comportamento del datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore immediatamente dopo l'accertamento di inidoneità senza attendere che trascorresse il termine per impugnare il giudizio dinanzi all'organo di vigilanza)” (Corte appello Bari, 15 luglio 2003, in Gius. 2004, 268).

Misure in caso di inidoneità alla mansione specifica
L'articolo 42 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal 20 agosto 2009 dal D.Lgs. n. 106/2009, pone a carico del datore di lavoro obblighi specifici e inderogabili: “il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.

La legge n. 68/1999 tutela innanzitutto la salute del lavoratore disabile e il suo posto di lavoro che prevale sulla posizione professionale acquisita.

Dunque il D.Lgs. n. 81/2008 art. 42 prevede il datore di lavoro, qualora il medico competente giudichi un lavoratore inidoneo alla mansione specifica, debba adibirlo, “ove possibile”, ad altra mansione equivalente, superiore o inferiore che sia, compatibile con il suo stato di salute, con diritto alla conservazione della retribuzione corrispondente alle mansioni precedenti.

Il decreto 106/2009, così modificando l'art. 42, ha eliminato il riferimento originario sia al mantenimento “della qualifica originaria” in aggiunta alla conservazione dello stesso trattamento retributivo, sia all’applicazione dell’art. 2013 c.c. [art. 2103 Mansioni del lavoratore - Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto (att. 96) o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo.] in caso di adibizione a mansioni equivalenti o superiori. Sono state eliminate, in realtà, affermazioni superflue, non necessarie, poiché la disciplina vigente di cui all'art. 2013 c.c., non essendo prevista alcuna deroga al riguardo, resta incontestabilmente applicabile, a prescindere che venga o meno esplicitamente richiamata dal D.Lgs. n. 81/2008. In caso di adibizione a mansioni inferiori, è peraltro ora espressamente prevista, in positivo, la possibilità di deroga al divieto di demansionamento di cui all'art. 2103 c.c., ed è dunque autorizzato il demansionamento al solo fine di tutelare la salute del lavoratore, che conservazione la superiore retribuzione originaria.

La Suprema Corte aveva peraltro anticipato con i propri consolidati orientamenti detta previsione legislativa, sottolineando che non ci sono ragioni per ritenere nullo l'eventuale accordo tra datore di lavoro e lavoratore rivolto ad evitare il licenziamento attraverso l'adibizione di quest'ultimo a mansioni diverse, sia pure inferiori (Cass. 4 maggio 1987, n. 4142), e questo proprio perchè l'inidoneità sopravvenuta allo svolgimento delle mansioni costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento (Cass. 18 marzo 1995, n. 3174).

Una giurisprudenza incontrastata (Cass. Sezioni Unite, 7 agosto 1998, n. 7755; Cass. 13 dicembre 2000, n. 15688; Cass. 2 agosto 2001, n. 10754) ha pure evidenziato il diritto del lavoratore divenuto inidoneo per patologia lavoro-correlata di pretendere dal datore di lavoro una collocazione lavorativa idonea a salvaguardare la sua salute nel rispetto dell'organizzazione aziendale:

CORTE Dl CASSAZIONE - SEZIONE 5 - 2 agosto 2001, n. 10574 - Pres. Saggio – Rel. Cellerino - PM. Abbritti (concl. conf) - Telecom Italia S.p.A. c. Albini

“Nel caso di sopravvenuta inidoneità alle mansioni lavorative assegnate va riconosciuto al lavoratore il diritto di pretendere, e correlativamente affermato l'obbligo, ex art. 2087, c.c., del datore di lavoro di ricercare, una collocazione lavorativa non pretestuosa, idonea a salvaguardare la salute del dipendente, nel rispetto dell'organizzazione aziendale, dimensionata in modo plausibile e rispettosa delle regole poste a salvaguardia della salute (...), che costituiscono, nel loro insieme, la disposizione di legge (art. 32 Cost., v. Cass. 10339/2000, cit.), che sancisce, anche sanzionandone le omissioni, gli obblighi posti dall'ordinamento a presidio della salute dei collaboratori del datore di lavoro.In altre parole, se non è garantita al lavoratore l'assegnazione a mansioni diverse da quelle che incidono sul suo stato di salute, per l'impossibilità oggettiva di offrirgli, in base all'assetto aziendale, una collocazione alternativa dirimente (per dirla tutta: una mansione sedentaria), tuttavia questo dato non esime l'imprenditore dall'obbligo di ricercare ed assicurare che il contesto operativo delle mansioni da espletare sia in linea con le disposizioni appena citate, poste non inutilmente a salvaguardia della salute dei lavoratori, attuando quelle riconversioni strutturali che ricadono nel normale sviluppo delle tecnologie applicate. Lo jus variandi non identifica solo una posizione soggettiva tutelata, a certe condizioni, in capo al datore di lavoro, bensì è soprattutto diretto a tutelare il lavoratore, attribuendogli il diritto di sindacare la scelta imprenditoriale, pur formalmente diretta alla conservazione delle mansioni, in tutti quei casi in cui si verifichi, obiettivamente, un pregiudizio per la sua salute, che non sia tale, ovviamente, da precludergli il diritto allo svolgimento di un'attività lavorativa alternativa, apprezzabile anche dalla controparte.(Fattispecie relativa ad un dipendente della Telecom Italia S.p.A. che aveva contratto nello svolgimento dell’attività lavorativa una lombosciatalgia cronica dx e una ernia discale in quanto per circa venti anni si era arrampicato, per diverse volte al giorno, su pali telefonici avvalendosi di ramponi anziché di cestelli semoventi, costituenti un meccanismo non soltanto meno usurante ma anche più moderno dal punto di vista dell’evoluzione tecnologica e di maggiore affidabilità antinfortunistica e quindi maggiormente conforme alla normativa sulla tutela della salute dei lavoratori ...)”.

In particolare l'art. 4, comma 1 della L. n. 68/1999 prevede che, in caso di inidoneità intervenuta per infortunio sul lavoro o malattia professionale, l'infortunio o la malattia non possono costituire giustificato motivo di licenziamento quando i lavoratori possano essere addetti a mansioni equivalenti ovvero, mancando quelle, perfino inferiori alle ultime svolte. Da ciò ne deriva l'obbligo del datore di lavoro di cercare nell'ambito dell'attività aziendale una ricollocazione adeguata alle attuali condizioni di salute del lavoratore divenuto suo malgrado inidoneo alla mansione specifica e solo laddove si sia provveduto alla ricerca in modo del tutto corretto ed equo, qualora questa non abbia esito positivo sarà possibile ricorrere come rimedio inevitabile al licenziamento del lavoratore.

Occorre infine sottolineare che se il lavoratore viene adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicherà l'art. 2103 c.c.: la promozione sarà definitiva dopo tre mesi di svolgimento delle mansioni superiori, fatta salva la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto e la disciplina speciale vigente in materia per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 D. lgs. 165/2001).



Rolando Dubini, avvocato in Milano.
 
 
Nota: articolo modificato in data 7 maggio 2010. 
 


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Commenti alla pagina.

Autore: Pietrantoni Giancarlo14/05/2012 (19:27:20)
Salve, volevo chiedere delle info in merito a varie visite mediche effettuate presso RFI rete ferroviaria italiana, sono un macchinista di treni, sono stato operato di ernia del disco nell'ottobre 2011 e tutt'ora il sanitario di rfi mi dichiara inidoneo alla mia mansione dopo 7 mesi dall'intervento e dopo tutte le certificazioni del mio neurochirurgo e del neurologo che confermano la mia totale guarigione dal problema che avevo antecedentemente.Può tale struttura fare da padre e padrone nei confronti di un povero uomo con famiglia e mutuo da pagare togliendomi la mansione che ho coltivato da anni, contro tutti gli altri pareri di illustri medici? Gradirei avere info per muovermi grazie saluti.
Autore: bilanci francesco23/04/2012 (14:22:19)
mia moglielavora presso una azienda ed è stata assunta grazie alla legge 68/99.dopo un diverbio con il datore di lavoro gli è stata fatta richiesta di visita di idoneità presso la usl competente.L'esito di tale visita è una inidoneità temporanea.Vorremmo fare ricorso contro questa inidoneità, poichè di fatto (essendo mia moglie disabile psichica) stiamo subendo pressioni e ricatti da parte dell'usl (nella figura del centro di salute mentale) affinchè mia moglie riprende le cure da loro consigliate anche se ormai interrotte da più anni.
Autore: Letizia Marconi16/04/2012 (18:49:19)
Gentilmente gradirei sapere cosa e' possibile fare in caso di inidoneità alla mansione specifica, nel mio caso operatore di call center, laddove non e' prevista nessun altra mansione. Nello specifico non possso svolgere attività telefonica ma non esistono attività non telefoniche nella mia sede di lavoro.
Grazie Letizia
Autore: derosas andrea29/03/2012 (17:00:40)
Mi hanno riconusciuto la malattia proffessionale da circa due mesi affetto da ernie discali l3.l4.l4.l5.s1 col l5 sacralizzata ecc ecc con grado percentuale 10.Il medico del lavoro mi ha chiesto una visita specilistica dall'ortopedico con risultato,che non posso fare ne sforzi ne flessioni.Il mio datore di lavoro una volta ricevuto il certificato di malattia proffessionale è obbligato tempestivamente al mio cambio di mansione?oppure devo aspettare che il medico del lavoro valuti la mia posizione?Se ci sarà il demansionamento la retribuzione dovrà essere sempre la stessa?
Autore: Angela Biondi23/03/2012 (14:49:39)
vorrei sapere se è conforme al dettato di legge che il medico competente, in sede di visita medica periodica, lasci sospeso il giudizio di idoneità (solo a voce, senza rilasciare niente di scritto nonostante precisa richiesta in tal senso) richiedendo al lavoratore di produrre in un secondo tempo certificazioni mediche relative a una sua patologia prima di emettere il giudizio
Autore: Daniele Arciero12/03/2012 (12:57:11)
Sono operaio A.g.C. di Roccasecca (FR)purtoppo dopo 22 anni di lavoro con eccellenza lavorativa e riconoscimenti vari.All'arrivo del nuovo capo del personale e con nuovo responsabile di reparto,le mia vita si è capovolta,sono inquadrato nel mio reparto come operatore imballo di 3 livello,ho dovuto subire degli interventi chirurgici che mi hanno costretto a lunghe assenze.Già affetto da tre ernie cervicali e tre lombari con relative certificazioni,e visite mediche specialistiche con l'aggiunta anche di problemi di stomaco ,tiroide,vista. e per concludere diabete.Queste persone mi chiamano durante la malattia pretendendo che vada in fabbrica per sottopormi a visita medico competente,cambiadomi turnazione, al rientro mi chiamano a colloquio superiore ,senza nessuno che mi tuteli e rispetti come da collettivo,le parole del capo del personale sono:siccome durante l'anno ho fatto 100 giorni totali di malattia,per lui se io mi ammalavo di sabato e domenica non sapeva come sostituirmi.Mi obblica a visita medico competente ,il quale medico con una misurata di pressione e un fatti controllare dei nei,mi rilascia il fogli di idonietà.premetto che l'azienda già possiede una diffida per mobbing emessa precedentemente dal mio avvocato, nel foglio del medico competente non è menzionata il tipo di mansione,quindi lo stesso non puo' emettere un giudizio di idonietà senza sapere la mansione che andrò a svolgere,anche perchè allo stesso l'azienda non ha emesso nessuna richiesta scritta del tipo di mansione allo stesso e a me di cambiamento turno e mansione.Loro si sono avvalsi di quel certificato nullo per far valere il demansionamento e la riduzione di stipendio.Io ho contestato il certificato sia con il mio legale che con ricorso avverso al medico tramite medico legale asl.Siccome io stavo svolgendo la masione già per una causa di servizio e salute,come mai sono stato spostato? Loro comunque hanno dato 5 versioni discordandi a riguardo poi avvalendosi dello jus variandi.Il bello che proprio lo jus variandi vieta questo declassamento in base agli art.2103 e 13 della legge 300 dello statuto dei lavoratori quindi ogni patto contrario è nullo. Comunque ho peggiorato il mio stato di salute ,sto occupando la mansione base dello stabilimento e con riduzione dello stipendio e il bello che non vogliono sentire ragioni.Con il consiglio di fabbrica sto provvedendo insieme al mio legale una serie di ricorsi e denunce,ho anche fatto richiesta di visita medico legale in base all'art. 41 all'autorità competente provinciale.Io intendo essere rivisitato dal medico competente infatti ho fatto richiesta come da legge, con raccomandata al datore di lavoro, mi hanno risposto che in base a la visita già effettuata ogni parere discordante non sarà accettato.io intendo avvalerli della legge art. 1460 c.c.perchè è illegale il comportamento di queste persone e perche non posso rischiare a 44 anni la sedia a rotelle con tutte le patologie che ho spero di riuscire ha risolvere.Chiedo scusa per lo sfogo, datemi un suggerimento a come comportarmi visto che sono entrare in terapia al centro di terapia mentale asl per depressione.Grazie
Autore: Massimiliano Ficozzi27/02/2012 (19:55:25)
Buonasera, lavoro presso una piccola azienda con la mansione di operaio 5° livello e più esattamente MAGAZZINIERE, a seguito di un incidente in itinere e quindi incidente sul lavoro mi sono fratturato bacino, sacro ed ho una marcata diastasi della sinfide pubica, tutto ciò, una volta che sono ritornato a lavoro dopo la convalescenza, mi rende impossibile la mia vecchia mansione di magazziniere in quanto il continuo spostamento di pesi mi crea forte dolore alla spina dorsale e alla schiena in generale,mi sono rivolto ad un patronato per rivedere la pratica INAIL (ho avuto 8 punti di invalidità)ma mi hanno detto che loro non possono farci niente e per fare in modo che mi sia riconosciuta l'inidoneità alla mia mansione lavorativa dovevo rivolgermi al medico competente dell'azienda qualora presente in azienda altrimenti al medico competente dell'azienda presente la ASL di competenza, dopo diverso tempo dall'azienda mi comunicano che devo rivolgermi semplicemente ad una ASL e poi prenotare una visita tramite CUP, sinceramente la cosa mi sembra strana, mi potete dire con esattezza come mi devo comportare! A chi devo rivolgermi perchè mi sia riconosciuto che non posso più svolgere la mia vecchia mansione di magazziniere?
Grazie
Cordiali saluti
Massimiliano Ficozzi
Autore: pedrazzi alessandra28/01/2012 (22:51:53)
mi è stata riconosciuta un'invalidità al 9% alla spalla sinistra e il 5% alla spalla destra dall'inail con confermata malattia professionale per causa danno biologico da lavoro ripetitivo.sono stata spostata di reparto con mansioni più leggere e per due anni tutto è andato bene, ora dopo visita medico aziendale con idoneità con limitazioni vogliono rimettermi in un reparto più pesante dove i movimenti delle spalle sono molto ripetitivi e i pesi anche possono farlo? come posso evitarlo? credo che la malattia professionale e l,invalidità siano importanti,come devo procedere per restare nell'attuale reparto? è sufficente l'intervento del sindacato o è meglio rivolgersi a un avvocato?grazie aspetto con fiducia una risposta che mi possa aiutare.
Autore: Carmine Andrenacci01/11/2011 (22:23:58)
Sono un operaio lavoro presso una azienda con più di 40 dipendenti come saldatore carpentiere(nella busta paga figura "operaio") azienda che opera presso fincantieri di La Spezia ,costruzioni di navi, la mia azienda si occupa di materiale elettrico..stesura cavi.carpenteria e saldatura.. ho 60 anni e a febbraio 2012 maturo con 40 di lavoro la mia pensione ,ho appena finito 5 mesi di cassa integrazione e consumato ferie e permessi..rientrato a lavoro fine ottrobre , l' azienda mi manda a fare una visita dal medico del lavoro che essendo portatore di una protesi monocompartimentale al ginocchio da 2 anni(operato a maggio 2009)mi dice di essere non idoneo a lavorare a bordo delle navi in quanto come si sa non si deambula perfettamente bene...cosi il giorno dopo contattando la mia azienda mi viene detto di rimanere a casa visto che non posso salire a bordo..ossia senza un avviso e senza sapere "come" starò a casa visto che non ho più ferie ne permessi ,premetto che sono un operaio qualificato di 5°livello e posso svolgere il mio lavoro a terra o in officina o qualsiasi altro lavoro e anche a bordo certo non infilarmi in casse o doppifondi ...solo ho un piccolo problema a stare in ginocchio per via della mia protesi..sono un uomo ancora prestante fisicamente nel senso che faccio sport nella misura che posso,,,ora io chiedo può la azienda lasciarmi a casa senza darmi nessuna spiegazione? senza inviarmi una lettera dove mi dice le modalità e il tempo del mio allontanamente dal lavoro?percepirò cio che mi spetta?se la azienda riesce a dimostrare credo con false motivazioni che non puo collocarmi a altre mansioni puo licenziarmi a 4 mesi dalla pensione? se sarò licenziato avro diritto alla mobilità? quale tutela potrò avere e sopratutto la azienda può lasciarmi a casa e per quanto tempo? a chi posso rivolgermi oltre che hai sindacati e mi riferisco alle istituzioni..mi sento discriminato e quasi il comportamento della azienda nei miei confronti sfiora il mobbing
Autore: giuseppe ceccarelli29/04/2011 (09:27:14)
vi ringrazio ,ma forse non ci siano capiti, io non ho una inidoneità al lavoro da svolgere anzi per il mio buon lavorare ho avuto anche un riconoscimento premiante, sono stato licenziato solo perchè non ho accettato l'accordo sindacale di prepensionamento , da me non accettato in quanto invalido inail con il 53%, mi sento protetto dalla legge 68/99, sono divenuto invalido in quel posto di lavoro . licenziato il 21/08/2009 e ancora oggi non in pensione ho 58 anni e 39 anni di contributi,ho già perso tra la mobilità e quello che avrei preso lavorando 22.000 euro solo di mancati stipendi .grazie
Autore: Giovanna Sammartano29/04/2011 (00:51:03)
sono un'assistente di polizia municipale che ha purtroppo avuto 3 infortuni sul lavoro ma che da 10 anni subisce vessazioni e soprusi dai vari comandanti, i superiori e i colleghi che non accettano l'idea che io svolga mansioni in ufficio che considerano la richiesta, da parte mia, di "privilegi" considerandomi "una furba". Finalmente nel 2004 dopo 5 anni di tormenti mi collocano presso l'ufficio contravvenzioni affidandomi il compito di dare attuazione alla 126 "decurtazione dei punti", ma dopo 5 anni di lavoro in ufficio, dove ho subito le antipatie di tutti i colleghi , alla quale ho dato peso, cercando di parlargli, ma senza risultati. Nel 2006 dopo aver presentato un progetto di prevenzione stradale che, a quanto pare, ha avuto successo (visto che lo hanno "sbandierato come cavallo di battaglia" dimenticandosi di comunicare che era mio!!!), sono stata collocata nel settore "viabilità" con enormi problemi di salute che mi stanno inducendo a presentare certificazioni mediche continue e che stanno ledendo anche il mio stato di salute psicologico, oltre che peggiorare quello fisico, tanto che, durante il servizio, ho riportato proprio quest'anno il 3° infortunio nel lavoro, che é stato gestito come un'"aggravamento", poiché conseguenza del 2°. La cosa più curiosa é che dal 2007 al 2009 per attuare il progetto da me presentato, ho svolto mansioni sicuramente superiori a quelle del semplice assistente di polizia, ma trovo un totale ostracismo, non solo nel tornare presso l'ufficio di staff (dove come unica lavoratrice, stavo realizzando il mio progetto. Tale ufficio fu costituito proprio a tale scopo) , ma ho avuto il totale veto per recuperare idee (presentate da me dall'esterno ma su richiesta verbale dell'assessore di riferimento) , ma persino a tornare a svolgere le mansioni d'ufficio proprie dell'assistente di PM con problemi di salute prodotti da infortuni riconosciuti come causa di servizio (figurarci il riconoscimento della categoria D, per recuperare la titolarità del mio progetto!!!). Mi sono state tolte le password di ogni ufficio, dovendo chiedere favori ai colleghi per accedere ai pc, che spesso la negano per motivi di privacy. Svolgo faticosamente il servizio per strada e vengo persino controllata in modo persecutorio dai superiori, anche non diretti, che spiano i miei comportamenti su strada. Mi hanno contestato ad oggi n° 4 addebiti, oltre ad avermi tolto indennità e impedito di svolgere straordinari elettorali o quant'altro, a causa di una totale emarginazione. Negli ultimi anni ho ricevuto valutazioni via via più basse, fino a raggiungere i 9/30!!! Le autorità locali preposte, inclusi i sindacati, non riescono a far sentir ragione al comandante, il quale rifiuta i colloqui e se li accetta, fa "orecchie da mercante". Non riesco più a venirne a capo, né so più a chi rivolgermi, visto che piano piano, si stanno defilando i più accaniti sostenitori (questa storia si aggrava nel 2009 e 2 anni sono tanti!!) e gli avvocati che ho trovato chiedono le testimonianze per affrontare una causa di mobbing, nonostante io abbia documenti tali da riempire uno scaffale!!! (persino l'esito di una perizia di un centro mobbing di Milano e l'allegata relazione di un medico legale di Firenze) Mi piacerebbe un suo parere, visto che anziché tutelarmi e privilegiarmi, io sono stata denigrata, offesa e privata di credibilità.
Autore: giuseppe ceccarelli08/04/2011 (13:44:56)
io sono invalido divenuto tale sul lavoro con il53% gravemente ustionato con soda caustica da 22 anni . ora dopo 28 anni di servizio in questa azienda municipalizzata da 19 mesi mi anno licenziato solo perche non accettavo il forzato prepensionamento voluto dai sindacati ho 58 anni ho dovuto impugnare da solo dopoil rifiuto della cgil
Autore: claudio russo02/11/2010 (17:41:43)
direi che tutto ciò che ho letto è molto interessante!anche perchè in un certo senso mi riguarda. Sono stato sospeso dall'azienda per cui lavoro (19/10/10)è costretto a fare contestazione presso la asl, sul giudizio del medico aziendale, il quale secondo l'azienda non avrebbe espresso con esattezza quali mansioni posso svolgere e quali no. Lavoro in una azienda chimico-farmaceutico della Brianza e a causa di una malattia professionale, o perso il visus in occhio sx ed ò il glaucoma neovascolare causato da quattro interventi di chirurgia per distacco di retina. L'azienda al tempo stesso riferisce nella lettera di sospensione a me data, che nella situazione attuale, non è in grado di trovarmi una mansione adeguate, e pertanto giudichera il da farsi dopo iul giudizio dell'asl in merito. (vorrebbero licenziarmi per giusta causa!...)

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