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Anno 12 - numero 2391 di giovedì 06 maggio 2010
Idoneita' alla mansione: giudizi e provvedimenti in caso di inidoneita' I tipi di giudizi che il medico competente può esprimere e i provvedimenti che devono esser presi in caso di inidoneità alla mansione specifica. A cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano.
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I giudizi
di idoneità
Il decreto legislativo n. 81/2008 definisce l'elenco tassativo dei giudizi che
il medico competente è OBBLIGATO ad esprimere per iscritto ogni volta che visita
i lavoratori, anche se richiesta dal lavoratore:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
Qualora venga espresso un giudizio di inidoneità temporanea il medico
non può
limitarsi ad indicazioni generiche, ma deve obbligatoriamente indicare i
limiti
temporali di validità.
Il comma 6-bis dell'articolo 41 prevede che “nei casi di cui alle
lettere a),
b), c) e d) del comma 6 il medico
competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del
giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro”.
Il medico competente deve perciò sempre esprimere, come anzidetto, il
proprio
giudizio sulla idoneità e in forma scritta, consegnando copia del
giudizio
stesso al lavoratore e al datore di lavoro.
Gli esiti della visita medica devono sempre essere allegati alla
cartella
sanitaria e di rischio (art. 25, comma 1, lett. c) in base ai requisiti
minimi
di cui all'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatico
ex art.
54, decreto 81.
L'idoneità è sempre riferita alla mansione
specifica.
L’art. 41, comma 9, prevede che contro i giudizi del medico competente,
ivi
compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro
trenta
giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di
vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali
ulteriori accertamenti,
la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Secondo la Cassazione “il lavoratore, licenziato dal datore di lavoro a
seguito
dell'accertamento di inidoneità da parte del medico,
può in ogni caso impugnare il licenziamento contestando l'accertamento
ed al
giudice del lavoro è rimesso il sindacato sulla correttezza del giudizio
espresso, anche disponendo consulenza tecnica d'ufficio (nella specie il
tribunale ha anche affermato che non è conforme a buona fede e
correttezza il
comportamento del datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore
immediatamente dopo l'accertamento di inidoneità senza attendere che
trascorresse il termine per impugnare il giudizio dinanzi all'organo di
vigilanza)” (Corte appello Bari, 15 luglio 2003, in Gius. 2004, 268).
Misure in caso di inidoneità alla
mansione specifica
L'articolo 42 del D.Lgs.
n.
81/2008, come modificato dal 20 agosto 2009 dal D.Lgs. n. 106/2009,
pone
a carico del datore di lavoro obblighi specifici e inderogabili: “il
datore di
lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo
1999,
n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le
misure
indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano
un’inidoneità alla
mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni
equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il
trattamento
corrispondente alle mansioni di provenienza”.
La legge n. 68/1999 tutela innanzitutto la salute del lavoratore
disabile e il
suo posto di lavoro che prevale sulla posizione professionale acquisita.
Dunque il D.Lgs. n. 81/2008 art. 42 prevede il datore di lavoro, qualora
il
medico competente giudichi un lavoratore inidoneo alla mansione
specifica,
debba adibirlo, “ove possibile”, ad altra mansione equivalente,
superiore o
inferiore che sia, compatibile con il suo stato di salute, con diritto
alla
conservazione della retribuzione corrispondente alle mansioni
precedenti.
Il decreto 106/2009, così modificando l'art. 42, ha eliminato il
riferimento
originario sia al mantenimento “della qualifica originaria” in aggiunta
alla
conservazione dello stesso trattamento retributivo, sia all’applicazione
dell’art. 2013 c.c. [art. 2103 Mansioni del lavoratore - Il prestatore
di
lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto
(att. 96)
o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia
successivamente
acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente
svolte,
senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a
mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento
corrispondente
all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la
medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente
con
diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai
contratti
collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere
trasferito
da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni
tecniche,
organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo.] in caso di
adibizione
a mansioni equivalenti o superiori. Sono state eliminate, in realtà,
affermazioni superflue, non necessarie, poiché la disciplina vigente di
cui
all'art. 2013 c.c., non essendo prevista alcuna deroga al riguardo,
resta
incontestabilmente applicabile, a prescindere che venga o meno
esplicitamente
richiamata dal D.Lgs. n. 81/2008. In caso di adibizione a mansioni
inferiori, è
peraltro ora espressamente prevista, in positivo, la possibilità di
deroga al
divieto di demansionamento di cui all'art. 2103 c.c., ed è dunque
autorizzato
il demansionamento al solo fine di tutelare la salute del lavoratore,
che
conservazione la superiore retribuzione originaria.
La Suprema Corte aveva peraltro anticipato con i propri consolidati
orientamenti detta previsione legislativa, sottolineando che non ci sono
ragioni per ritenere nullo l'eventuale accordo tra datore di lavoro e
lavoratore rivolto ad evitare il licenziamento attraverso l'adibizione
di
quest'ultimo a mansioni diverse, sia pure inferiori (Cass. 4 maggio
1987, n.
4142), e questo proprio perchè l'inidoneità sopravvenuta allo
svolgimento delle
mansioni costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento
(Cass. 18
marzo 1995, n. 3174).
Una giurisprudenza incontrastata (Cass. Sezioni Unite, 7 agosto 1998, n.
7755;
Cass. 13 dicembre 2000, n. 15688; Cass. 2 agosto 2001, n. 10754) ha pure
evidenziato il diritto del lavoratore divenuto inidoneo per patologia
lavoro-correlata di pretendere dal datore di lavoro una collocazione
lavorativa
idonea a salvaguardare la sua salute nel rispetto dell'organizzazione
aziendale:
CORTE Dl CASSAZIONE - SEZIONE 5 - 2 agosto 2001, n. 10574 - Pres. Saggio
– Rel.
Cellerino - PM. Abbritti (concl. conf) - Telecom Italia S.p.A. c. Albini
“Nel caso di sopravvenuta inidoneità alle mansioni lavorative assegnate
va
riconosciuto al lavoratore il diritto di pretendere, e correlativamente
affermato l'obbligo, ex art. 2087, c.c., del datore di lavoro di
ricercare, una
collocazione lavorativa non pretestuosa, idonea a salvaguardare la
salute del
dipendente, nel rispetto dell'organizzazione aziendale, dimensionata in
modo
plausibile e rispettosa delle regole poste a salvaguardia della salute
(...),
che costituiscono, nel loro insieme, la disposizione di legge (art. 32
Cost.,
v. Cass. 10339/2000, cit.), che sancisce, anche sanzionandone le
omissioni, gli
obblighi posti dall'ordinamento a presidio della salute dei
collaboratori del
datore di lavoro.In altre parole, se non è garantita al lavoratore
l'assegnazione a mansioni diverse da quelle che incidono sul suo stato
di
salute, per l'impossibilità oggettiva di offrirgli, in base all'assetto
aziendale, una collocazione alternativa dirimente (per dirla tutta: una
mansione sedentaria), tuttavia questo dato non esime l'imprenditore
dall'obbligo di ricercare ed assicurare che il contesto operativo delle
mansioni da espletare sia in linea con le disposizioni appena citate,
poste non
inutilmente a salvaguardia della salute dei lavoratori, attuando quelle
riconversioni strutturali che ricadono nel normale sviluppo delle
tecnologie
applicate. Lo jus variandi non identifica solo una posizione soggettiva
tutelata, a certe condizioni, in capo al datore di lavoro, bensì è
soprattutto
diretto a tutelare il lavoratore, attribuendogli il diritto di sindacare
la scelta
imprenditoriale, pur formalmente diretta alla conservazione delle
mansioni, in
tutti quei casi in cui si verifichi, obiettivamente, un pregiudizio per
la sua
salute, che non sia tale, ovviamente, da precludergli il diritto allo
svolgimento di un'attività lavorativa alternativa, apprezzabile anche
dalla
controparte.(Fattispecie relativa ad un dipendente della Telecom Italia
S.p.A.
che aveva contratto nello svolgimento dell’attività lavorativa una
lombosciatalgia cronica dx e una ernia discale in quanto per circa venti
anni
si era arrampicato, per diverse volte al giorno, su pali telefonici
avvalendosi
di ramponi anziché di cestelli semoventi, costituenti un meccanismo non
soltanto meno usurante ma anche più moderno dal punto di vista
dell’evoluzione
tecnologica e di maggiore affidabilità antinfortunistica e quindi
maggiormente
conforme alla normativa sulla tutela della salute dei lavoratori ...)”.
In particolare l'art. 4, comma 1 della L. n. 68/1999 prevede che, in
caso di
inidoneità intervenuta per infortunio sul lavoro o malattia
professionale,
l'infortunio o la malattia non possono costituire giustificato motivo di
licenziamento quando i lavoratori possano essere addetti a mansioni
equivalenti
ovvero, mancando quelle, perfino inferiori alle ultime svolte. Da ciò ne
deriva
l'obbligo del datore di lavoro di cercare nell'ambito dell'attività
aziendale
una ricollocazione adeguata alle attuali condizioni di salute del
lavoratore
divenuto suo malgrado inidoneo alla mansione specifica e solo laddove si
sia
provveduto alla ricerca in modo del tutto corretto ed equo, qualora
questa non
abbia esito positivo sarà possibile ricorrere come rimedio inevitabile
al
licenziamento del lavoratore.
Occorre infine sottolineare che se il lavoratore viene adibito a
mansioni equivalenti
o superiori si applicherà l'art. 2103 c.c.: la promozione sarà
definitiva dopo
tre mesi di svolgimento delle mansioni superiori, fatta salva la
sostituzione
di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto e la
disciplina
speciale vigente in materia per i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni
(ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 D. lgs. 165/2001).
Rolando Dubini, avvocato in Milano.
Nota: articolo modificato in data 7 maggio 2010.
Commenti alla pagina.
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