La risposta al quesito è nell’art. 8 bis del D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. ora riscritto con l’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Secondo il comma 6 dell’art. 8 bis del D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., infatti, coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2 e quindi in pratica dalla frequenza dei soli moduli A e B. Per poter svolgere la funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione è necessario, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, possedere anche un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative, di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali che in sostanza corrispondono ai moduli C.
Il D. Lgs. n. 81/2008 con l’art. 32 comma 5 ha ripreso le disposizioni sulla formazione degli RSPP e ASPP di cui all’art. 8 bis del D. Lgs. n. 626/1994 estendendo le classi di lauree per le quali è consentito l’esonero dalla frequenza dei moduli A e B ma con il comma 6 dello stesso articolo ha confermato che tutti i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione sono tenuti indistintamente a frequentare dei corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale e secondo gli indirizzi che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha fornito con l’accordo del 26/1/2006.
Per quanto sopra detto e per quanto indicato nel quesito il lettore è tenuto a frequentare dei corsi di aggiornamento secondo le indicazioni fornite al punto 3 del citato accordo del 26/1/2006 della Conferenza Stato Regioni.